GIUDICE DI PACE D I M O N Z A

Sezione penale

SENTENZA

(Artt. 32 e 33 D.Leg.vo 274 del 28.8.2000 )


 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A


 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO,

alla pubblica udienza del 29 ottobre 2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


 

S E N T E N Z A


 

nei confronti di:

---------------, nato a ----------- e residente in -------------, difeso dall’avv. -------------

LIBERO PRESENTE

I M P U T A T O

del reato p. e p. all’art. 595 C.P. perché nell’ambito di due comunicati sindacali redatti dalla rappresentanza sindacale ------ a firma ----------, da intendersi integralmente riportati e trascritti, offendeva la reputazione di ----------------, nella sua qualità di Direttore C2 presso la Casa Circondariale di -------, affermando falsamente che “… nella fase di contestazione questa dava però sostanzialmente ragione al poverino detenuto pregandolo letteralmente di fare ulteriore domandina … poco ci mancava che facesse il classico marameo, per inciso urlava ad un suo amico che aveva avuto ragione a spaccare il telefono perché era stato sostanzialmente premiato ….Lei aveva fatto così tanto per fare telefonare i detenuti il giorno di capodanno e veniva a sapere che un detenuto non aveva potuto telefonare ….cosa inaudita … avrebbe dovuto informare il direttore per le valutazioni disciplinari nei confronti di chi aveva operato …..erano cose inconcepibili! Il fatto di cui la CIP --------- andava farneticando quale era? Lo dico io invece cosa vi è di inaudito in tale incresciosa vicenda, che qualcuno possa pensare di avere licenza di lasciare parole grosse in libera uscita per impressionare i presenti più che per necessità contingente o formalità, lo dimostra il fatto che né in prossimo dell’accaduto né dopo è stata posta formalmente la questione agli interessati i quali avrebbero avuto argomenti questi sì rilevanti, da contrapporre alle teorie della CIP a cui comunque vivamente consiglio un controllo specialistico (di quale lo lascio a voi immaginare) …..ritiene che non possa essere utilizzato un presunto errore per fare letteralmente teatro e di pessima qualità perdipiù … vi sia stata una reazione che si può definire solo isterica ed infantile …..comunque ammetto di avere incautamente suggerito alla CIP uno specialista, in effetti ha dimostrato di avere bisogno non di uno qualsiasi ma di uno bravissimo”.

Con l’aggravante dell’attribuzione di fatti determinati.

----------------

Con la partecipazione al giudizio del P.M. in persona del ------------------

Sulle seguenti conclusioni:

Per il P.M.: “concesse le attenuanti generiche, condanna alla multa di € 400 ”

Per la parte civile: “condanna alla pena ritenuta di giustizia; condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile nella misura di € 1,00, oltre alle spese di assistenza legale ”

Per la difesa: “assoluzione in forza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica; in subordine condanna al minimo della pena, con le attenuanti generiche ”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 27.4.2004 l’imputato è stato tratto a giudizio per il reato di cui in epigrafe. All’udienza dibattimentale si è costituita parte civile la parte offesa --------------- Le parti hanno dedotto istanze istruttorie orali dirette a fornire la prova della verità dei fatti attribuiti dall’imputato alla parte offesa; sono stati inoltre prodotti i due comunicati sindacali, nei quali sarebbero contenute le espressioni diffamatorie. Il Giudice, con ordinanza allegata a verbale, non ha ammesso le prove orali chieste da tutte le parti, ritenendo che ogni elemento di giudizio utile fosse contenuto nei comunicati prodotti. Ha quindi invitato le parti alla discussione. La difesa ha rinnovato le proprie istanze per poter ascoltare i testi, allo scopo della prova della verità dei fatti esposti nei comunicati. Il Giudice, riservandosi i poteri di cui all’art. 507 cpp, ha confermato la propria ordinanza istruttoria ed ha invitato alla discussione.----

