LA MASSIMA:

 

 Responsabilita’ civile - Danni al consumatore di prodotti da fumo - Responsabilita’ del produttore - Natura dell’attivita’ - Pericolosita’ - Adozione delle misure idonee a evitare il danno - Mancata prova liberatoria - Presunzione di colpa - Obbligo di risarcimento - Sussistenza. (Cc, articolo 2050) Chi produce e vende tabacchi esercita un’attivita’ pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, per la ragione che i tabacchi contengono in se’ una potenziale carica di nocivita’ per il bene salute, ossia per un bene primario dell’uomo, tutelato dalla Carta costituzionale (articolo 32) come diritto fondamentale, sicche’ - anche in mancanza di norme di legge che prevedono specifici adempimenti - lo stesso e’ obbligato a usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramuti in danno concreto.

 

CORTE APPELLO ROMA, Sezione I Civile, Sentenza n. 1015 del 07/03/2005

(Presidente Fancelli; Relatore Bonavitacola)

 

Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 11/13 maggio 1994 (A), vedova (B), e (C), quali eredi di (B) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'amministrazione dei Monopoli di Stato, esponendo: che il loro congiunto, (B) era deceduto nel 1991 a causa di un tumore polmonare; che dal 1950 egli aveva fumato in media circa venti sigarette al giorno; che, nel 1988, a seguito di insistenze familiari e di consigli del medico curante, aveva smesso di fumare; che, tuttavia, il cancro non l'aveva risparmiato; che la neoplasia doveva ritenersi provocata dal fumo di sigaretta; che doveva escludersi che avessero operato altre cause, da rinvenirsi nella sua storia familiare e nella sua vita residenziale e lavorativa; che, invero, nessuno dei familiari deceduti era stato colpito da malattie tumorali; che egli aveva vissuto sempre in piccole citta’ ed aveva esercitato la professione di insegnante in scuole agrarie, il che escludeva la sua esposizione o significativi inquinamenti ambientali; che la responsabilita’ dell'evento letale doveva attribuirsi al Monopolio, che non aveva provveduto a rendere noto con apposite informazioni la natura gravemente nociva del fumo, cosi’ impedendo al congiunto di venire a conoscenza dei rischi che correva, per la propria salute e di effettuare scelte informate e responsabili sulla pratica del fumo.
Chiedevano, pertanto, la condanna del Monopolio al risarcimento dei danni.
Il Monopolio, nel costituirsi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare: che non esisteva all'epoca alcuna disposizione di legge che facesse obbligo di informazione circa i rischi per la salute; che, inoltre, essendo notorio che il fumo di sigaretta, specie se prolungato e non moderato, esponeva al rischio di malattie tumorali, il (B) gia’ ben informato dei rischi che correva; che, pertanto, avendoli assunti liberamente e consapevolmente, solo a lui doveva attribuirsi la responsabilita’ dell'evento.
Con sentenza in data 14 aprile 1997 il Tribunale rigettava la domanda, negando il rapporto di causalita’ e la colpa dell'Amministrazione.
Avverso la sentenza proponevano appello innanzi a questa Corte gli attori, con atto notificato in data 27 maggio 1998, deducendo: che doveva ritenersi provato il rapporto di causalita’ tra il cancro ai polmoni e la pratica del fumo; che l'obbligo per il Monopolio di fornire informazioni sui rischi del fumo per la saluta discendeva direttamente dagli artt. 32 e 41 della Costituzione, ancorche’ non fosse entrata ancora in vigore la L. n. 428 del 1990 che ha imposto la pubblicita’ negativa sulle confezioni di sigarette; che la responsabilita’ del Monopolio, derivava anche dal fatto che la produzione e la vendita del tabacco costituivano attivita’ pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c. c.; che, ove fossero state fornite le doverose informazioni, lo (B) avrebbe potato desistere prima dal fumo, evitando il cancro.
Chiedevano, pertanto, che, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta la loro domanda di risarcimento dei danni, previa ammissione di prova per testi e di consulenza medico-legale sul rapporto di causalita’.
L'Amministrazione dei Monopoli, nel costituirsi, contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa in data 30 aprile 1999, in luogo del Monopolio si costituiva l'Ente Tabacchi Italiani, istituito con Decreto Legislativo n. 283 del 1998 e subentrato al Monopolio nell'attivita’ di produzione e di commercio dei tabacchi, facendo proprie le precedenti difese.
Con ordinanza in data 2 ottobre 2000 la Corte, sospesa la pronunzia nel merito, disponeva consulenza medico-legale sul rapporto di causalita’, affidandola ad un collegio di esperti.
