In data odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodot`, presidente, del prof.Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli
componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminati i ricorsi presentati;
considerato che i ricorsi fanno riferimento all’esercizio dei diritti
dell’articolo 13 dellalegge n. 675/1996 in riferimento ad una medesima
fattispecie e che possono essere percir esaminati congiuntamenteanche in
considerazione dell’identit` delle argomentazioni addotte a loro sostegno;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal Segretario generale ai
sensi
dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
VISTA la documentazione in atti;
RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;
Premesso:
1. I ricorrenti, dipendenti, ……….lamentano di aver
ricevuto un riscontroparziale alle richieste di accesso ai propri dati
personali avanzate ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 675nei
confronti ………….in qualit` di datore di lavoro.
piy specificamente ai medesimi dipendenti non sarebbero state
comunicate le argomentazionie le valutazioni che sostanziano il giudizio
annuale espresso sinteticamente nei loro confronti (ottimo,
buono,mediocre, insufficiente, ecc.), il solo che venga reso noto ogni
anno a ciascun dipendente.
In effetti, anche in risposta all’invito ad aderire spontaneamente alle
richieste dei ricorrenti…………..ha risposto ………..asserendo che l’ambito di
applicazione della legge n. 675 concerne i "dati personali,cioh le
informazioni relative alla persona e non gi` le valutazioni". ………..ha
fatto presenteche il contratto di lavoro dei dipendenti ……..prevede
l’obbligo ……..di fornire una motivazione sintetica nel solocaso in cui al
dipendente venga attribuita la qualifica di "insufficiente", e che la
notifica della motivazionepur essere altresl richiesta dal dipendente cui
sia stata attribuita una qualifica inferiore a quelladell’anno precedente;
ha inoltre evidenziato che nei confronti dei giudizi sintetici h sempre
possibile, perr, esperire un ricorso interno in doppio grado e adire poi
l’autorit` giudiziaria.
A giudizio ………..l’attribuzione delle note di qualifica presuppone "un
procedimento valutativo,con risvolti contenziosi, le cui motivazioni sono
conservate…… cui in realt` appartengono"; nirileverebbe affermare che "i
giudizi possono basarsi su resoconti, asseritamente inveritieri,
trattandosise mai di giudizi in itinere, a livello inferiore, o
intermedio, quindi non di dati, e non rientrando la loro formulazione…innessuna
nozione di trattamento".
Dal canto loro, i ricorrenti hanno sottolineato che la …….. non ha mai
negato l’esistenza deltipo di dati da essi richiesti, ed ha solo opposto
che tali giudizi sarebbero caratterizzati "da una presuntaspeciale
riservatezza tale da impedirne la comunicazione all’interessato". I
medesimi ricorrenti hanno inoltreposto in luce ……….come il concetto di
dato personale di cui all’articolo 1 della legge n. 675 debba estendersi"a
qualsiasi informazione richiesta ed ottenuta dal vertice ………sul conto di
ogni lavoratore subordinato".Una conoscenza integrale di tali dati da
parte dei dipendenti sarebbe quindi, a giudizio dei ricorrenti, una
condizionenecessaria per evitare che la ……..possa "mantenere o rinnovare …
per il futuro giudizi negativi ingiusti ediscriminatori".
Le posizioni espresse dalle parti sono state ribadite nel corso
dell’audizione svoltasi il ………
In tale occasione i ricorrenti hanno nuovamente contestato la tesi
sostenuta dalla ………..rispettoai dati in questione. A loro giudizio, le
note di qualifica sarebbero senza dubbio informazioni di carattere
personale,"in quanto questi dati concorrono a fornire una rappresentazione
di aspetti personali degli interessati".Fra di essi figurano, peraltro,
sia valutazioni soggettive, sia rilievi oggettivi come ad esempio il
riferimentoa fatti o ad avvenimenti verificatisi sul luogo di lavoro.
Inoltre, i "motivi" o le "valutazioni"su cui si controverte
corrisponderebbero "alla percezione diretta, piy o meno circostanziata nei
dettagli,che i titolari degli uffici hanno del comportamento dei propri
subalterni. Se cosl non fosse la valutazione…….non poggerebbe su nulla che
possa essere riferito alla realt` storica del rapporto di lavoro".
