Il divieto di assistere a manifestazioni sportive non può essere generico
Per vietare lo stadio al tifoso ci vuole un motivo preciso PAGINA PRECEDENTE
(Tar Veneto 202/2003)
   
   
Il divieto di assistere alle manifestazioni sportive e di accedere ai luoghi in cui esse si svolgono deve essere motivato e fare riferimento a manifestazioni e luoghi precisi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso di un tifoso contro il Ministero dell'Interno che gli aveva vietato per tre anni, a causa della sua condotta , l'accesso non solo allo stadio, ma anche ai luoghi di sosta , di transito e di trasporto di coloro che partecipano o assistono alle gare. Secondo i giudici amministrativi il provvedimento è illegittimo. Infatti , poiché il divieto limita la libertà di circolazione, garantita dalla Costituzione, non può essere generico. Il provvedimento avrebbe piuttosto dovuto indicare i luoghi interdetti in modo più preciso e risulta inoltre privo di motivazione in quanto non spiega perché al ricorrente è stato inflitto il massimo della pena: la scelta della sanzione più grave andava motivata perché il criterio della gradualità della sanzione si applica, oltre che nel diritto penale, anche nel campo degli illeciti amministrativi. (28 gennaio 2003)  


Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, sentenza n. 202/2003

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

costituito da:

Umberto Zuballi Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Mauro Springolo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex articolo 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 [1] sul ricorso n. 2682/2002 proposto da M. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Vivani, Luigi Gili e Giovanni Cesari, con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia, San Marco, 3480, come da procura a.l.a margine del ricorso;

CONTRO

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di Torino Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Venezia del 23.7.2002, n. QII72/Crim-2002 M.P., notificato il 30.8.2002, con il quale il Questore di Venezia ha vietato al ricorrente, per la durata di tre anni, l'accesso agli stadi in cui le squadre del Torino e dell'A.C. Venezia disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali, l'accesso ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle suddette competizioni calcistiche, ha imposto al medesimo di presentarsi al Commissariato di P.S. sito in Torino C.so Spezia, n. 26, venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro calcistico disputato dalla squadra di calcio del Torino sul territorio nazionale.

Visto il ricorso, notificato il 13.11.2002 e depositato presso la Segreteria il 9.12.2002 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 17 dicembre 2002 (relatore il Consigliere Franco), l'avv.to Cesari per il ricorrente;

Rilevata, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato che le misure assunte dal Questore di Venezia nei confronti dell'odierno ricorrente trovano giustificazione negli eventi riportati nel provvedimento impugnato, ove si riferisce della condotta tenuta dal medesimo in occasione di un incontro di calcio svoltosi a Venezia il 28 aprile 2002, con il sostegno di riscontri oggettivi di esso comportamento;

che detta condotta violenta ricade indubbiamente nella previsione dell'art. 6 della legge 13.12.89 n. 401 [2];

che, tuttavia, trattandosi di misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione), provvedimenti del genere di quello qui avvertito vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità;

che, pertanto, il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati (art. 6, comma 1), laddove l'ordine impartito appare eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi di sosta e di transito, genericamente indicati e rapportati all'intero territorio nazionale; che, sotto altro profilo, nessuna motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell'obbligo di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore che regolano l'illecito amministrativo); che tanto quest'ultimo rilievo, quanto quello precedente mostrano che il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato in particolar modo quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, a maggior ragione ai fini dell'emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario;

che, per le ragioni esposte, conclusivamente, il provvedimento questorile impugnato si manifesta illegittimo, ragion per cui il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dello stesso povvedimento;

che non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie. Per l'effetto è annullato il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002.

Il Presidente L'Estensore

 

Il Segretario

 

 

 

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2003