Nell'udienza del 4 dicembre 2000 interveniva in giudizio il Codacons, proponendo nei confronti dell'ETI domanda di risarcimento danni fondata sulla stessa causa dedotta dagli appellanti.
L'intervento veniva immediatamente contestato, siccome inammissibile, sia dagli appellanti che dall'ETI.
Espletata la consulenza tecnica e depositata la relativa relazione, l'ETI depositava note critiche dei propri consulenti tecnici di parte.
I C.T.U. replicavano con una articolata relazione integrativa, ribadendo le loro originarie conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio, che la riteneva a sentenza nell'udienza di discussione del 26 ottobre 2004.

Motivi della decisione
Solo in sede di comparsa conclusionale l'ETI ha sollevato la questione pregiudiziale della sua legittimazione passiva, che dovrebbe escludersi in ragione del fatto che, risalendo l'illecito dedotto dai sigg. (A e C) a fondamento della loro pretesa risarcitoria ad epoca antecedente alla costituzione dell'Ente questo non poteva essere chiamato a rispondere di un illecito attribuibile soltanto al soggetto che all'epoca produceva e commerciava il tabacco, ossia all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Il fatto che l'eccezione sia stata formulata dopo la precisazione delle conclusioni non esonera il Collegio dall'esaminarla, atteso che il difetto di legittimazione e rilevabile anche d'ufficio.
Va subito detto che la tardiva eccezione contrasta con le argomentazioni a suo tempo addotte dall'Ente all'atto del suo intervento in giudizio ex art. 111 C.P.C.
In quella occasione l'Ente assumeva di essere subentrato nel rapporto processuale all'Amministrazione dei Monopoli perche’ era succeduto nei rapporti attivi e passivi, nonche’ nei diritti e nella titolarita’ dei beni facenti capo all'Azienda dei Monopoli per tutto quanto atteneva alla produzione e al commercio dei tabacchi e, quindi, anche nel rapporto controverso, per l'ovvia ragione che questo riguardava uno dei rapporti relativi alla precedente attivita’ dei monopoli. Ed in linea con tale impostazione svolgeva tutta la successiva attivita’ difensiva, contestando, in piena aderenza alla difesa del Monopolio, ogni sua responsabilita’ con riferimento, sia al rapporto di causalita’ che ai profili della colpa.
E’ chiaro, quindi che l'ente era ben consapevole di non potere rimanere estraneo alla causa.
Ovviamente questi precedenti rendono estremamente debole il tardivo assunto del difetto di legittimazione secondo il quale gli illeciti, di qualsiasi natura, sia civili che amministrativi, non potrebbero mai fare carico a chi e’ subentrato al soggetto operante all'epoca dei fatti. L'assunto non ha fondamento.
A giudicare dal chiaro tenore dell'art. 3, 1° comma, D.Leg. 9 luglio 1998, n. 283, l'Ente Tabacchi subentrava in tutti i rapporti facenti capo ai Monopoli di Stato, sia attivi che passivi, nell'attivita’ di produzione e di commercio dei tabacchi ed, in pari tempo, acquistava tutti i beni relativi a tale attivita’.
Orbene, proprio perche’ subentrava anche nei rapporti passivi, non poteva rimanere estraneo al rapporto gia’ sorto in capo ai Monopoli nell'esercizio della medesima attivita’, poiche’ quel rapporto ancorche’ ancora sub indice per il contenzioso pendente, tuttavia, gia’ faceva parte della massa passiva del patrimonio che si trasferiva al nuovo Ente, ovviamente sotto la condizione dell'accertamento in concreto della esistenza della obbligazione risarcitoria.
Tanto e’ vero che, proprio per far fronte alle passivita’ comunque derivanti dalla pregressa attivita’, era previsto il trasferimento al nuovo Ente di tutti i beni relativi alla produzione e al commercio dei tabacchi.
A nulla, rileva il richiamo a giurisprudenza di legittimita’ che esclude la responsabilita’ del soggetto subentrante per illeciti pregressi facenti capo al precedente soggetto, giacche’ questa riguarda casi in cui gli illeciti erano di natura personale e, quindi, intrasmissibili, come quelli in materia di sanzioni per illeciti amministrativi.
Viene, poi in rilievo l'eccezione pregiudiziale, sollevata sia dalla difesa dell'ETI che da quella dei sigg. (A e C), secondo la quale l'intervento spiegato dal CODACONS nel presente giudizio in fase d'appello sarebbe inammissibile.
L'eccezione e’ fondata.
Stabilisce l'art 344 C.P.C. che nel giudizio d'appello e’ ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art 404 C.P.C.