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ opportuno, in primo luogo, confermare la competenza del Giudice di Pace nel giudicare il caso de quo; il dubbio avrebbe potuto sorgere dalla espressione “..qualsiasi mezzo di pubblicità”, contenuto nel terzo comma dell’art. 595 C.P., che contempla il reato di diffamazione a mezzo stampa, riservato alla competenza del Tribunale. Durante la discussione orale il Giudice ha invitato le parti a trattare l’argomento al solo scopo di dirimere ogni dubbio. Le parti si sono trovate d’accordo nell’escludere che l’esposizione dei comunicati nella bacheca del luogo di lavoro possa rientrare nei “mezzi di pubblicità” previsti dalla norma anzidetta. Il concetto di pubblicità è tradizionalmente legato alla propaganda di vendita di prodotti commerciali, con una proposta di immagine ed un destinatario di cui catturare l’attenzione. Nell’attuale momento storico, peraltro, la distinzione fra la pubblicità, diretta a vendere, e la stampa, diretta ad informare, si è andata sempre più sfumando. La pura e semplice osservazione delle tecniche mediatiche di propaganda politica, specialmente nei momenti di consultazione popolare, rende assai difficile distinguere fra la vendita di un prodotto da acquistare e la “vendita” di un candidato da votare. Dunque non è il concetto di pubblicità che può fornire l’elemento di giudizio determinante, quanto la destinazione propria della bacheca in un luogo di lavoro. Mentre la pubblicità ha, per sua definizione, un pubblico indistinto e non quantificabile, posto che tutti possono essere acquirenti e il produttore si rivolge senza alcuna scelta o selezione preventiva a chiunque entri in contatto con il messaggio promozionale, il comunicato a contenuto sindacale affisso in bacheca ha lo scopo essenziale di raggiungere un ben individuato settore di persone che possano avere un interesse specifico a quel contenuto; inoltre tale pubblico non deve acquistare nulla, ma semplicemente essere posto nelle condizioni di conoscere fatti o giudizi rilevanti nello svolgimento di una specifica attività lavorativa. Non c’è dubbio che il comunicato intenda provocare nei destinatari un certo comportamento o una specifica adesione ad un orientamento; in tal senso si potrebbe anche affermare che il comunicato intenda “pubblicizzare” un’opinione ed ottenere un consenso intorno ad essa, ma tale operazione non appartiene né all’opera informativa tipica del mezzo di comunicazione di massa né all’operazione tipicamente commerciale che richiede la pubblicità. Il comunicato sindacale affisso tramite bacheca è essenzialmente dedicato a svolgere lo scopo della critica e della discussione, anche in termini conflittuali. (v.Cass. penale sez. VI 24 aprile 1978). Il destinatario naturale dell’avviso è il lavoratore, da coinvolgere nella discussione politica e sindacale. Lo strumento diretto a provocare e alimentare la discussione non è un mezzo che possa essere assimilato ad un qualsiasi strumento di pubblicità. Resta quindi escluso che il caso specifico, per il mezzo usato dall’imputato, possa essere ricompreso nell’ipotesi di reato compiuto con il mezzo della stampa.

Parte degli argomenti or ora esposti permettono altresì di chiarire per quale motivo, nel giudicare il caso specifico, non abbia alcuna rilevanza l’accertamento della verità o meno dei fatti attribuiti dall’imputato alla parte lesa. La difesa ha più volte invocato il diritto di critica, quale esimente dal reato di cui trattasi. Per elaborazione costante della giurisprudenza, ed applicazione puntuale del principio costituzionale della libertà di pensiero, risulta subito evidente come l’espressione di una divergenza in ordine all’accadimento di eventi, così come la diversità di valutazione degli stessi, sia priva di qualsiasi rilevanza penale. (v. Cass. Penale sez. V 2 ottobre 1992). Sia nel caso di diversità di versioni sui fatti accaduti, sia nel caso di differenti valutazioni di un medesimo fatto non controverso, le espressioni dirette a porre in rilievo il proprio pensiero ed a svalutare l’altrui giudizio non possono assumere rilevanza penale: anche nel caso di espressioni particolarmente crude o accompagnate da calore espressivo elevato sono sempre da classificare nell’ambito dell’esercizio della libertà di pensiero allorchè abbiano ad oggetto i contenuti e non le persone. Anche se è palese che valutazioni e giudizi appartengono alle persone e sono da queste espresse, la critica può coinvolgere gli argomenti usati o la loro elaborazione, lasciando da parte l’individuo e le sue caratteristiche personali. La storia del pensiero umano ha prodotto una infinità di esempi di contrasti filosofici, politici e letterari, anche molto acuti e partecipati, che hanno coalizzato gruppi cospicui di persone, ma che peraltro non sono mai scivolati nel disprezzo esplicito della persona a causa del contenuto delle sue espressioni o atti. In altre parole è sempre possibile distinguere ciò che vuole aggredire il resoconto dei fatti o l’espressione di una loro valutazione, da quanto è diretto esplicitamente alla denigrazione della persona o delle sue caratteristiche. Dalla lettura dei due comunicati è agevole rilevare che, fino a quando l’autore affronta i fatti accaduti e ne espone, in modo assai confuso peraltro, gli evidenti contrasti fra le versioni dei protagonisti, non si pone in essere alcuna condotta illecita; è quindi del tutto irrilevante accertare quale sia la versione aderente alla verità dei fatti effettivamente accaduti, poiché nelle frasi contenute nei comunicati non si fa altro che esprimere dissenso con quanto riferito da controparte, unitamente ad una differente valutazione dei risultati ottenuti. In altre parole si disserta di diverse versioni dei fatti, di differenti scelte strategiche, di effetti prodotti, che vengono giudicati negativamente. Nessuno può dubitare che tutto ciò appartenga alla libera espressione dell’uomo, diritto costituzionalmente garantito. Anche se ciò si realizza attraverso espressioni robuste, prive di garbo o accompagnate da una vena di irrisione, ciò non muta (quantomeno in linea astratta) il senso della critica rivolta ai temi ed ai contenuti, indipendentemente dalle persone che ne sono protagonisti. Ne deriva la irrilevanza dell’analisi dei fatti attribuiti e la infondatezza della contestata aggravante poiché nella narrazione contenuta nei due comunicati si svolge il comune esercizio della critica e ciò non permette di individuare in tale espressione una condotta illecita. I fatti determinati attribuiti alla parte offesa sono irrilevanti poiché la condotta non si consuma nella discussione su quanto è accaduto o sull’apprezzamento delle scelte effettuate dalla -------------, ma nel momento in cui dalla critica sui fatti si passa agli apprezzamenti sulla persona.