Il titolare del trattamento ………ha ribadito invece che esistono non
tanto informazioni, quanto"giudizi che …….h tenuta ad esprimere e
comunicare anche in vista del successivo procedimento contenzioso";non
sarebbe quindi possibile fare "il processo alle valutazioni, delle quali
……. risponde ove vengano impugnatee nelle sedi competenti, come da
giurisprudenza costante".
In occasione della citata audizione le parti hanno peraltro espresso il
loro assenso, coslcome previsto dall’articolo 20, comma 8, del d.P.R. n.
501/1998, ai fini di una proroga fino a venti giorni deltermine per la
decisione sul ricorso, riservandosi di produrre ulteriori memorie e
documenti.
I ricorrenti hanno poi inviato al Garante una serie di documenti
relativi ad una causa di lavoroche aveva interessato una dipendente della
…... La motivazione comunicata a tale dipendente per l’anno solare
diriferimento poggiava su un evento circostanziato e storicamente
determinato, e cir smentirebbe la tesi dellacontroparte "secondo cui anche
le cosiddette motivazioni supportanti la nota di qualifica
consisterebberoin ogni caso di mere generiche valutazioni non passibili di
riscontro oggettivo".
A parere dei medesimi ricorrenti, le motivazioni poste a base del
giudizio sintetico, quand’anchefossero formulate in modo "soggettivo,
generico e privo di riferimenti obiettivi", avrebbero comunquenatura di
dato personale e come tali potrebbero essere oggetto di una richiesta di
accesso ai sensi dell’articolo13 della legge n. 675.
In senso opposto, ……… ha ulteriormente evidenziato, citando a supporto
della propria tesi alcunemassime giurisprudenziali, come gli odierni
ricorsi mirino in realt` a conoscere e sindacare i motivi deigiudizi
formulati sui dipendenti, mentre "le motivazioni dei giudizi possono
essere chieste, e in determinaticasi devono direttamente essere fornite
……..nell’apposito procedimento previsto dal contratto collettivo".La……..
ha altresl evidenziato che la compilazione delle note caratteristiche non
costituisce di per si"informazione relativa alla persona e quindi dato o
complesso di dati … e tanto meno loro trattamento … suscettibiledi
intervento protettivo del Garante e oggetto di un diritto di comunicazione
dell’interessato, o magari di rettificazionea istanza dello stesso, se
non, rispettivamente, nei termini delle gi` ricordate disposizioni dello
stessocontratto collettivo o a seguito di impugnativa ed eventuale
annullamento giudiziale". Viene infine rimarcato,ancora una volta, che
……"non pur essere obbligata anche a rivelare i giudizi intermedi o in
itinere,i cui compilatori o revisori non operano in contraddittorio
dell’interessato".
Nel corso della seconda audizione, tenutasi il ……..le parti hanno
ribadito le proprie posizioni.I ricorrenti hanno fatto poi notare che la
giurisprudenza citata dalla ……. "h concorde nel rilevareche la nota di
qualifica pur essere soggetta al sindacato di legittimit`. Se ne deve
dedurre cheessa deve fondarsi su elementi abbastanza obiettivi" e non solo
su "valutazioni meramente soggettive".
…….ha infine fornito copia di una sentenza del pretore di …….. relativa
alla vicenda della dipendentedella ……… alla quale si sono riferiti i
ricorrenti. Per ribadire le proprie tesi, ha poi prodotto un modello perla
compilazione della scheda di valutazione "da cui emerge che vi devono
essere riportati solo dati notorie per altro verso messi a disposizione
dagli interessati, relativi alla semplice identificazione degli stessi.Inoltre
vi sono dei punteggi, proposti dai capi servizio, in base ai quali viene
comunque discrezionalmente formulatodal direttore generale il giudizio poi
comunicato all’interessato". h stato altresl precisatoche "non possono
considerarsidati personali tutti i dati o i documenti aziendali solo
perchiin qualche modo riferibili ad uno o piy dipendenti, nel qual caso
tutti dovrebbero essere oggetto di comunicazione".Secondo la ……..,
dovrebbe essere da ultimo considerato che i giudizi in questione non
vengono formulati in contraddittoriocon il soggetto interessato e che la
loro segretezza h condizione indispensabile per assicurare la libert`di
giudizio dei relativi estensori.
Cir premesso, il garante osserva:
2. I ricorsi presentati, di contenuto pressochh identico, sono
ammissibili ai sensidell’articolo 29 della legge n. 675/1996 e sono
fondati.