In sostanza, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 8500 del 27 agosto 1998, nonche’ da successive pronunzie (cfr. Cass., 5 marzo 2003, n. 3258), il terzo puo’ fare opposizione contro la sentenza pronunziata tra altre persone quando pregiudichi i suoi diritti, piu’ esattamente, quando egli rivendichi nei confronti di entrambe le parti la titolarita’ di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accettata o costituita dalla sentenza di primo grado.
Orbene, cio’ posto, e’ chiaro che nella fattispecie il CODACONS non si trova in siffatta condizione.
Invero, esso deduce una pretesa risarcitoria, analoga a quella azionata dai sigg. (A e C), nei confronti del solo ETI, anche esso chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, previa affermazione della sua responsabilita’ per la morte di (B) a causa del fumo di sigaretta, per avere lo stesso evento prodotto danni anche ad essa Associazione (danni morali e danni ai fini statutari).
Le sue conclusioni al riguardo nella comparsa di intervento sono particolarmente illuminanti. Infatti, l'Associazione ha chiesto il ristoro dei propri danni nei confronti dell'ETI, fondandolo sulla previa dichiarazione della sua responsabilita’ per lo stesso evento e per la medesima causa dedotti dagli (A e C), ossia «l'insorgenza della malattia che ha portato alla morte del signore (B)» e per aver venduto un prodotto nocivo per la salute senza le debite informazioni sui rischi del fumo e sulla dipendenza da nicotina.
In sostanza, l'intervento, cosi’ come spiegato, si configura come un intervento adesivo-autonomo e non come un intervento autonomo principale, come tale ammissibile soltanto in primo grado ex art. 105 C.P.C.
Il Codacons, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che fosse ordinata la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 C.P.C. di alcune espressioni ritenute offensive nei confronti dei suoi procuratori, contenute nel verbale d'udienza del 25 marzo 2002, provenienti dai difensori dei sigg. (A e C)
Si tratta delle dichiarazioni a verbale con le quali detti difensori protestavano per il fatto che i procuratori del Codacons, in data 13 marzo 2002, avevano reso pubblico il deposito della relazione dei C.T.U. e delle relative conclusioni in ordine alla ritenuta esistenza del rapporto di causalita’ tra il fumo di sigaretta e la morte di (B) per cancro polmonare.
La protesta consisteva soltanto nel lamentare che quell'atto non si sarebbe dovuto portare a conoscenza al di fuori dello stretto ambito processuale per la ragione che cosi’ si era violato il diritto alla riservatezza spettante ai sigg. (A e C) in ordine a notizie personalissime riguardanti la vita e la morte del loro congiunto.
Peraltro, i difensori non usarono parole oggettivamente offensive o sconvenienti, ma fecero uso di un linguaggio corretto ed essenziale, contenuto, cioe’, nei rigorosi limiti delle esigenze di difesa, nella sede idonea, dei loro clienti, che avevano diritto alla riservatezza per tutto cio’ che riguardava la causa.
Deve, pertanto, escludersi che ricorrano le condizioni per fare luogo al richiesto provvedimento.
Superate le questioni pregiudiziali, puo’ passarsi all'esame del gravame nel merito.
Come gia’ chiarito nella ordinanza collegiale in data 2 ottobre 2000, la Corte prima di pronunziarsi sugli altri elementi che concorrono a configurare l'ipotesi di illecito civile dedotta dagli appellanti e, segnatamente, prima di affrontare il problema della colpa dell'Ente Tabacchi sotto i diversi profili prospettati deve stabilire se tra la neoplasia polmonare che condusse a morte (B) e l'inalazione di fumo di tabacco sussista un rapporto di causalita’.
In particolare, deve accertare, secondo i principi enunciati nella menzionata ordinanza, se la neoplasia polmonare trovi la sua causa nel fumo della sigaretta, nel senso che l'evento possa inquadrarsi tra le conseguenze normali ed ordinarie del fumo e si ponga, quindi, nell'ambito delle normali linee di sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilita’ scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, al di la’ di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass. Pen. Sez. Un., 11 settembre 2002, n 30328, Cass., 11 settembre 1998, n. 9037, Cass., 20 febbraio 1998, n. 1857 e Cass., 30 agosto 1997, n. 8259).
A tal fine e’ stata espletata una complessa consulenza medico-legale collegiale, affidata ad esperti aventi professionalita’ specifiche ad alto livello, che ha concluso per l'esistenza del nesso di causalita’, conclusione fortemente contrastata con articolata ed argomentata relazione da un collegio di esperti di parte nominato dall'Ente Tabacchi, anch'essi dichiaratamente dotati di alta professionalita’.