Ben diversa, quindi, si presenta la situazione nel momento in cui dalla analisi e avversione agli argomenti si passa all’espressione valutativa di qualità del soggetto; la critica, infatti, è esercizio filosofico e di trattazione di argomenti e contenuti, non delle persone che tali contenuti esprimono. La storia dei movimenti filosofici, anche moderni, presenta costanti momenti di critica che prescindono dalle persone che ne hanno posto i fondamenti: basti pensare ai grandi movimenti di pensiero che si rifanno a padri fondatori ormai deceduti. La critica, spesso anche assai accesa fra gli avversari, si concentra sui temi, esponendone le contraddizioni o la contrarietà alla evoluzione dei comportamenti umani o alla ricerca statistica o alle novità scientifiche, ma non si concentra mai sulle presunte incapacità personali degli studiosi che sostengono tali teorie o verità scientifiche.

Se l’imputato si fosse limitato ad esporre pesanti critiche sull’operato della -------------, dissentendo sia sulla ricostruzione dei fatti che sulle decisioni prese, e se avesse concentrato tutte le proprie attenzioni sui nefasti risultati prodotti dalle scelte operative della Vice Direttrice, nell’ambito delle relazioni lavorative all’interno del particolare luogo di lavoro, avrebbe compiuto soltanto un’operazione connessa all’esercizio di un diritto personale; in tale ambito più volte la giurisprudenza ha anche giustificato l’uso di espressioni talvolta volgari o di immagini, per così dire, “forti”, privilegiando l’intento alla critica delle posizioni o degli schieramenti che, spesso nel mutare degli eventi, sopravvivono alla scomparsa o al mutare delle persone.

“La libertà di critica di cui il sindacato gode consente l’uso di toni aggressivi, in virtù della tutela cui essa è finalizzata, ma non può spingersi sino a ledere i diritti inviolabili della persona sanciti dall’art. 2 della Costituzione, tra cui quelli alla reputazione, al decoro ed all’onore” (Cass. 24.5.2001 n.7091; Cass. 22.10.1998 n. 10511; Cass. 22.8.1997 n. 7884 e numerose altre pronunce di merito). Anche esaminando l’espressione satirica, la detta giurisprudenza, pur tollerando toni ed espressioni dissacratorie, ha precisato che anche tale forma espressiva deve sottostare alla continenza formale, non attribuendo al soggetto qualità disonorevoli, né facendo riferimenti infamanti o proponendo deformazioni che inducano al disprezzo.(Cass.24.5.2001 n.7091; Cass. 14.4.2000 n. 7499; Cass. 23.9.1997 n. 1663).

