L'Authority aveva richiesto informazioni per tutelare un cittadino
Multa all'Asl che non risponde PAGINA PRECEDENTE
(Gar. Privacy 12.4.2002)
   
   
Multa di 1000 euro dal Garante della Privacy ad una Asl per non aver fornito, entro il termine stabilito, le informazioni richieste. È infatti un obbligo, previsto dalla legge, che prevede una sanzione amministrativa a chi si sottrae, inviare all'Autorità la documentazione sollecitata. Le informazioni erano necessarie per poter decidere un reclamo proposto nei confronti della stessa Asl da una persona che aveva lamentato una violazione della normativa sulla privacy. Alla reclamante era stata, infatti, recapitata, da parte del presidio sanitario, una convocazione per sottoporre il figlio minore a visita medico legale per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, tramite un foglio piegato, privo di busta, sul quale erano perfettamente leggibili la data di nascita del bambino, il numero di protocollo ed il motivo delle convocazione. Il cittadino si era pertanto rivolta al Garante che aveva avviato un'istruttoria chiedendo all'azienda sanitaria di fornire elementi che giustificassero il suo operato. (17 aprile 2002)  


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Prot. n. / Roma, CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 32, comma 1 e 39, comma 1, legge n. 675/1996, e 14 legge n. 689/1981)

 

 
NEI CONFRONTI DI AZIENDA SANITARIA LOCALE

L’UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la nota pervenuta in data… , da parte dell’Avv…….. in nome e per conto della Sig.ra…………, con la quale si è lamentato che l’ A.S.L…….per effettuare una convocazione a visita medico legale per accertamento dello stato invalidante e dell’handicap nei confronti del figlio minore della segnalante, ha adottato modalità ritenute non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali;

Vista la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata in data…. nei confronti di A.S.L…….. , ai sensi dell’art. 32, comma 1 [1], della legge n. 675/1996;

Accertata la violazione per mancata risposta a tale richiesta, all’esito dell’approfondito accertamento volto ad acquisire ogni oggettivo riscontro circa la risposta o meno da parte del predetto titolare del trattamento in questione;

Considerato che in ragione dell’inottemperanza alla predetta richiesta, va contestata all’azienda sanitaria locale la violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 attinenti alla richiesta di informazioni o di esibizioni di documenti, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge medesima;

Visto l’art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996 che puniva la violazione della disposizione di cui all’art. 32, comma 1, della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni e che sanziona la medesima violazione, per i fatti commessi a decorrere dal 1 febbraio 2002, con una somma pari a duemilacinquecentoottantadue/28 euro fino a quindicimilaquattrocentonovantatre/71 euro;

Ritenuto di dover indicare nella somma di euro milletrentadue/91, pari a lire duemilioni (in relazione alla data della commessa infrazione) l’ammontare del pagamento consentito in misura ridotta;

Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONTESTA

a AZIENDA SANITARIA LOCALE……., in persona del rappresentante legale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996, la violazione della disposizione di cui all’art. 32, comma 1, della medesima legge, in relazione a quanto richiamato in premessa.

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, nella misura di milletrentadue/91 euro, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.