Multa nulla senza l'annotazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore
Giudice di Pace Roma, sez. VIII, sentenza 01.07.2004 (Simone Pacifici)



 

Osservare un veicolo in movimento è frutto di percezione sensoriale, tanto più a rischio di errore se trattasi di motorino in mezzo a decine di veicoli, soprattutto per quanto concerne l’annotazione degli estremi della targa, e il non fare sottoscrivere al trasgressore lo spazio riservato alle eventuali dichiarazioni, non consente allo stesso di difendersi; da ciò deriva l'annullamento del verbale di contravvenzione.

Sull'argomento si è espresso il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza depositata il 1 luglio 2004.

Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 200 c.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata….(co.1); dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite….(co.2). L’art. 383 del D.P.R. 495/92 precisa che il verbale deve contenere….la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione (co.1).

La contestazione immediata, quindi, rappresenta un momento essenziale atto a consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale diritto rilasciando o meno dichiarazioni. La prassi fa sì che gli accertatori facciano sottoscrivere lo spazio riservato esclusivamente allorché si rilascino dichiarazioni a discolpa. Questo comportamento non consente, però, di imputare nei confronti del dichiarante l’eventuale rifiuto.

Nel caso di specie, un giovane universitario, mentre percorreva, a bordo del proprio scooter, via del Parlamento, fu fermato da una volante il cui personale gli contestò di non essersi fermato ad un semaforo rosso. Al giovane fu rilasciata copia del verbale di contestazione, mancante del numero cronologico, ma anche della sua firma nella parte in cui si chiede se il trasgressore intenda fare dichiarazioni. Rivoltosi al giudice di pace, eccependo la nullità del verbale perché mancante del numero cronologico, ma soprattutto per l'assenza della firma nella sezione riservata alle dichiarazioni si è visto accogliere le argomentazioni difensive in relazione alla mancata possibilità di difesa in sede di contestazione immediata.

Il Giudicante ha ritenuto che “l' accertamento è avvenuto con osservazione di veicoli in movimento, sia soggettivamente che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione dell' eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata, non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo”.

(Altalex, 4 novembre 2004. Nota a cura dell’Avv. Simone Pacifici)



 

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace dr. Carlo Venditti sez. 8°

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.° 51047 R.G. contenzioso dell’anno 2003

TRA

XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso l’avv. Simone Pacifici che lo rappresenta con mandato

OPPONENTE

E


 

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI ROMA

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ostiense n.131/L

 

OPPOSTO CONTUMACE


 

OGGETTO: Opposizione sanzione amministrativa


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


 

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 Legge 689/81, il ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del 5 maggio 2003 redatto dalla Polstrada – Reparto Volanti – n° inesistente.

Ne ha dedotto la illegittimità, perché:


 

Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo.


 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato, atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo giudicante le argomentazioni, di cui al ricorso, documentalmente provate.

L' accertamento è avvenuto con osservazione di veicoli in movimento, sia soggettivamente che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione dell' eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata, non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo.

La spese sono assenti.

PER QUESTI MOTIVI


 

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da

XXX

nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Prefettura


 

ACCOGLIE

il ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione del 5 maggio 2003 redatto dalla Polstrada – Reparto Volanti – n° inesistente

ANNULLA

il provvedimento impugnato.

Non c’è spesa, perché compensata.

Così deciso in Roma il giorno uno del mese di luglio dell’anno 2004.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Carlo Venditti