Per verificare gli addebiti contestati di una bolletta salata
L'utente può sapere i numeri chiamati dal suo telefono PAGINA PRECEDENTE
(Gar. Privacy 27.5.2003)
   
   
Gli utenti telefonici che si ritrovano a fare i conti con bollette salate possono verificare gli addebiti contestati, chiedendo di conoscere i numeri chiamati, compresi quelli a tariffe speciali, ad esempio che iniziano con '709', nei quali ci si può imbattere navigando su Internet. Verifica che non trova ostacoli nella legge sulla privacy, e anzi, dovrebbe essere favorita dal gestore del servizio telefonico. Lo ha ribadito il Garante della privacy – come informa la newsletter n.182 del 27 maggio 2003 - esaminando il caso segnalato da alcuni abbonati che, allarmati dall'arrivo di bollette telefoniche eccessive e temendo di essere vittime di qualche illecito, avevano chiesto di conoscere in chiaro i numeri contattati. Ricordando di aver già esaminato la questione nel 1998, il Garante ha ricordato che fermo restando l'obbligo di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati per il primo invio delle fatturazioni, per gli abbonati è possibile comunque conoscere i numeri completi delle utenze contattate sia quando debbano verificare l'esattezza e la legittimità di addebiti o contestazioni riferite a periodi o chiamate delimitate, sia quando intendano esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy. (28 maggio 2003)  


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Oggetto : fatturazione dettagliata relativa ai numeri a tariffazione specifica (numerazione 899 e 709). Newsletter 182 27.5.2003

 

 
Con riferimento alle segnalazioni, numerose, che continuano a pervenire in materia di fatturazione dettagliata, relative anche alla numerazione a tariffazione specifica quali ad esempio i numeri 899 e 709, si comunica che all'esito degli accertamenti svolti, questa Autorità è in procinto di adottare un nuovo procedimento al riguardo.

Nelle more della sua adozione, l'Autorità ha constatato che, malgrado quanto segnalato a codesta società già con decisione del 5 ottobre 1998, si determino ancora situazioni nelle quali, ad abbonati lesi da attività ingannevoli di terzi, articolazioni di codesta non permettono di esercitare agevolmente i relativi diritti, nonostante quanto previsto dalla legge 675/1996.

Riassumendo nuovamente quanto evidenziato in varie decisioni riguardanti anche singoli ricorsi al Garante, va ricordato ancora una volta che, fermo restando l'obbligo di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni (articolo 5 comma 3 decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171), deve essere successivamente riconosciuta all'abbonato una duplice possibilità.

Da un lato, tale soggetto può ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contatatte qualora emerga un'esigenza di tutela rispetto a verifiche da compiere sull'esattezza o sulla legittimità di determinati addebiti, o i contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate, nei limiti previsti dal citato provvedimento del 5 ottobre 1998 (cfr. articolo 20, comma 1, lettera g della legge 31 dicembre 1996, n. 673, nonché provvedimenti citato).

Dall'altro lato l'abbonato ha diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della stessa legge, per ottenere "in chiaro" dal fornitore telefonico i numeri contattati. Come più volte rappresentato, in quest'ultimo caso l'abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione ai fini dell'esercizio del diritto di recesso e può rivolgersi al titolare del trattamento con una procedura snella ( ex. Articolo 17, comma 1, del d.P.R. n.501/1998). Ciò ferma restando la necessità, per il fornitore del servizio, di verificare l'identità del soggetto istante.

L'osservanza dei principi richiamati nel menzionato provvedimento del 1998 e nel predetto art.13 È rilevante sul piano della liceità e concorrenza del complessivo trattamento dei dati.

Con riserva di dare comunicazione del nuovo provvedimento di ordine generale, in ordine al quale codesta società potrà fornire, ove ritenuto utile, altri elementi di valutazione, si invita quindi a tener conto, nel frattempo, delle indicazioni già formulate dal Garante.