L'indagine degli esperti si e’ sviluppata, innanzitutto, nel senso dell'accertamento della natura primitiva o metastatica del tumore polmonare risultante dalla documentazione sanitaria acquisita e, segnatamente, da quella ospedaliera rilasciata da strutture sanitarie di Perugia nel 1991, tumore classificato come «adenocarcinoma solido con produzione di muco».
L'indagine e’ chiaramente preliminare rispetto a quella tesa a stabilire la dipendenza causale o meno della neoplasia dal fumo.
Invero, nel caso in cui la neoplasia si fosse formata quale metastasi di un tumore primario sviluppatosi in altra sede, non avrebbe piu’ senso indagare circa l'incidenza causale del fumo, atteso che si avrebbe la certezza della dipendenza della neoplasia polmonare da causa diversa dal fumo, dovendosi ricollegare essa ad un tumore formatosi in altra sede per causa certamente non dipendente dal fumo.
Secondo i C.T.U, pur riconoscendo che non esiste un criterio istologico assoluto per distinguere un tumore primitivo da uno secondario, ovvero metastatico, tuttavia, gli esami istologici e citologici eseguiti sulla base del materiale biologico a suo tempo acquisito rivelerebbero una elevata probabilita’ che nella specie si tratti di una neoplasia primitiva.
Le ragioni che militano per tale soluzione sono cosi’ enunciate: la lesione e’ unica, con i caratteri istologici e citologici del carcinoma indifferenziato a grandi cellule o dello adenocarcinoma, solido con produzione di muco, entrambi classificati dalla Organizzazione Mondiale della Sanita’ come tumori primitivi del polmone, mentre le metastasi si caratterizzano per lo piu’ per la molteplicita’ delle lesioni; e’ improbabile l'esistenza di un carcinoma clinicamente occulto del colon, metastatico al polmone, contrariamente a quanto ipotizzato dai CT. di parte dell'Ente Tabacchi, perche’ un tale tumore, a parte la mancanza di qualsiasi esame che lo abbia evidenziato, avrebbe avuto una migliore differenziazione rispetto alla maggior parte dei tumori primitivi del polmone e, segnatamente, rispetto all'adenocarcinoma riscontrato, che e’ tumore scarsamente differenziato; l'indagine molecolare ha rivelato una mutazione di K-ras in corrispondenza della posizione I del codone 12, associata a tumore polmonare, mentre la mutazione associata a cancro del colon si verifica in corrispondenza della posizione 2 del codone 12; l'esame delle biopsie esofagee e gastriche escludono la presenza di una neoplasia nel tratto esofago-gastrico.
In senso contrario si’ sono espressi i C.T. di parte dell'ETI. Essi fondano l'ipotesi di un tumore metastatico sulle seguenti considerazioni: il reperto istologico dell'agobiopsia eseguita a Perugia nel 1991 e riportato nella cartella clinica qualifica il tumore come «adenocarcinoma solido con produzione di muco», senza affermarne la natura primitiva; nella cartella clinica il tumore e’ indicato come una formazione compatibile con micro lesione ripetitiva, ossia come una metastasi derivata da un tumore primario sviluppatosi in altra regione contigua a quella polmonare; la collocatone periferica del tumore depone nello stesso senso, stante la prossimita’ ad altri organi; la lesione metastatica puo’ essere anche unica, oltre che plurima; l'esame istologico non e’ in condizione di fornire dati certi in assoluto circa la natura primitiva o metastatica, del tumore.
Ritiene la Corte che debba considerarsi piu’ attendibile la tesi dei C.T.U. per la ragione che essa e’ assistita da un piu’ elevato grado di probabilita’ scientifica.
In proposito si rileva che l'origine primitiva del tumore e’ concordante con la diagnosi istocitopatologica di adenocarcinoma effettuata a suo tempo dai sanitari di Perugia nel 1991, atteso che tale forma di neoplasia e’ classificata tra i tumori primari del polmone e che la diagnosi e’ stata confermata dal responso istocitopatologico dato in questa sede dal dr. (D).
Con tale origine concordano pure l'unicita’ e la posizione della lesione (nodulo singolo periferico) che sono caratteristici degli adenocarcinomi polmonari, mentre le metastasi polmonari ad origine intestinale sono molto raramente singole, presentandosi, invece, di norma, come plurime. Va, poi, rilevato che gli adenocarcinomi polmonari producono mucina, il che concorda con la accettata natura del tumore dello (B) («adenocarcinoma solido con produzione di muco»).