Quanto alla ventilata obiezione della ………., che ha accennato al fatto
che i ricorsi siano statireiterati prima della decorrenza del termine di
90 giorni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), n. 1 dellalegge n.
675, si deve osservare che, in realt`, la richiesta dei ricorrenti di
conoscere le valutazioniche li riguardano era stata formulata gi` nella
richiesta di accesso ai dati personali del ……., che hrisultata in parte
inevasa, sicchi il limite normativo attinente alla reiterazione delle
richieste di accessonon pur considerarsi preclusivo, nella fattispecie,
dei diritti dei ricorrenti.
Apparendo pacifiche l’esistenza e l’utilizzazione dei dati di cui si
controverte, nonchila ritualit` delle istanze di accesso, il tema centrale
della controversia risiede nella natura giuridicadelle note di qualifica
agli effetti dell’applicazione della legge n. 675/1996.
Per valutare la fondatezza della richiesta di accesso ai dati personali
avanzata dai ricorrenti,occorre prendere le mosse dalla nozione di "dato
personale" che la legge n. 675/1996 ha derivato dalladirettiva comunitaria
n. 95/46/CE e dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa
ratificata con legge n.98/1989.
L’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 definisce come
dato personale "qualunqueinformazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili,anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazionepersonale".
L’espressione "qualunque informazione" vuole evidentemente attribuire
alla definizionedi "dato personale" la massima ampiezza, comprendendo
anche ogni notizia, informazione o elemento cheabbia un’efficacia
informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza
rispetto ad un soggetto identificatoo identificabile. E cir in riferimento
sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate (suscettibili diuna
verifica e di un sindacato obiettivo), sia a descrizioni, giudizi, analisi
o ricostruzioni di profili personali(riguardanti attitudini, qualit`,
requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a stime e
opinionidi natura soggettiva finalizzate anche ad una valutazione
complessiva del soggetto interessato. Questo horientamento comune nei
diversi paesi dell’Unione europea, che in via generale considerano le
valutazioni appuntocome dati personali.
Conferme in questo senso possono essere tratte da significative
disposizioni contenute in documentiinternazionali e da sentenze della
Corte di Cassazione. In precedenti provvedimenti il Garante ha gi`
avutomodo di esprimersi in questo senso.
L’articolo 9 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,
ratificata con leggen. 388/1993, dispone che fra i dati trattabili
nell’ambito del Sistema d’Informazione Schengen vi siano non soloquelli
obiettivi (cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc.), ma anche quelli
relativi alla "linea di condottada seguire", definita evidentemente in
base ad un giudizio contenente elementi di valutazione.
Ugualmente,l’articolo 8 della Convenzione Europol, ratificata con legge n.
93/1998, contempla fra i dati oggetto di trattamentoelementi sicuramente
valutativi, quali i dati di persone che "si pur presumere … che
commetterannoreati per i quali l’Europol h competente". Inoltre,
l’articolo 1 del regolamento CE n. 1469/95 parladi trattamento di dati
riguardanti "operatori che presentano un rischio di inaffidabilit`",
inquanto condannati per una frode comunitaria ai danni del ……o sospettati
in base ad un primo accertamento.
Il rapporto diretto tra valutazioni ed elementi obiettivi nelle note di
qualifica h esplicitamentesottolineato in diverse sentenze della Corte di
Cassazione (Sez. lavoro n. 2252 del 27.2.95 e n. 884 del 1.2.96).
Si possono poi ricordare alcune decisioni del Garante, come quella del
21/12/1998 (pubblicatanel bollettino del Garante, "Cittadini e societ`
dell’informazione", n. 7, pag. 35), che ha riconosciutola natura di dato
personale alla diagnosi medica, pur essendo evidente che, per sua natura,
essa non h caratterizzatada assoluta oggettivit` e comprende a volte
elementi valutativi o di prognosi di tipo discrezionale. Cirimplica il
diritto dell’interessato, piy volte riconosciuto da questa Autorit`, di
aver accesso allediagnosi mediche che lo riguardano. Inoltre, nel parere
del 16 febbraio 1999 (Bollettino n. 7, pag. 10) sono statefornite
indicazioni sul significato di una particolare categoria di dati personali
(i dati "relativi allosvolgimento di attivit` economiche" di cui
all’articolo 20, comma 1, lettera e) della legge n. 675)sottolineandosi
come la citata disposizione normativa faccia riferimento non solo a dati
oggettivi rinvenibiliin documenti pubblici, ma anche a giudizi ed
indicazioni su attivit` finanziarie, produttive, ecc. che sonoil
risultato, da una parte, di aggregazioni ed elaborazioni di dati acquisiti
da fonti pubbliche e, dall’altra,di valutazioni (caratterizzate da ampia
discrezionalit` e soggettivit`) relative all’affidabilit`,alla solvibilit`
e alla capacit` economica di determinati soggetti economici.