Ma l’imputato non ha saputo fermarsi a ciò; egli è sceso sulla valutazione e la denigrazione della persona: il limite della critica, ancorchè accesa, è stato superato nel momento in cui l’imputato è andato oltre i fatti indicando qualità personali deteriori della persona della ----------- e collegando queste ultime ad una necessità terapeutica connessa al comportamento umano. Ciò non costituisce più critica degli argomenti ma offesa all’equilibrio della persona. Egli ha attribuito alla -------------- l’espressione di una “ottusa temerarietà”, quindi un comportamento che non tiene conto di una valutazione razionale né prudente, che sconsideratamente si avventa senza riflessione e con lentezza di comprensione mentale. Ha indicato una voglia di “fare teatro”, e quindi di mettersi in mostra quale persona di spettacolo e non di lavoro. Ha definito la persona “infantile”, cioè il contrario di adulto: considerando il riferimento ad una persona incaricata di svolgere funzioni direttive in una particolare condizione di lavoro, qual è quella di un carcere, l’attribuzione di comportamenti infantili equivale ad un giudizio di immaturità della persona e di inadeguatezza professionale, conseguente al grado di elevatezza personale e non alla qualità delle scelte operative: in ciò è chiaramente contenuta un’offesa alla reputazione. Infine il riferimento all’isteria ed alla necessità dell’intervento di una specialista sono strettamente collegate ed appaiono gravemente espressive di un disprezzo personale. Non occorre accertare quale sia il grado di conoscenza da parte dell’imputato della collocazione medica della forma dell’isteria, poiché per la punizione del reato contestato è sufficiente il dolo generico“.

Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l’onore o la reputazione di altro soggetto; ne consegue che, allorquando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza diffamatoria intrinseca – che non può sfuggire all’agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum – non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell’elemento psicologico” (Cass.23.9.1997 n.11663).

Non vi può essere dubbio che nell’accezione comune l’isteria, o il soggetto isterico, siano espressione di disturbo del comportamento, di mancanza di equilibrio interiore, di esistenza di angosce e di scelte che sono il frutto di intimi conflitti. Tale condizione è comunemente curata dallo psichiatra; indicare la necessità dell’intervento di una specialista per la cura di comportamenti isterici ed infantili in un adulto è palesemente ed oggettivamente idoneo ad esprimere il disprezzo e il disvalore della persona oggetto di tali apprezzamenti. La scelta dell’imputato di assegnare alla ------------ simili valutazioni non è riconducibile ad una volontà di critica delle scelte operative della Vice Direttrice, che risultavano già espresse nelle righe precedenti; la rappresentazione del disvalore contenuto nelle espressioni usate è riconducibile ad un comune senso dei termini usati. Il collegamento oggettivo fra i termini che palesano una mancanza di maturazione e di equilibrio in una persona adulta, associata alla necessità dell’intervento di una specialista, concretizzano un’oggettiva espressione di offesa all’onore ed alla reputazione del soggetto destinatario. Se la contrarietà alle idee ed alle scelte altrui dovesse sempre essere accompagnata dal giudizio sull’equilibrio personale del soggetto, nonché del suo grado di maturazione intellettiva e delle necessità terapeutiche per porvi rimedio, ad ogni espressione critica si dovrebbe accompagnare la denigrazione personale; ciò è contrario a qualunque idea, culturale ed istituzionale, di libera espressione delle proprie opinioni e della critica di quelle altrui. L’imputato ha travalicato ogni limite di critica del comportamento altrui e, pur concedendo allo stesso le attenuanti generiche della esasperazione del clima ambientale e la legittima irritazione per una ricostruzione dei fatti che egli ha sentito quale ingiustamente accusatoria nei confronti del proprio operato, deve essere affermata la sua responsabilità penale per il reato contestato. Per quanto già espresso va negata rilevanza e fondatezza alcuna all’aggravante dell’attribuzione di fatti determinati, poiché la condotta non si consuma nel momento dell’analisi di detti fatti, sussistendo l’esimente della libera espressione dell’opinione e della critica.

Quanto alla misura della pena, tenuto conto delle valutazioni anzidette, il Giudice ritiene di determinare l’entità della multa in euro 300,00 che devono essere ridotte ad euro 200,00 a seguito delle riconosciute attenuanti generiche. La condanna dell’imputato dà origine al risarcimento del danno richiesto dalla parte civile costituita; la misura richiesta è stata indicata nella entità simbolica di euro UNO, che si ritiene giusto accogliere. La soccombenza dell’imputato determina la sua condanna al pagamento delle spese di assistenza professionale in favore della parte civile costituita, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, visti gli artt. 533 c.p.p. e 63 D.L.vo n. 274/2000, dichiara ----------- colpevole del reato ascrittogli e, per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche, nonché negata rilevanza alcuna all’attribuzione di fatti determinati e giudicata pertanto infondata la contestata aggravante, lo condanna alla pena di euro 200,00 di multa, nonchè al pagamento delle spese processuali. Condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile nella misura richiesta di € 1,00 (euro UNO), oltre al pagamento delle spese di assistenza professionale che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre al 12.50% per rimborso spese generali ed oltre agli oneri fiscali e professionali, come per legge.

Monza, 02.11.2004

Il Giudice di Pace

Dott. Renato Amoroso