I dipendenti hanno il diritto di conoscere le proprie note di qualifica
Non più segrete le pagelle dei lavoratori PAGINA PRECEDENTE
(Garante privacy 2.6.99)
   
   
Niente piy segreti sul modo di assegnare i voti in ufficio: le valutazioni che servono a formare il giudiziodi rendimento sono dati personali e devono essere messe a disposizione dei dipendenti che lo chiedano. Lo ha dettoil Garante per la protezione di dati personali che ha cosl stabilito per la prima volta il diritto d'accessoalle cosiddette ''note di qualifica", ossia ad argomentazioni e valutazioni che consentono di formulare ilgiudizio annuale espresso sinteticamente nei confronti dei lavoratori (ottimo, buono, mediocre, insufficiente,ecc.), il solo che venga reso noto ogni anno a ciascun dipendente. Accogliendo il ricorso di alcuni dipendentidi una societ` che avevano presentato un'istanza di accesso alle valutazioni che li riguardavano, il Garanteha perr voluto chiarire le precise condizioni alle quali si pur esercitare questo diritto. Il dirittodi correzione spiega l'Authority in una nota, pur essere esercitato ad esempio su alcuni elementi che concorronoalla formazione del giudizio come il numero delle pratiche svolte, i giorni di assenza, che hanno carattere obiettivo.Non si potr` invece chiedere la correzione dei giudizi ''espressi nell'ambito dell'attivit` di valutazionedel lavoro, ma solo un'eventuale integrazione con note o precisazioni a margine". L'esercizio del dirittodi accesso h comunque subordinato al completamento della procedura di valutazione e quindi non puressere fatto valere nelle fasi di preparazione delle schede di valutazione e delle finali note di qualifica. Eancora: il datore di lavoro pur prendere misure per difendere l'anonimato di chi fa le valutazioni. (25giugno 1999) ()  


Il garante per la protezione dei dati personali

 

 
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot`, presidente, del prof.Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminati i ricorsi presentati;

considerato che i ricorsi fanno riferimento all’esercizio dei diritti dell’articolo 13 dellalegge n. 675/1996 in riferimento ad una medesima fattispecie e che possono essere percir esaminati congiuntamenteanche in considerazione dell’identit` delle argomentazioni addotte a loro sostegno;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi

dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;

Premesso:

1. I ricorrenti, dipendenti, ……….lamentano di aver ricevuto un riscontroparziale alle richieste di accesso ai propri dati personali avanzate ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 675nei confronti ………….in qualit` di datore di lavoro.

piy specificamente ai medesimi dipendenti non sarebbero state comunicate le argomentazionie le valutazioni che sostanziano il giudizio annuale espresso sinteticamente nei loro confronti (ottimo, buono,mediocre, insufficiente, ecc.), il solo che venga reso noto ogni anno a ciascun dipendente.

In effetti, anche in risposta all’invito ad aderire spontaneamente alle richieste dei ricorrenti…………..ha risposto ………..asserendo che l’ambito di applicazione della legge n. 675 concerne i "dati personali,cioh le informazioni relative alla persona e non gi` le valutazioni". ………..ha fatto presenteche il contratto di lavoro dei dipendenti ……..prevede l’obbligo ……..di fornire una motivazione sintetica nel solocaso in cui al dipendente venga attribuita la qualifica di "insufficiente", e che la notifica della motivazionepur essere altresl richiesta dal dipendente cui sia stata attribuita una qualifica inferiore a quelladell’anno precedente; ha inoltre evidenziato che nei confronti dei giudizi sintetici h sempre possibile, perr, esperire un ricorso interno in doppio grado e adire poi l’autorit` giudiziaria.

A giudizio ………..l’attribuzione delle note di qualifica presuppone "un procedimento valutativo,con risvolti contenziosi, le cui motivazioni sono conservate…… cui in realt` appartengono"; nirileverebbe affermare che "i giudizi possono basarsi su resoconti, asseritamente inveritieri, trattandosise mai di giudizi in itinere, a livello inferiore, o intermedio, quindi non di dati, e non rientrando la loro formulazione…innessuna nozione di trattamento".

Dal canto loro, i ricorrenti hanno sottolineato che la …….. non ha mai negato l’esistenza deltipo di dati da essi richiesti, ed ha solo opposto che tali giudizi sarebbero caratterizzati "da una presuntaspeciale riservatezza tale da impedirne la comunicazione all’interessato". I medesimi ricorrenti hanno inoltreposto in luce ……….come il concetto di dato personale di cui all’articolo 1 della legge n. 675 debba estendersi"a qualsiasi informazione richiesta ed ottenuta dal vertice ………sul conto di ogni lavoratore subordinato".Una conoscenza integrale di tali dati da parte dei dipendenti sarebbe quindi, a giudizio dei ricorrenti, una condizionenecessaria per evitare che la ……..possa "mantenere o rinnovare … per il futuro giudizi negativi ingiusti ediscriminatori".

