Locali fino a 200 persone, agibilità dal geometra |
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(Dpr 293/2002) | ||
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D’ora in avanti sarà più facile, per i gestori di sale cinematografiche e teatri fino a 200 posti, ottenere il placet per svolgere l’attività. E’ quanto dispone un regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003. Le agevolazioni riguardano la possibilità di evitare di rivolgersi a un ingegnere per la redazione della relazione tecnica. Il provvedimento dispone, infatti, che l’agibilità tecnica per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone potrà essere attestata, oltre che da un ingegnere, anche da un architetto oppure da un perito industriale o un geometra. Il dispositivo modifica l’articolo 141 del Testo unico di pubblica sicurezza, che regola gli accertamenti tecnici relativi ai locali destinati agli spettacoli pubblici. (10 gennaio 2003) | ||
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione [1] ; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2] ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 20 [3] e l'allegato I, numeri 77, 78 e 108; Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, ed in particolare, l'articolo 4; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza unificata; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno; E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1.
Modifica al regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 1. Al secondo comma dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [4] , come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: "professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono inserite le seguenti: "o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno |
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