Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;Esaminato il ricorso presentato
da………………………
nei confronti di
……………………………………………;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli
articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
Il ricorrente afferma di non avere ottenuto idoneo riscontro da parte di
………………... ad un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n.
675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere a tutte le informazioni
personali che lo riguardano relative ad operazioni bancarie afferenti due
rapporti di conto corrente allo stesso intestati. Tale richiesta aveva fatto
seguito ad una precedentemente inoltrata alla resistente ai sensi dell’art.
119 del d.lg. n. 385/1993, con la quale l’interessato aveva chiesto il
rilascio di "copia della documentazione di ogni singola operazione posta in
essere dal 1997" in relazione ai contratti bancari intercorsi con l’istituto
medesimo.
Quest’ultimo aveva risposto alla richiesta ai sensi del citato art. 119
invitando il ricorrente, ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia in attuazione al decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile
1992, a precostituire presso una propria filiale "i fondi occorrenti per la
ricerca e la produzione dei documenti richiesti" (che aveva indicato in un
importo complessivo di 2.400 euro). Successivamente, lo stesso istituto di
credito, in replica all’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 675/1996, aveva indicato alcuni dati personali detenuti relativamente
all’interessato (dati anagrafici, codice fiscale, estremi della carta di
identità), ribadendo che, per fornire copia della documentazione relativa
alle singole operazioni bancarie, lo stesso avrebbe dovuto procedere alla
costituzione dei predetti fondi richiesti.
Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il
ricorrente, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito
le richieste contenute nella propria istanza di accesso ai sensi dell’art.
13 della legge n. 675/1996 e ha chiesto di porre a carico della controparte
le spese sostenute per il procedimento.
All’invito ad aderire alle predette richieste, formulato il 16 settembre
2003 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/98, ……………………….., con nota
inviata via fax il 26 settembre 2003, nel ribadire quanto già dichiarato nei
precedenti riscontri, ha sostenuto di avere già fornito i dati personali
relativi al ricorrente e che le ulteriori pretese dello stesso, riguardando
invece la "consegna di copia della documentazione bancaria inerente le
operazioni" compiute dal ricorrente, risulterebbero del tutto estranee "alle
norme che tutelano la privacy".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da
un istituto di credito in relazione alle operazioni effettuate su due conti
correnti intestati all’interessato.
Il ricorso è fondato.
L’art. 13 della legge n. 675/1996 e l’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998
obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai
propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta,
detenuti su supporto cartaceo o informatico e che riguardano l’interessato,
e a comunicarli a quest’ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente
comprensibili.
L’accesso non obbliga ad esibire o a copiare ogni singolo atto, ma rende
comunque necessario estrarre da atti, documenti, archivi e banche dati tutte
le informazioni di carattere personale relative all’interessato oggetto di
richiesta (cfr. provv. del Garante del 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5,
pag. 20).
Nel solo caso in cui insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i
dati (anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati
richiesti all’interno di documenti) e a trasporli su supporto cartaceo o
informatico, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via
telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell’interessato
permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti
contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi
(v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p.
72). In tale caso, l’interessato potrà anche avvalersi di persona a ciò
delegata (art. 20 comma 2, d.P.R. 501/1998) o farsi assistere da persona di
sua fiducia (art. 20 comma 4 d.P.R. citato).
L’esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali vantato con
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996,
contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, deve essere
garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene
alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato
testo unico in materia bancaria in riferimento al diverso diritto del
cliente di ottenere copia di ampia documentazione bancaria..
La resistente che, nel riscontrare l’istanza proposta ex art. 13, si è
invece limitata a fornire solo alcuni dati personali di natura anagrafica ed
identificativa, non ha comunicato alcuna delle informazioni personali
richieste in relazione alle movimentazioni effettuate sui conti correnti
intestati al ricorrente, dovrà quindi comunicare a quest’ultimo tutti i dati
personali oggetto di richiesta, secondo le modalità sopraindicate, entro un
termine che appare congruo fissare al 15 dicembre 2003.
L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a
carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250,
di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti
connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) accoglie il ricorso e ordina a …………………….. di adempiere, nei termini e
con le modalità di cui in motivazione, alle richieste del ricorrente;
b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998,
nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di
segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento
che pone a carico di ……………………..., la quale dovrà liquidarli direttamente a
favore del ricorrente.