Le posizioni espresse dalle parti sono state ribadite nel corso dell’audizione svoltasi il ………

In tale occasione i ricorrenti hanno nuovamente contestato la tesi sostenuta dalla ………..rispettoai dati in questione. A loro giudizio, le note di qualifica sarebbero senza dubbio informazioni di carattere personale,"in quanto questi dati concorrono a fornire una rappresentazione di aspetti personali degli interessati".Fra di essi figurano, peraltro, sia valutazioni soggettive, sia rilievi oggettivi come ad esempio il riferimentoa fatti o ad avvenimenti verificatisi sul luogo di lavoro. Inoltre, i "motivi" o le "valutazioni"su cui si controverte corrisponderebbero "alla percezione diretta, piy o meno circostanziata nei dettagli,che i titolari degli uffici hanno del comportamento dei propri subalterni. Se cosl non fosse la valutazione…….non poggerebbe su nulla che possa essere riferito alla realt` storica del rapporto di lavoro".

Il titolare del trattamento ………ha ribadito invece che esistono non tanto informazioni, quanto"giudizi che …….h tenuta ad esprimere e comunicare anche in vista del successivo procedimento contenzioso";non sarebbe quindi possibile fare "il processo alle valutazioni, delle quali ……. risponde ove vengano impugnatee nelle sedi competenti, come da giurisprudenza costante".

In occasione della citata audizione le parti hanno peraltro espresso il loro assenso, coslcome previsto dall’articolo 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, ai fini di una proroga fino a venti giorni deltermine per la decisione sul ricorso, riservandosi di produrre ulteriori memorie e documenti.

I ricorrenti hanno poi inviato al Garante una serie di documenti relativi ad una causa di lavoroche aveva interessato una dipendente della …... La motivazione comunicata a tale dipendente per l’anno solare diriferimento poggiava su un evento circostanziato e storicamente determinato, e cir smentirebbe la tesi dellacontroparte "secondo cui anche le cosiddette motivazioni supportanti la nota di qualifica consisterebberoin ogni caso di mere generiche valutazioni non passibili di riscontro oggettivo".

A parere dei medesimi ricorrenti, le motivazioni poste a base del giudizio sintetico, quand’anchefossero formulate in modo "soggettivo, generico e privo di riferimenti obiettivi", avrebbero comunquenatura di dato personale e come tali potrebbero essere oggetto di una richiesta di accesso ai sensi dell’articolo13 della legge n. 675.

In senso opposto, ……… ha ulteriormente evidenziato, citando a supporto della propria tesi alcunemassime giurisprudenziali, come gli odierni ricorsi mirino in realt` a conoscere e sindacare i motivi deigiudizi formulati sui dipendenti, mentre "le motivazioni dei giudizi possono essere chieste, e in determinaticasi devono direttamente essere fornite ……..nell’apposito procedimento previsto dal contratto collettivo".La…….. ha altresl evidenziato che la compilazione delle note caratteristiche non costituisce di per si"informazione relativa alla persona e quindi dato o complesso di dati … e tanto meno loro trattamento … suscettibiledi intervento protettivo del Garante e oggetto di un diritto di comunicazione dell’interessato, o magari di rettificazionea istanza dello stesso, se non, rispettivamente, nei termini delle gi` ricordate disposizioni dello stessocontratto collettivo o a seguito di impugnativa ed eventuale annullamento giudiziale". Viene infine rimarcato,ancora una volta, che ……"non pur essere obbligata anche a rivelare i giudizi intermedi o in itinere,i cui compilatori o revisori non operano in contraddittorio dell’interessato".

Nel corso della seconda audizione, tenutasi il ……..le parti hanno ribadito le proprie posizioni.I ricorrenti hanno fatto poi notare che la giurisprudenza citata dalla ……. "h concorde nel rilevareche la nota di qualifica pur essere soggetta al sindacato di legittimit`. Se ne deve dedurre cheessa deve fondarsi su elementi abbastanza obiettivi" e non solo su "valutazioni meramente soggettive".

