UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace avv.Concetta Cardillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa proposta da : C. E. , rapp. to dall’avv. D.D’Aleo ed elett.te dom.to in Mondragone alla via Benevento 47-.

CONTRO

Gest Line s.p.a Concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Caserta leg.rapp.te

Oggetto: Opposizione a fermo Amministrativo

FATTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato l’attore conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Carinola ,il Servizio di Riscossione Tributi –Concessionario Gest line s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., per l’annullamento del fermo amministrativo dell’autovettura tg. AL182VT nonché del motociclo tg. ............ Deduceva l’attore che il provvedimento adottato era fortemente viziato, poiché si riferiva al recupero di un presunto mancato pagamento di imposte e Tasse. Eccepiva dunque la prescrizione del credito, per mancanza assoluta di notifica del presunto titolo di credito, posto a base del provvedimento. Deduceva inoltre che aveva subito un danno esistenziale risarcibile ai sensi dell’art.2043 c.c.e quantificato in euro 900,00.Si costituiva la convenuta. , e a mezzo dei suoi procuratori eccepiva in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’adìto giudice, essendo il fermo amministrativo una misura di autotutela, strumentale all’espropriazione ma non necessariamente prodromica alla stessa. Nel merito eccepiva la obbligatorietà e legittimità dell’operato del concessionario. La legittimità della norma ex art.86 del regolamento attuativo; Chiedeva la chiamata in causa dell’ente impositore e dell’agenzia delle entrate;eccepiva la insussistenza del danno.Concludeva per la dichiarazione di incompetenza del giudice adito. Dichiarare legittima l’attività del concessionario; disporre la chiamata in causa degli enti impositori;dichiarare comunque inammissibile il ricorso;rigettare la domanda di risarcimento del danno. Alla udienza del 09/11/2004, la causa veniva assegnata a sentenza con termine di giorni 10 per note.

