REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Il giudice di Pace dott. Armento Vittorio Rosario, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45239 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2003 vertente
TRA
omissis, rappresentato e difeso dal Dott. Simone Pacifici, presso il cui studio in Roma - viale degli Ammiragli n. 46, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore – domiciliato in Via del Campidoglio, n.1 - Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 23 legge 689/1981 avverso l’allegato provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione
CONCLUSIONI: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 della legge 689/1981, il ricorrente di cui alle premesse ha proposto opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di Roma n. 203475028 redatto in data 21.12.2002 e notificato in data 01.04.2003.
Con tale atto è stata accertata la violazione dell’art. 7/1 del C.d.S., in quanto il conducente dell’autoveicolo Smart targato omissis il giorno predetto accedeva nella zona a traffico limitato di via S. Basilio in Roma senza essere munito della prescritta autorizzazione.
Afferma il ricorrente che l’atto impugnato è nullo in quanto la sanzione prevista per la violazione suindicata è quella prevista dall’art. 7 – comma 14 del C.d.S. ed inoltre reca la dicitura “contestazione immediata non prevista ai sensi del D.P.R. 250/1999, art. 5 – comma 4”, in contrasto con quanto stabilito dalla norma.
Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune di Roma non si è costituito.
All’udienza del giorno 10.11.03 è presente soltanto il difensore del ricorrente, il quale ribadisce le eccezioni sollevate nel ricorso e le relative richieste, aggiungendo altresì un ulteriore difetto dell’atto impugnato, che è stato affidato dal notificatore al portiere dello stabile in cui egli abita, il quale non glielo ha mai consegnato, né il Comune di Roma ha prodotto in giudizio la ricevuta della lettera raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e pertanto va accolta, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, essendo condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso.
Va presa in esame preliminarmente l’eccezione concernente l’irregolare notifica del verbale anzidetto. Sulla relata redatta sul retro dell’atto in questione si legge che lo stesso è stato notificato al portiere, ma manca ogni indicazione dei motivi che non hanno reso possibile consegnarlo al ricorrente, ovvero alle altre persone indicate dall’art. 139 c.p.c., né il portiere ha apposto sulla relata la propria sottoscrizione.
Al riguardo si deve rilevare che la norma appena menzionata, predisposta a salvaguardia dei diritti dei destinatari degli atti da notificare, prescrive una serie di azioni che il notificatore deve compiere nell’ordine stabilito dalla norma stessa e di cui deve dare conto esplicitamente nella relata di notifica.
Sull’atto impugnato non si chiarisce se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c. prima di consegnare il verbale al portiere e ciò farebbe presumere che il destinatario dello stesso non sia stato rintracciato. Tale ipotesi, qualora risponda a verità, non giustifica il comportamento del notificatore.
Infatti l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che il destinatario dell’atto deve essere “ricercato” nella casa di abitazione…….., presuppone non soltanto che il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto esplicitamente nella relata.
La stessa Suprema Corte di Cassazione (sez. I – 21.7.1979, n. 4378) ritiene che il messo notificatore debba effettuare tutte le ricerche consigliate dalla normale diligenza, dandone atto specificamente con indicazione nella relazione di notifica, dei tentativi effettuati. Peraltro la parte resistente non ha prodotto in giudizio la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata prevista dalla norma suindicata.
Le carenze appena menzionate rendono invalida la notifica del verbale di cui sopra e conseguentemente rendono invalido l’atto impugnato.
Le altre eccezioni si considerano assorbite.
Le spese di causa come da dispositivo.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da omissis nei confronti del Comune di Roma e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 10.11.2003
IL GIUDICE DI PACE
(dott. Armento Vittorio Rosario)
La previsione normativa di cui all’art. 139 c.p.c. disciplina la notificazione che non avvenga, ai sensi dell’art. 138, nelle mani proprie del destinatario.
In primo luogo deve essere fatta nel comune di residenza (43, 44 c.c.) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove abbia l’ufficio o eserciti l’industria o il commercio (2196 c.c.).
Se il destinatario non viene trovato in uno dei tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace (518).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
La prassi ricorrente dei notificatori, in caso di consegna del verbale di accertamento di violazione al portiere, di non dar conto, nella relata di notifica, dei tentativi volti a rintracciare il soggetto destinatario, viola apertamente i dettami di cui agli artt. 139 s.s., in parte sopra richiamati.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto e fatto proprie le eccezioni di un automobilista, rappresentato e difeso dal Dott. Simone Pacifici, a cui era stata contestata dal Corpo della Polizia Municipale di Roma la violazione dell’art. 7 co. 1 del Codice della Strada, per essere acceduto con il proprio veicolo in una ZTL, senza la prescritta autorizzazione, ma il cui verbale di accertamento di violazione era stato consegnato al portiere dello stabile.
Il Giudicante evidenzia, nella pronunzia, che “sull’atto impugnato non si chiarisce se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c. prima di consegnare il verbale al portiere e ciò farebbe presumere che il destinatario dello stesso non sia stato rintracciato. Tale ipotesi, qualora risponda a verità, non giustifica il comportamento del notificatore. Infatti l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che il destinatario dell’atto deve essere “ricercato” nella casa di abitazione…….., presuppone non soltanto che il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto esplicitamente nella relata”.
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