Con riferimento alle segnalazioni,
numerose, che continuano a pervenire in materia di fatturazione
dettagliata, relative anche alla numerazione a tariffazione specifica
quali ad esempio i numeri 899 e 709, si comunica che all'esito degli
accertamenti svolti, questa Autorità è in procinto di adottare un nuovo
procedimento al riguardo.Nelle more della sua adozione, l'Autorità ha
constatato che, malgrado quanto segnalato a codesta società già con
decisione del 5 ottobre 1998, si determino ancora situazioni nelle quali,
ad abbonati lesi da attività ingannevoli di terzi, articolazioni di
codesta non permettono di esercitare agevolmente i relativi diritti,
nonostante quanto previsto dalla legge 675/1996.
Riassumendo nuovamente quanto evidenziato in varie decisioni
riguardanti anche singoli ricorsi al Garante, va ricordato ancora una
volta che, fermo restando l'obbligo di non evidenziare le ultime tre cifre
dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni
(articolo 5 comma 3 decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171), deve
essere successivamente riconosciuta all'abbonato una duplice possibilità.
Da un lato, tale soggetto può ottenere la comunicazione dei numeri
completi delle utenze contatatte qualora emerga un'esigenza di tutela
rispetto a verifiche da compiere sull'esattezza o sulla legittimità di
determinati addebiti, o i contestazione riferita a delimitati periodi o
chiamate, nei limiti previsti dal citato provvedimento del 5 ottobre 1998
(cfr. articolo 20, comma 1, lettera g della legge 31 dicembre 1996, n.
673, nonché provvedimenti citato).
Dall'altro lato l'abbonato ha diritto di esercitare i diritti di cui
all'articolo 13 della stessa legge, per ottenere "in chiaro" dal fornitore
telefonico i numeri contattati. Come più volte rappresentato, in
quest'ultimo caso l'abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare
motivazione ai fini dell'esercizio del diritto di recesso e può rivolgersi
al titolare del trattamento con una procedura snella ( ex. Articolo 17,
comma 1, del d.P.R. n.501/1998). Ciò ferma restando la necessità, per il
fornitore del servizio, di verificare l'identità del soggetto istante.
L'osservanza dei principi richiamati nel menzionato provvedimento del
1998 e nel predetto art.13 È rilevante sul piano della liceità e
concorrenza del complessivo trattamento dei dati.
Con riserva di dare comunicazione del nuovo provvedimento di ordine
generale, in ordine al quale codesta società potrà fornire, ove ritenuto
utile, altri elementi di valutazione, si invita quindi a tener conto, nel
frattempo, delle indicazioni già formulate dal Garante.