…….ha infine fornito copia di una sentenza del pretore di …….. relativa alla vicenda della dipendentedella ……… alla quale si sono riferiti i ricorrenti. Per ribadire le proprie tesi, ha poi prodotto un modello perla compilazione della scheda di valutazione "da cui emerge che vi devono essere riportati solo dati notorie per altro verso messi a disposizione dagli interessati, relativi alla semplice identificazione degli stessi.Inoltre vi sono dei punteggi, proposti dai capi servizio, in base ai quali viene comunque discrezionalmente formulatodal direttore generale il giudizio poi comunicato all’interessato". h stato altresl precisatoche "non possono considerarsidati personali tutti i dati o i documenti aziendali solo perchiin qualche modo riferibili ad uno o piy dipendenti, nel qual caso tutti dovrebbero essere oggetto di comunicazione".Secondo la …….., dovrebbe essere da ultimo considerato che i giudizi in questione non vengono formulati in contraddittoriocon il soggetto interessato e che la loro segretezza h condizione indispensabile per assicurare la libert`di giudizio dei relativi estensori.

Cir premesso, il garante osserva:

2. I ricorsi presentati, di contenuto pressochh identico, sono ammissibili ai sensidell’articolo 29 della legge n. 675/1996 e sono fondati.

Quanto alla ventilata obiezione della ………., che ha accennato al fatto che i ricorsi siano statireiterati prima della decorrenza del termine di 90 giorni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), n. 1 dellalegge n. 675, si deve osservare che, in realt`, la richiesta dei ricorrenti di conoscere le valutazioniche li riguardano era stata formulata gi` nella richiesta di accesso ai dati personali del ……., che hrisultata in parte inevasa, sicchi il limite normativo attinente alla reiterazione delle richieste di accessonon pur considerarsi preclusivo, nella fattispecie, dei diritti dei ricorrenti.

Apparendo pacifiche l’esistenza e l’utilizzazione dei dati di cui si controverte, nonchila ritualit` delle istanze di accesso, il tema centrale della controversia risiede nella natura giuridicadelle note di qualifica agli effetti dell’applicazione della legge n. 675/1996.

Per valutare la fondatezza della richiesta di accesso ai dati personali avanzata dai ricorrenti,occorre prendere le mosse dalla nozione di "dato personale" che la legge n. 675/1996 ha derivato dalladirettiva comunitaria n. 95/46/CE e dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa ratificata con legge n.98/1989.

L’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 definisce come dato personale "qualunqueinformazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili,anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazionepersonale".

L’espressione "qualunque informazione" vuole evidentemente attribuire alla definizionedi "dato personale" la massima ampiezza, comprendendo anche ogni notizia, informazione o elemento cheabbia un’efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificatoo identificabile. E cir in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate (suscettibili diuna verifica e di un sindacato obiettivo), sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali(riguardanti attitudini, qualit`, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a stime e opinionidi natura soggettiva finalizzate anche ad una valutazione complessiva del soggetto interessato. Questo horientamento comune nei diversi paesi dell’Unione europea, che in via generale considerano le valutazioni appuntocome dati personali.

Conferme in questo senso possono essere tratte da significative disposizioni contenute in documentiinternazionali e da sentenze della Corte di Cassazione. In precedenti provvedimenti il Garante ha gi` avutomodo di esprimersi in questo senso.

L’articolo 9 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificata con leggen. 388/1993, dispone che fra i dati trattabili nell’ambito del Sistema d’Informazione Schengen vi siano non soloquelli obiettivi (cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc.), ma anche quelli relativi alla "linea di condottada seguire", definita evidentemente in base ad un giudizio contenente elementi di valutazione. Ugualmente,l’articolo 8 della Convenzione Europol, ratificata con legge n. 93/1998, contempla fra i dati oggetto di trattamentoelementi sicuramente valutativi, quali i dati di persone che "si pur presumere … che commetterannoreati per i quali l’Europol h competente". Inoltre, l’articolo 1 del regolamento CE n. 1469/95 parladi trattamento di dati riguardanti "operatori che presentano un rischio di inaffidabilit`", inquanto condannati per una frode comunitaria ai danni del ……o sospettati in base ad un primo accertamento.

Il rapporto diretto tra valutazioni ed elementi obiettivi nelle note di qualifica h esplicitamentesottolineato in diverse sentenze della Corte di Cassazione (Sez. lavoro n. 2252 del 27.2.95 e n. 884 del 1.2.96).

