ORDINANZA N. 187
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO
Giudice
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA "
- Franco
GALLO "
- Luigi MAZZELLA
"
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria
Rita SAULLE "
- Paolo Maria
NAPOLITANO "
- Giuseppe
FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO
"
- Paolo
GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n.
117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi dal
Giudice di pace di Morbegno, con due ordinanze del 16 aprile e con ordinanze
del 17 giugno, dell'1, 2, 4 e 10 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai
nn. da 297 a
299 e da 331 a
334 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 41 e 45, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.
Ritenuto
che il Giudice di pace di Morbegno, con sette
ordinanze di identico tenore (reg. ord.
nn. 297, 298, 299, 331, 332, 333 e 334 del 2008)
– premesso che i soggetti di cui alle sette ordinanze emesse in altrettanti
giudizi erano stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, che
tutti si erano volontariamente sottoposti ad alcool-test e che il prefetto
competente aveva emesso provvedimento di sospensione della patente – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117
(Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento
che «la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto
dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si
sottopongono all'alcool-test e coloro che non vi si sottopongono, perché
grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se
rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti, con un
periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni,
ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di
sospensione a sei mesi»;
che, secondo il rimettente, il giudizio non
può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta
questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto in ciascuno dei giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stato
impugnato l'art. 186 del codice della strada, mentre il giudizio verte sul
provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso ex
art. 223 dello stesso codice;
che, inoltre, la questione sarebbe comunque
infondata, per essere state apprestate sanzioni di natura diversa per
fattispecie diverse, dal momento che la condotta di cui all'art. 186, comma
7, del codice della strada si esaurisce nel rifiuto del conducente di
sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico,
mentre quella descritta dall'ipotetico tertium
comparationis di cui all'art. 186, comma 2,
consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica.
Considerato
che il Giudice di pace di Morbegno in ciascuna delle ordinanze in epigrafe
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3
agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice
della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),
per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede
che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione
all'esame alcolimetrico;
che i giudizi, in quanto riguardanti la
stessa norma, oggetto di identiche censure da parte delle ordinanze di
remissione, devono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;
che le ordinanze presentano un
petitum oscuro e di difficile
interpretazione, che non consente a questa Corte l'esatta identificazione
del thema
decidendum e determina, per ciò solo, la manifesta
inammissibilità della questione;
che, inoltre, il rimettente sottopone a
scrutinio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 186 del codice della
strada, in tema di rifiuto di sottoposizione all'esame
alcolimetrico, di cui non deve fare applicazione nei giudizi a
quibus, centrati sull'opposizione avverso il decreto di sospensione
della patente ex art. 233 del codice della strada;
che l'indicazione quale oggetto di censura di
una norma irrilevante nel giudizio a quo comporta, per costante
giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione
(ex plurimis:
ordinanze
nn. 50 del 2009,
265 e
263 del 2008).
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.