Deve, altresi’, rilevarsi che l'indagine molecolare ha rivelato una mutazione di K-ras in corrispondenza della posizione I del codone 12, che si associa a tumore polmonare, mentre la mutazione di K-ras associata al cancro del colon si verifica in corrispondenza della posizione 2 del codone 12.
Deve, infine, rilevarsi che le indagini radiologiche e le biopsie esofagee e gastriche hanno escluso qualsiasi localizzazione tumorale a livello subdiaframmatico e retroperitoneale e che non v'e’ traccia nei dati acquisiti di elementi rivelatori della presenza di una formazione tumorale a livello intestinale, cosi’ che, in definitiva, l'accertata assenza di evidenze tumorali a livello gastrico ed esofageo e la mancanza di positivi accertamenti di siffatte presenze a livello intestinale portano a concludere nel senso che si possa ragionevolmente escludere, con una seria base scientifica, che nelle zone contigue alla regione polmonare si fosse formata una neoplasia primaria capace di produrre una metastasi al polmone.
Una volta accertata la natura primitiva del tumore in sede polmonare, occorre stabilire se la sua formazione, secondo i principi sopra enunciati, si possa considerare, con elevata probabilita’ scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, come conseguenza del fumo di sigaretta, tenuto conto che sono i polmoni il bersaglio primario dei fattori cancerogeni presenti nel fumo.
Al riguardo viene in rilievo, innanzitutto, l'indagine epidemiologica effettuata dai C.T.U. con il concorso del dr. (E), esperto nella materia.
In proposito va subito chiarito che tale tipo di indagine, per le sue intrinseche caratteristiche, non riguarda casi specifici e concreti, ma valida e determina il rischio di malattie oncologiche in dipendenza del fumo di sigaretta su un piano generale di popolazione e di determinati aggregati di persona, nonche’ di talune collettivita’, in base alle loro caratteristiche genetiche, alla loro storia, alle condizioni ambientali, alle occupazioni, ecc., secondo criteri di tipo statistico, con la conseguenza che da essa si possono ricavare nei singoli casi seri elementi indicativi, ma non certamente decisivi.
Cio’ posto, va rilevato che i C.T. di parte dell'ETI considerano indimostrate le conclusioni della consulenza epidemiologica del dr. (E), secondo le quali, alla stregua degli studi epidemiologici, del grado di esposizione a rischio dello (B) secondo la sua storia familiare, lavorativa e residenziale, nonche’ secondo le caratteristiche istopatologiche del tumore, doveva ritenersi altamente probabile, nella misura di oltre l'80%, l'esistenza del rapporto causale tra neoplasia e prolungata abitudine al fumo di tabacco.
Ritiene la Corte che nonostante qualche incertezza che si ricollega innegabilmente alla stessa natura del metodo, di tipo statistico, tuttavia, la valutazione del rischio sia stata fatta dai C.T.U. in maniera corretta. Invero, quanto al «rischio attribuibile» o «frazione eziologica», utilizzando correttamente gli stessi dati usati dai CT ETI, si perviene ad un rischio non inferiore all'80%.
Al riguardo va rilevato che i dati epidemiologici e statistici sono stati determinati sulla base di informazioni sulla storia familiare, residenziale e lavorativa dello (B) da considerarsi attendibili siccome fornite, sia dai familiari e dallo stesso paziente all'atto del ricovero presso la struttura sanitaria di Perugia, come risultante dalla cartella clinica, sia dal medico che lo ebbe in cura per alcuni anni e che in tale qualita’ era bene a conoscenza delle sue abitudini e condizioni di vita e di lavoro.
Risultava, quindi, per un verso, che lo (B) aveva, per quasi quaranta anni, fumato abitualmente circa venti sigarette al giorno dei Monopoli di Stato e che, quindi, aveva assunto massicce dosi di sostanze tossiche provenienti dal fumo, prima fra tutte il benzopirene, e, per altro verso, che egli aveva vissuto sempre in piccole citta’, ove la possibilita’ di esposizione agli effetti dell'inquinamento ambientale sia alquanto limitata; che, inoltre, aveva svolto un'attivita’ professionale (insegnante in una scuola agraria) che non lo aveva esposto al rischio di assunzione di sostanze inquinanti usate in agricoltura (le esercitazioni pratiche non implicavano l'uso di pesticidi, contrariamente a quanto asserito dall'ETI); che, infine, la sua storia familiare non comprendeva alcun caso di neoplasia, visto che i suoi genitori erano deceduti ad eta’ molto avanzata per marasma senile e che anche quattro fratelli erano deceduti per cause in nessun modo collegate a tumori.