DIRITTO

Preliminarmente và affermata la competenza giurisdizionale di questo Giudice di Pace. Le continue innovazioni legislative degli ultimi anni ed in particolare una forte rivisitazione operata con il decreto legislativo n.193 del 27.4.01, hanno generato l’attuale figura e disciplina del fermo amministrativo di beni mobili registrati, completamente diversa da quella prevista inizialmente dall’art.86 del D.P.R. n. 602/1973. Infatti l’originario D.P.R. n. 602 del 1973 non formulava alcuna indicazione che consentisse il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli, etc.), questi invece, erano assoggettabili alla sola ordinaria esecuzione, attraverso le forme dell’espropriazione forzata mobiliare. Successivamente e solo con il decreto legge n.669 del 31.12.96, si introdusse l’art. 91 bis che, al primo comma stabiliva che :” nel caso in cui in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non fosse stato possibile, (per il mancato reperimento del bene,) eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente, la Direzione regionale dell’Entrate ne poteva disporre il fermo ( per i beni appunto iscritti nei pubblici registri)” . Con l’introduzione della legge di riordino dell’esecuzione mediante ruolo, D. L.vo 27 aprile 2001 nr. 193, il legislatore ha sostituito sostanzialmente tutto il titolo II del D.P.R. n.602/73, sulla disciplina del fermo amministrativo,e ciò, con la formulazione dell’ art. 1. La formulazione degli art.86 d.p.r. 602/73 prima e 91 bis d.p.r.669/96 poi,non lasciavano alcun dubbio sulla natura cautelare del fermo, visto che il legislatore aveva subordinato la sua attivazione al previo negativo esperimento del pignoramento sui beni mobili registrati ( mancata reperibilità del bene mobile registrato). Con tale disciplina dunque, veniva marcata la distinzione tra pignoramento e fermo, ed al tempo stesso, evidenziava la natura strumentale del fermo, volto ad impedire la circolazione dell'automezzo al fine di consentirne il reperimento e quindi il pignoramento. A parere di questo giudice, la riformulazione dell'art. 86 , così come operata nel D. L.vo 27 aprile 2001 nr. 193 , ha semplicemente snellito lo strumento del fermo , devolvendo il potere di disporlo al concessionario della riscossione in luogo della Direzione regionale delle entrate ,eliminando così la condizione del previo esperimento del pignoramento. Le modifiche apportate al procedimento del fermo non possono indurre a ritenere che, invece, il legislatore abbia previsto una speciale forma di pignoramento dei beni mobili registrati, contraddicendo alle differenze strutturali dei due istituti (fermo e pignoramento), laddove soltanto il fermo provoca il divieto di utilizzazione del bene pignorato e non anche il pignoramento. Tale conclusione, non viene sovvertita dal fatto che il termine dilatorio per il ricorso al fermo sia individuato richiamando quello previsto per poter procedere ad esecuzione forzata (esattoriale), atteso che lo stesso termine viene richiamato anche dall'art. 77 dello stesso D.P.R.602/73 nel facultare l'iscrizione di ipoteca,nell'ambito dell'espropriazione forzata di beni immobili, così dimostrando che il richiamo all'art. 50 comma primo non è necessariamente riferito all'inizio di un procedimento esecutivo. La conclusione raggiunta, importa che alla luce di quanto evidenziato, può ritenersi senza dubbio che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario con i normali criteri di ripartizione della competenza per valore, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto anche conto di quanto dispone l’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; nonché l’art. 1 del D. L.vo 27 aprile 2001 nr. 193. Si desume dunque che dopo il d.m. 7 settembre 1998, n. 503,e specificamente relativamente a quanto disponeva l’art. 3 del regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi, la richiesta di disporre il fermo del mezzo presupponeva un pignoramento negativo per il “mancato reperimento del veicolo a motore”, stando quindi a tale normativa, poiché l’emanazione di un provvedimento di fermo di un bene mobile registrato ex art. 86 d.p.r. 602\73, era posteriore alla notifica della cartella esattoriale ,sicuramente le controversie rientravano nella competenza del Giudice della esecuzione. Con le modifiche apportate dal D.L.vo 27\4\2001n.193 e precisamente all’art. 1, poiché il provvedimento di fermo è stato sottratto alla sfera pubblicistica del Ministero e lasciato sostanzialmente al libero arbitrio privatistico del concessionario, viene esclusa la competenza del tribunale regionale amministrativo (conf. TAR Calabria –Catanzaro, ordinanza 22 febbraio 2001 n. 174e ancora T.A.R. Veneto sent.n.886/03 ), e ciò indipendentemente dalla discrezionalità operata dal concessionario “nel poter disporre il fermo”, che caratterizza le attribuzioni del concessionario nel disporre il fermo dei beni mobili del debitore. Inoltre poiché il provvedimento di fermo, ormai non trova più alcuna fonte in un pignoramento negativo, viene esclusa dunque anche la competenza del giudice della esecuzione. Non appare inutile aggiungere che la lite non va nemmeno attribuita alla giurisdizione del giudice tributario poiché l’art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto con l’art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, attribuisce sì al giudice tributario le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie ma con l’eccezione delle “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”. Stando, dunque alla normativa suindicata , le liti in tema di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 cit. d.P.R. n. 602 del 1973 vanno attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ripartita secondo il normale criterio per valore. Ritenuta dunque,nel caso in esame, sia la propria competenza per materia sia quella per valore, deve essere chiarita anche la competenza per territorio.In tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che i criteri di collegamento previsti dalla citata norma quella del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis, possono essere applicati alternativamente, il che determina in base appunto del criterio della destinatae solutionis la competenza del giudice adito. (Cass. civ. (Ord.), Sez.III, 14/06/2002, n.8590).Definite le eccezioni preliminari, può passarsi alla decisione nel merito. Deve preliminarmente essere rilevato che la costituzione della Gestline è irrituale, avendo la stessa depositato una comparsa di costituzione e risposta priva di qualsiasi mandato e sfornita anche della presunta procura notarile del 23\7\2004, menzionata nella costituzione, ma non esibita, né depositata. La stessa convenuta, non ha neanche fornito alcuna prova che potesse far presupporre la esistenza del credito, o la non prescrizione, così come invece eccepito da parte attorea. La concessionaria, è l’ente che procede al fermo amministrativo, ed incidendo con tale provvedimento nella sfera privatistica dell’utente, ne risponde in proprio.Infatti, per l’applicazione del provvedimento di fermo, l’ente esattore deve (non può) verificare la sussistenza degli elementi più banali per attivare tale procedura,( che poi sarebbe un recupero credito) e tali elementi sono :1-la probabile sussistenza del credito,2- la effettiva notifica degli atti inerenti lo stesso,3- e la non intervenuta prescrizione. Questi tre elementi, sono necessari affinché possa affermarsi che l’operato dell’ente esattore sia stato legittimo, a nulla valendo la chiamata in causa dell’ente impositore;tali rapporti (ente impositore-ente esattore) sono sconosciuti all’utente e tali possono rimanere, senza per questo esimere da responsabilità, l’ente esattore, che nello stesso momento dell’attivazione del procedimento di fermo, deve già essere certo della esistenza del credito. Così come è tenuto a depositare gli atti impugnati, nel caso si costituisca. Attestata dunque la mancanza di qualsiasi elemento che provi il credito, e tenuto conto che l’avviso di fermo, non è stato preceduto da elementi validi a provare la esistenza del credito (cartella esattoriale),comporta che la mancata utilizzazione dei veicoli colpiti dal fermo, deve senza dubbio essere risarcita in base al principio del neminem laedere, risarcimento che và liquidato secondo equità e quantificato in euro 200,00 e direttamente a carico dell’ente esattore, poiché l’atto lesivo è stato emanato dallo stesso.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. E., così decide:

  1. Dichiara la propria competenza per materia , per valore e per territorio.
  2. Dichiara nullo il provvedimento di fermo operato.
  3. Ordina alla convenuta di provvedere alla immediata cancellazione della trascrizione del provvedimento di fermo, se operata.
  4. Condanna la convenuta Gestline s.p.a. Concessionaria riscossione tributi, al risarcimento dei danni che si liquidano in ia equitativa in euro 200,00.
  5. Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro 200,00 di cui 10,00 per spese 100,00 per diritti e 90,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e 10% come per legge. Il tutto attribuito direttamente all’avvocato costituito.

Carinola 8\1\2005

Il Giudice di Pace

Avv. Concetta Cardillo