Si possono poi ricordare alcune decisioni del Garante, come quella del 21/12/1998 (pubblicatanel bollettino del Garante, "Cittadini e societ` dell’informazione", n. 7, pag. 35), che ha riconosciutola natura di dato personale alla diagnosi medica, pur essendo evidente che, per sua natura, essa non h caratterizzatada assoluta oggettivit` e comprende a volte elementi valutativi o di prognosi di tipo discrezionale. Cirimplica il diritto dell’interessato, piy volte riconosciuto da questa Autorit`, di aver accesso allediagnosi mediche che lo riguardano. Inoltre, nel parere del 16 febbraio 1999 (Bollettino n. 7, pag. 10) sono statefornite indicazioni sul significato di una particolare categoria di dati personali (i dati "relativi allosvolgimento di attivit` economiche" di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e) della legge n. 675)sottolineandosi come la citata disposizione normativa faccia riferimento non solo a dati oggettivi rinvenibiliin documenti pubblici, ma anche a giudizi ed indicazioni su attivit` finanziarie, produttive, ecc. che sonoil risultato, da una parte, di aggregazioni ed elaborazioni di dati acquisiti da fonti pubbliche e, dall’altra,di valutazioni (caratterizzate da ampia discrezionalit` e soggettivit`) relative all’affidabilit`,alla solvibilit` e alla capacit` economica di determinati soggetti economici.

Questo orientamento del Garante corrisponde alla linea assunta da altre autorit` europee,quale risulta, ad esempio, dalla deliberazione n0 80-10 del 1.4.1980 della Commission Nationale de l’Informatiqueet des Libertis francese.

Il citato rapporto delle note di qualifica con i profili comportamentali del lavoratore rimandaquindi al riferimento, sottostante alle note stesse, a fatti, atteggiamenti, situazioni determinate e storicamentedefinite, non affidate a giudizi puramente astratti ed avulsi dal riferimento alla concreta attivit` contrattualesvolta dal dipendente.

Inoltre risulterebbe privo di ragionevolezza considerare come dato personale il giudizio "ottimo","buono", ecc., consentendo cosl pienezza di accesso ad una valutazione "allo stato puro"e negarlo, invece, ai dati ben piy analitici e spesso obiettivi sui quali si forma il giudizio stesso. Cira prescindere dal fatto che solo conoscendo tali elementi di base il lavoratore pur valutare la congruit`del giudizio sintetico emesso nei suoi confronti e far valere i propri diritti secondo la normativa di riferimento.Cir salvo espliciti limiti legislativi che riducano questa conoscibilit` in particolari ordinamenti.

L’accesso dell’interessato alle valutazioni richiede tuttavia alcune precisazioni sui dirittiesercitabili dall’interessato stesso. Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuniche hanno carattere obiettivo (ad esempio numero delle pratiche svolte, giorni di assenza), rispetto ai quali purcertamente essere esercitato il diritto di correzione. Tale diritto non pur, invece, essere attivato neiconfronti delle considerazioni di tipo soggettivo e discrezionale pure presenti nei "giudizi" e nelle"valutazioni", legittimamente espressi nel quadro del rapporto di lavoro o di altre simili situazioni.

Rispetto a tali profili potr` essere, invece, attivato dall’interessato, qualora vi abbiainteresse, il diverso diritto di integrazione dei dati, che potr` eventualmente concretizzarsi nell’apposizionedi note o precisazioni marginali (articolo 13, comma 1 lettera c) n. 3).

L’esercizio del diritto di accesso, ad ogni modo, h subordinato al completamento dellaprocedura di valutazione, e quindi non pur essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle note diqualifica o delle schede di valutazione. Qualora cir sia possibile, il datore di lavoro potr` prevederemisure idonee a tutelare la riservatezza dell’autore delle valutazioni.

In questo quadro, la richiesta di accesso ai dati personali avanzata dai ricorrenti ai sensidell’articolo 13 della legge n. 675, e mirante ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati possedutidal titolare del trattamento ……….ivi compresi i giudizi, le valutazioni e comunque gli altri elementi posti a basedel giudizio sintetico espresso in sede di note di qualifica annuali, deve considerarsi legittima e meritevoledi accoglimento. Pertanto la natura di dati personali deve essere riconosciuta, nell’odierno provvedimento, aigiudizi contenuti nell’apposita "scheda di valutazione degli impiegati, subalterni ed ausiliari" (ilcui modello h acquisito agli atti del procedimento) e in altri, eventuali documenti analoghi o ad essa riferibili.

Per questi motivi:

il Garante accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al titolare del trattamento …….di corrispondere,entro il 30 giugno 1999, alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella "scheda di valutazionedegli impiegati, subalterni ed ausiliari", dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche all’Ufficiodel Garante.