Ma quel che e’ determinante per ritenere l'esistenza del rapporto causale tra neoplasia ed abitudine al fumo e’ il risaltato della indagine molecolare. I C.T.U. hanno eseguito una indagine molecolare mirata sul DNA estratto da reperti conservati, indagando a livello, sia degli esoni 5, 6, 7, 8 e 9 del gene p53 che dall'esone I del gene K-ras, sul presupposto che mutazioni interessanti di tali geni avrebbero fornito elementi decisivi sul rapporto di causalita’.
Difatti, mutazioni del genere sarebbero prodotte da sostanze cancerogene contenute nel fumo e, in ispecie, dal benzopirene, di guisa che esse costituirebbero dei biomarcatori rivelatori di un preciso nesso di casualita’ tra neoplasia e fumo.
Orbene, nella prima analisi essi non hanno rilevato alcuna mutazione del gene p53.
Hanno, invece, rilevato una mutazione sul cordone 12 dell'esone I di Corsa corrispondente alla trasversione G/T.
Ritengono i CT di parte ETI che la presenza della mutazione di K-ras non costituisca un dato che stabilisca un sicuro collegamento tra neoplasia e fumo.
Si tratterebbe di un dato epidemiologico, tutt'altro che certo allo stato delle conoscenze scientifiche in materia. Esso, peraltro, ricorrerebbe soltanto in un limitato numero di casi, pari, grosso modo, al 30% dei tumori polmonari nei fumatori e, inoltre, sarebbe presente anche nei tumori polmonari di non fumatori nella misura di circa il 10%.
I C.T.U. invece, nella loro relazione e, piu’ marcatamente, in quella integrativa, hanno affermato che la mutazione non e’ affatto un elemento che serve a rafforzare l'associazione epidemiologica tra fumo di sigaretta e cancro, ma costituisce, come risulta da recenti studi, la prova che idrocarburi policlinici hanno prodotto una lesione molecolare patogenetica che si pone all'origine del tumore dello (B), prova che si fonda su precise evidenze biochimiche indotte dalla esposizione ad idrocarburi policiclici.
La Corte condivide le conclusioni dei C.T.U.
Invero, la numerosa letteratura citata dai medesimi, aggiornata fino al 2002, ricollega una siffatta mutazione all'azione mutagena degli idrocarburi policiclici sul DNA in corrispondenza della posizione I del codone 12, cosi’ che la mutazione viene a costituire un preciso e specifico biomarcatore indicativo della dipendenza del cancro dal fumo. Vero e’ che, in base alla stessa letteratura citata dai C.T.U., risulta che in circa il 70% dei casi di fumatori affetti da cancro ai polmoni una mutazione siffatta non si riscontra; ma cio’ non infida affatto la validita’ del marcatore, sia perche’ resta sempre molto elevata la percentuale di casi in cui la mutazione specifica si presenta, cosi’ da rendere l'esistenza del rapporto causale provata alla stregua di un serio e ragionevole grado di probabilita’ scientifica, sia perche’, nei casi in cui la mutazione non si verifica, cio’ significa soltanto che il cancro polmonare associato al fumo ha percorso vie molecolari diverse per effetto di eventi mutazionali connessi ad altre delle numerose sostanze cancerogene presenti nel fumo. Vero e’ che la mutazione di K-ras, rilevabile anche in casi di non fumatori, sarebbe potuta derivare dalla inalazione di sostanze cancerogene provenienti dal fumo passivo o da ambienti inquinati da idrocarburi policiclici per effetto delle condizioni di vita o di lavoro del soggetto. Ma, di fronte al dato pacifico che lo (B) era un fumatore abituale, come tale esposto al rischio di assunzione di sostanze tossiche prodotte da idrocarburi policiclici, resta assai improbabile che la mutazione potesse essere stata determinata da un fattore diverso dal fumo attivo.
La specificita’ della causa della mutazione esclude anche che essa potesse essere l'effetto di inquinamento da sostanze tossiche usate in agricoltura, quali, ad esempio, i pesticidi, o che potesse derivare per metastasi da un tumore del colon, secondo la prospettazione delle possibili diverse cause fatta dalla difesa dell'ETI.
Invero, quanto al primo profilo, i pesticidi, a parte l'improbabilita’ di contatto con essi da parte dello (B) in ragione della sua attivita’ di insegnante, come asserito dai C.T.U. in sede di chiarimenti, non producono mai una mutazione di K-ras.
Inoltre, quanto al secondo profilo, come dagli stessi chiarito, nei casi in cui il tumore al colon produce una siffatta mutazione, questa si verifica sempre in corrispondenza della posizione 2 del codone 12, coinvolgendo cioe’ la seconda guaina, mentre, quando la mutazione dipende da cancro ai polmoni, essa interessa sempre la posizione I del codone 12.
