LA NATURA DELLE FERIE NON GODUTE
Cassazione Civile, Sezione Tributaria 26.10.2003 n.n. 14304

“L’indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, pertanto, deve essere assoggettata all'IRPEF e alla relativa ritenuta di acconto”
Breve nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolini Giovanni Presidente
Dott. Del Core Sergio Consigliere
Dott. Meloncelli Achille Consigliere
Dott. Magno Giuseppe Vito Antonio Consigliere
Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliato: in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
P. A., residente in Verona ed ivi domiciliato: in via orso 8;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Venezia, Sez. 15, n. 241-15-97, pronunciata il 5 dicembre 1997 e
depositata il 19 dicembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31-03-2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio Uccella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Il Sig. P. chiedeva all'Intendenza di Finanza di Verona il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Al silenzio - rifiuto dell'Ufficio, il contribuente ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Treviso assumendo l'intassabilità delle somme percepite a titolo d'indennità per le ferie non godute, alla luce della loro presunta natura risarcitoria.
La Commissione, con decisione del i aprile 1995, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria, sostenendo che tale indennità sostitutiva rientrasse nell'ambito della retribuzione "globale" del lavoratore.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza 241-15-97 depositata il 19 dicembre 1997, confermava la decisione dei giudici di primo grado.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ministero con un unico motivo.
Non svolgeva attività difensiva il contribuente.
Diritto
Con l'unico motivo del ricorso il Ministero ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1, lett a), 46 e 48 del DPR 22.12.1986, n. 917, dell'art. 2126 cc nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cpc".
Il Ministero ha sottolineato come il sistema imperniato sul combinato disposto degli articoli 46 e 48 del TU n. 917-86 dà una qualificazione omnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente riconnettendolo a qualunque tipo di attività lavorativa, ed indica i compensi che lo costituiscono e quelli che non ne fanno parte.
L'Ufficio ha inoltre rilevato che il compenso spettante per il lavoro svolto in luogo del godimento delle ferie viene erogato necessariamente in dipendenza di un rapporto di lavoro e che nella retribuzione globale l'ordinamento include anche i compensi per ferie e per festività non godute. Nella fattispecie non si verterebbe quindi di un risarcimento di danni, ma di una retribuzione straordinaria e aggiuntiva a quella normale che è, come tale, tassabile ai fini IRPEF.
Il motivo è fondato ed ai fini del suo accoglimento è sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la indennità per ferie non godute ha agli effetti fiscali natura retributiva - ciò che non ne compromette l'assegnabilità a prestazione di diversa natura, ove venga in considerazione a fini diversi - e, pertanto, deve essere assoggettata all'IRPEF e alla relativa ritenuta di acconto" (Cass. 19 maggio 1999, n. 4835, negli stessi sensi Cass. 26 settembre 1994 n. 7868).
Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respingere il ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2003