REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dr. Carlo Venditti sez. 8°
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51047 R.G. contenzioso dell’anno 2003
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso l’avv. Simone Pacifici che lo rappresenta con mandato
OPPONENTE
E
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI ROMA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ostiense n.131/L
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione sanzione amministrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 Legge 689/81, il ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del 5 maggio 2003 redatto dalla Polstrada – Reparto Volanti – n° inesistente.
Ne ha dedotto la illegittimità, perché:
Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato, atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo giudicante le argomentazioni, di cui al ricorso, documentalmente provate.
L' accertamento è avvenuto con osservazione di veicoli in movimento, sia soggettivamente che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione dell' eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata, non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo.
La spese sono assenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da
XXX
nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Prefettura
ACCOGLIE
il ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione del 5 maggio 2003 redatto dalla Polstrada – Reparto Volanti – n° inesistente
ANNULLA
il provvedimento impugnato.
Non c’è spesa, perché compensata.
Così deciso in Roma il giorno uno del mese di luglio dell’anno 2004.
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Carlo Venditti
Sull'argomento si è espresso il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza depositata il 1 luglio 2004.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 200 c.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata….(co.1); dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite….(co.2). L’art. 383 del D.P.R. 495/92 precisa che il verbale deve contenere….la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione (co.1).
La contestazione immediata, quindi, rappresenta un momento essenziale atto a consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale diritto rilasciando o meno dichiarazioni. La prassi fa sì che gli accertatori facciano sottoscrivere lo spazio riservato esclusivamente allorché si rilascino dichiarazioni a discolpa. Questo comportamento non consente, però, di imputare nei confronti del dichiarante l’eventuale rifiuto.
Nel caso di specie, un giovane universitario, mentre percorreva, a bordo del proprio scooter, via del Parlamento, fu fermato da una volante il cui personale gli contestò di non essersi fermato ad un semaforo rosso. Al giovane fu rilasciata copia del verbale di contestazione, mancante del numero cronologico, ma anche della sua firma nella parte in cui si chiede se il trasgressore intenda fare dichiarazioni. Rivoltosi al giudice di pace, eccependo la nullità del verbale perché mancante del numero cronologico, ma soprattutto per l'assenza della firma nella sezione riservata alle dichiarazioni si è visto accogliere le argomentazioni difensive in relazione alla mancata possibilità di difesa in sede di contestazione immediata.
Il Giudicante ha ritenuto che “l' accertamento è avvenuto con osservazione di veicoli in movimento, sia soggettivamente che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione dell' eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata, non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo”.
(Altalex, 4 novembre 2004. Nota a cura dell’Avv. Simone Pacifici)