A nulla rileva che i C.T.U. non hanno riscontrato la mutazione del gene p53 a livello degli esoni 5, 6, 7, 8 e 9 indicata come marcatore del cancro dei polmoni. Invero, poiche’ anche questa mutazione si verifica soltanto in circa il 30% dei casi di tumore polmonare, cio’ significa soltanto che il caso di specie rientra tra quelli (circa il 70%) nei quali la mutazione non si e’ prodotta, pur essendosi in presenza di un tumore polmonare, per un diverso gioco delle mutazioni molecolari.
Dunque, in definitiva, l'esistenza del rapporto causale tra cancro polmonare e fumo di sigaretta puo’ dirsi accertata, secondo un criterio di seria probabilita’ scientifica, al di la’ di ogni ragionevole dubbio.
Si pone qui il problema se l'ETI sia incorso in colpa nel mettere in commercio il tabacco senza le debite informazioni sulla natura del prodotto e, in particolare, sulle sue proprieta’ nocive per la salute dei consumatori.
Come si e’ sopra detto, il consumo del tabacco puo’ provocare in elevata percentuale il cancro del polmone per effetto dell'azione mutagena sulle cellule degli idrocarburi policiclici aromatici contenuti nel fumo del tabacco e, segnatamente, del benzopirene.
Cio’ significa che il tabacco contiene sostanze nocive che, all'atto del consumo, si sprigionano, scatenando i loro effetti lesivi sul loro bersaglio primario, ossia sui polmoni, con il pericolo che l'aggressione possa giungere fino a produrre quelle mutazioni molecolari che sono all'origine della neoplasia polmonare in una elevata percentuale di fumatori. Il soggetto che produce il tabacco e lo mette in commercio non puo’ ignorare i rischi per la salute che derivano al consumatore. Ne e’ a conoscenza perche’, grazie ai tecnici che fumo parte dei suoi lavoratori, sa quale e’ la composizione dei tabacchi e quali le sostanze tossiche in essi contenute.
Inoltre, quale soggetto interessato alla produzione ed al commercio non puo’ ragionevolmente ritenersi ignaro degli studi scientifici che da molti decenni almeno dal 1950, hanno ad oggetto gli effetti del fumo del tabacco sulla salute dell'uomo, studi che hanno evidenziato in maniera sempre piu’ certa che il fumo provoca danni all'uomo e, in particolare, e’ causa, in elevata percentuale, di tumori polmonari. Tanto e’ vero che da anni si sono introdotti sistemi di filtri per limitare gli effetti nocivi della nicotina e dei residui di catrame sui polmoni, evitando che una parte di tali sostanze fosse da questi assimilata.
Peraltro, da molti anni prima, della entrata in vigore della L. 29/12/1990, n. 428 si avvertiva la necessita’ di informare i fumatori circa gli effetti nocivi del fumo sulla salute, ancorche’ non fosse ancora prevista la pubblicita’, prescritta della menzionata legge mediante apposizione diretta sui contenitori di sigarette di una scritta che indicasse inequivocabilmente il rischio per la salute, passando da iniziali espressioni piu’ generiche («il fumo nuoce alla salute») ad espressioni sempre piu’ drammaticamente esplicite («il fumo uccide», il «fumo provoca il cancro», «il fumo provoca cancro mortale ai polmoni» ecc.), cosi’ da dissuadere i fumatori piu’ attenti alla tutela della salute e piu’ responsabili a smettere di fumare.
Puo’ dirsi, quindi, che l'ETI, producendo e vendendo tabacchi, esercitava una attivita’ pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c. c., per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contenevano in se’, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocivita’, potendo dal fumo derivare danno alla salute e, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni.
E, poiche’ quella insidia aveva come bersaglio la salute, ossia un bene primario dell'uomo, tutelato dalla Carta Costituzionale (articolo 32) come diritto fondamentale del cittadino, l'ente era obbligato ad usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramutasse in danno concreto.
La prima elementare cautela era quella di informare il consumatore destinatario delle vendite dei rischi del fumo.
All'uopo, pur in mancanza di una specifica disciplina di legge che gli prescrivesse specifici adempimenti, avrebbe dovuto fare ricorso a qualsiasi sistema idoneo.
In particolare, avrebbe potuto, innanzitutto, realizzare una sistematica campagna di informazione, rendendo noti alla generalita’ dei consumatori gli aspetti negativi del fumo e suggerendo limitazioni e cautele.