Questo orientamento del Garante corrisponde alla linea assunta da altre
autorit` europee,quale risulta, ad esempio, dalla deliberazione n0 80-10
del 1.4.1980 della Commission Nationale de l’Informatiqueet des Libertis
francese.
Il citato rapporto delle note di qualifica con i profili
comportamentali del lavoratore rimandaquindi al riferimento, sottostante
alle note stesse, a fatti, atteggiamenti, situazioni determinate e
storicamentedefinite, non affidate a giudizi puramente astratti ed avulsi
dal riferimento alla concreta attivit` contrattualesvolta dal dipendente.
Inoltre risulterebbe privo di ragionevolezza considerare come dato
personale il giudizio "ottimo","buono", ecc., consentendo cosl pienezza di
accesso ad una valutazione "allo stato puro"e negarlo, invece, ai dati ben
piy analitici e spesso obiettivi sui quali si forma il giudizio stesso.
Cira prescindere dal fatto che solo conoscendo tali elementi di base il
lavoratore pur valutare la congruit`del giudizio sintetico emesso nei suoi
confronti e far valere i propri diritti secondo la normativa di
riferimento.Cir salvo espliciti limiti legislativi che riducano questa
conoscibilit` in particolari ordinamenti.
L’accesso dell’interessato alle valutazioni richiede tuttavia alcune
precisazioni sui dirittiesercitabili dall’interessato stesso. Tra gli
elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuniche
hanno carattere obiettivo (ad esempio numero delle pratiche svolte, giorni
di assenza), rispetto ai quali purcertamente essere esercitato il diritto
di correzione. Tale diritto non pur, invece, essere attivato neiconfronti
delle considerazioni di tipo soggettivo e discrezionale pure presenti nei
"giudizi" e nelle"valutazioni", legittimamente espressi nel quadro del
rapporto di lavoro o di altre simili situazioni.
Rispetto a tali profili potr` essere, invece, attivato
dall’interessato, qualora vi abbiainteresse, il diverso diritto di
integrazione dei dati, che potr` eventualmente concretizzarsi nell’apposizionedi
note o precisazioni marginali (articolo 13, comma 1 lettera c) n. 3).
L’esercizio del diritto di accesso, ad ogni modo, h subordinato al
completamento dellaprocedura di valutazione, e quindi non pur essere fatto
valere nelle fasi di preparazione delle note diqualifica o delle schede di
valutazione. Qualora cir sia possibile, il datore di lavoro potr`
prevederemisure idonee a tutelare la riservatezza dell’autore delle
valutazioni.
In questo quadro, la richiesta di accesso ai dati personali avanzata
dai ricorrenti ai sensidell’articolo 13 della legge n. 675, e mirante ad
ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati possedutidal
titolare del trattamento ……….ivi compresi i giudizi, le valutazioni e
comunque gli altri elementi posti a basedel giudizio sintetico espresso in
sede di note di qualifica annuali, deve considerarsi legittima e
meritevoledi accoglimento. Pertanto la natura di dati personali deve
essere riconosciuta, nell’odierno provvedimento, aigiudizi contenuti
nell’apposita "scheda di valutazione degli impiegati, subalterni ed
ausiliari" (ilcui modello h acquisito agli atti del procedimento) e in
altri, eventuali documenti analoghi o ad essa riferibili.
Per questi motivi:
il Garante accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al titolare del
trattamento …….di corrispondere,entro il 30 giugno 1999, alla richiesta di
accesso ai dati personali contenuti nella "scheda di valutazionedegli
impiegati, subalterni ed ausiliari", dando conferma di tale adempimento
entro la stessa data anche all’Ufficiodel Garante.