Locali fino a 200 persone, agibilità dal geometra PAGINA PRECEDENTE
(Dpr 293/2002)
   
   
D’ora in avanti sarà più facile, per i gestori di sale cinematografiche e teatri fino a 200 posti, ottenere il placet per svolgere l’attività. E’ quanto dispone un regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003. Le agevolazioni riguardano la possibilità di evitare di rivolgersi a un ingegnere per la redazione della relazione tecnica. Il provvedimento dispone, infatti, che l’agibilità tecnica per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone potrà essere attestata, oltre che da un ingegnere, anche da un architetto oppure da un perito industriale o un geometra. Il dispositivo modifica l’articolo 141 del Testo unico di pubblica sicurezza, che regola gli accertamenti tecnici relativi ai locali destinati agli spettacoli pubblici. (10 gennaio 2003)  


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n.293 Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione [1] ;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2] ;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 20 [3] e l'allegato I, numeri 77, 78 e 108;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, ed in particolare, l'articolo 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1.

 

Modifica al regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui

al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

1. Al secondo comma dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [4] , come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole:

"professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono inserite le seguenti: "o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Pisanu, Ministro dell'interno