Inoltre, avrebbe potuto inserire, magari anche all'interno delle confezioni di tabacchi, delle etichette o dei foglietti illustrativi, ove fossero riportate le notizie essenziali sulla composizione dei tabacchi e, soprattutto, sulle sostanze nocive, nonche’ sui rischi del fumo per la salute. Cosi’ come si fa da anni nelle confezioni di medicinali, di sostanze tossiche per usi vari ecc.
Esistono precedenti specifici in materia di emoderivati nei quali la giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato come l'attivita’ da produzione e immissione in commercio di farmaci contenenti gammaglobuline umane costituisca, per le qualita’ intrinseche delle sostanze e per il rischio di trasmettere l'epatite del tipo B, attivita’ pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c. c., con la conseguenza che il produttore, per liberarsi della presunzione di responsabilita’, deve fornire la prova rigorosa dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, senza che basti la prova negativa di non avere violato alcuna norma di legge o di comune prudenza, occorrendo, invece, la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cass., 27 gennaio 1997, n. 814, Cass. 1° febbraio 1995, n. 1138 e Cass., 20 luglio 1993, n. 8069) (cfr, inoltre, in materia di prodotti chimici nocivi, Cass,, 10 ottobre 1997, n. 9866).
L'ETI, invece, si e’ trincerata dietro l'affermazione di avere osservato tutte le disposizioni di legge regolanti la produzione ed il commercio dei tabacchi e di avere apposto all'esterno delle confezioni di sigarette i prescritti richiami alla nocivita’ del fumo solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 428 del 1990, escludendo di essere obbligata all'uso di altre cautele.
In tal modo essa si e’ sottratta all'onere della prova liberatoria, con la conseguenza che a suo carico e’ rimasta operante, con tutta la sua forza, la presunzione di colpa.
A nulla rileva che lo (B), alla stregua delle conoscenze scientifiche divulgate da anni ad ogni livello, non potesse ignorare gli effetti nocivi del fumo, indipendentemente da specifiche e dirette informazioni del produttore e che, quindi, potesse effettuare una libera e consapevole scelta tra il fumare, assumendosene i relativi rischi, ed il non fumare, cosi’ allontanando i rischi stessi, con l'effetto finale che solo a lui dovrebbe risalire la responsabilita’ dell'evento.
Invero, la sua condotta, di fronte alla presunzione di responsabilita’ dell'ente produttore, non vinto da prova contraria, sarebbe irrilevante, non avendo l'ente fornito la prova contraria di una sua condotta idonea ad evitare il danno.
In ogni caso, l'ipotesi della conoscenza da parte dello (B) per altra via, diversa dalla informazione del produttore, della nocivita’ del fumo, sarebbe tutta da dimostrare, non potendosi escludere che lo (B) si fosse reso conto della nocivita’ soltanto poco tempo prima di smettere di fumare, quando ormai la lunga abitudine al fumo aveva prodotto i suoi effetti devastanti.
Deve, dunque, affermarsi la responsabilita’ dell'ETI per i danni subiti dalla (A) e dallo (C) per la morte del loro congiunto in dipendenza del cancro polmonare contratto a causa del fumo di sigaretta.
Il danno e’ essenzialmente morale e consiste nel dolore per la scomparsa nella loro vita di una presenza familiare importante, che, ove non fosse intervenuto il cancro, avrebbe potuto costituire una realta’ ancora per molti anni.
Tenuto conto della natura del danno del fatto che la moglie conviveva con il marito da anni e che alla sua morte e’ rimasta sola, nonche’ della circostanza che il figlio aveva una propria famiglia e viveva altrove, stimasi equo liquidare, alla prima la somma di euro 150.000,00 e, al secondo, la somma di euro 50.000,00, comprensive di rivalutazione e di interessi all'attualita’.
Su dette somme spettano gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono fare carico all'ETI, comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nei rapporti tra il Codacons e le altre parti si giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede:
– dichiara inammissibile l'intervento in appello del CODACONS, rigetta la sua domanda ex art 89 C.P.C, e dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra lo stesso e le altre parti;
– accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del tribunale di Roma in data 4 aprite 1997, condanna l'ETI - ora British American Tobacco B.A.T. Italia S.p.A. - a pagare a (A), vedova (B) ed a (C), a titolo di ristoro dei danni morali per la morte del loro congiunto, (B), le somme, rispettivamente, di euro 150.000,00 e di euro 50.000,00, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
– condanna, inoltre, l'ETI a rimborsare ai predetti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 8.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, euro 1.800,00 per diritti ed euro 6.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 12.000,00, di cui euro 300,00 per esborsi, euro 2.700,00 per diritti ed euro 9.000,00 per onorari, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate e gli accessori di legge.