REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3004/09

Reg.Dec.

N. 875 Reg.Ric.

ANNO   2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. 875/2009, proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato;

contro

il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avv. -

in ordine al giudizio

n. 11235/2008 pendente davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2007 relatore il Consigliere -

     Ritenuto che con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, agente scelto del Corpo Forestale dello Stato, impugnava il provvedimento in data 28/7/2008 del Capo del Servizio IV dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ed il provvedimento del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato delle Marche con i quali era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere i benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     Vista l’istanza di regolamento di competenza, notificata il 3 dicembre 2008 e depositata il successivo 7/12, con la quale la difesa dell’amministrazione ha eccepito la incompetenza del Tribunale Amministrativo adito adducendo che la competenza spetterebbe al Tribunale amministrativo delle Marche, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

     Vista l’ordinanza n. 383 del 27 gennaio 2009 con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II ter, ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato.

     Rilevato che l’art. 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, attribuisce al Tribunale Amministrativo della Regione nella quale presta servizio il pubblico dipendente la competenza a conoscere delle controversie proposte avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dall’amministrazione di appartenenza;

     Ritenuto ininfluente il fatto che l’impugnazione riguardi anche un atto di un organo centrale del Corpo Forestale, in quanto privo di valenza generale ed inserito nel procedimento concernente l’esame dell’istanza del ricorrente di primo grado;

     Rilevato che il ricorrente in primo grado presta servizio nella Regione Marche;

     Ritenuto che, ciò stante, non resti al collegio che dichiarare la competenza del Tribunale Amministrativo delle Marche (in termini C. di S., VI, 17 dicembre 2008, n. 6282);

     Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della parte ricorrente in primo grado

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo delle Marche.

     Condanna il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ al pagamento, in favore del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, di spese ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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