Decreto-legge in materia di assunzione di Forze dell'ordine

La razionalizzazione delle risorse e la dislocazione territoriale delle Forze di Polizia, nonché la distribuzione numerica dei relativi contingenti, costituiscono un aspetto essenziale della complessiva politica del Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica. Ciò, soprattutto, alla luce della nuova prospettiva della polizia di prossimità e di comunità, che vede impegnati, nel comune fine del miglioramento dell'efficienza operativa dell'intero assetto organizzativo, tutti i soggetti direttamente interessati alla sicurezza integrata, ossia gli organi centrali e periferici dello Stato innanzitutto, ma anche gli organismi locali deputati a garantire il benessere e la tranquillità dei cittadini. Le Forze di polizia, in virtù del loro ruolo, debbono espletare la loro attività evitando due eccessi: da una parte la presenza invadente, che potrebbe apparire come interferenza o condizionamento della vita quotidiana; dall'altra una presenza timida e inefficiente che, oltre a non garantire le aspettative di sicurezza e tutela, può incoraggiare l'insorgere di situazioni di violenza e prevaricazione. E' proprio l'equilibrio fra queste due posizioni estreme che deve guidare una razionale distribuzione delle risorse umane, valutando con ponderata obiettività e equilibrata equidistanza tali opposte, ancorché entrambe legittime, esigenze provenienti dalla società civile. In Italia si è sempre avvertita maggiormente la seconda esigenza, ossia quella di potenziare l'organico esistente, anche se, rispetto ad altri Paesi europei, il rapporto fra cittadini e forze dell'ordine è fra i più alti. Forse è un problema non di consistenza numerica, ma di razionale distribuzione. Ciò che sicuramente deve in ogni caso essere tenuto presente è che il problema della presenza delle forze di polizia sul territorio non può essere ricondotto ad un mero gioco matematico statistico o, peggio, a una valutazione meramente statistico-numerica di situazioni che, per la loro peculiarità, delicatezza e complessità, richiedono un'attenzione ben più profonda e meditata. L'attuale Governo ha utilizzato tutti i mezzi disponibili per cercare di utilizzare al meglio le Forze di Polizia esistenti, allontanandoli da compiti "amministrativi" poco consoni alla loro missione istituzionale, e recuperandoli al pattugliamento e al controllo e alla repressione della criminalità. Con il decreto-legge n. 83 del 2002, ad esempio, si è istituito l'UCIS, l'Ufficio centrale interforze che provvede alla regolamentazione dei servizi di scorta alle personalità a rischio: in tal modo si è voluto razionalizzare una precedente gestione improvvisata, poco sicura e antieconomica degli elementi a disposizione. Con il recentissimo decreto-legge 151 del 2003, di modifica del codice della strada, si è previsto che i servizi di scorta ai trasporti eccezionali possano essere svolti da società all'uopo create, evitando l'utilizzo, quindi, di personale delle forze di polizia. Costantemente, poi, vengono monitorate le attività "amministrative" in cui vengono impiegati appartenenti alle forze dell'ordine, affinché o vengano utilizzati elementi che, per incidenti occorsi o, comunque, limitazioni gravi all'integrità fisiche non possano più svolgere servizi "attivi" o, in aggiunta, possano essere impiegati elementi puramente amministrativi, presenti nelle Amministrazioni d'ordine. Anche i servizi "ausiliari" di notificazioni di atti giudiziari sono sempre meno assegnati a personale delle forze dell'ordine. Quando, però, tutte queste misure risultano insufficienti, si deve provvedere drasticamente, non compiendo "partite di giro" con le risorse già esistenti, ma aumentando effettivamente gli elementi a diposizione. E' quanto avvenuto con il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, e recante "Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile", presentato per la conversione in legge alla Camera dei Deputati con il disegno di legge n. 4277. Con tale provvedimento d'urgenza, in attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede all'assunzione di 1000 agenti della polizia di stato, così suddivisi: 550 utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indettocon bando in data 8 novembre 1996, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 298 del 20 dicembre 1996; per le rimanenti 450 unità, facendo riferimento ai primi 450 del concorso indetto in data 26 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999, aumentando i posti del predetto concorso da 280 a 730. Per i posti non coperti si provvederà con appositi concorsi. A tale specifica ipotesi se ne aggiunge un'altra, consistente nella possibilità di riammettere in servizio il personale trasferito ad altre Amministrazioni pubbliche. Nelle premesse del decreto-legge viene esplicitato che l'impiego di questo contingente supplementare dovrà soddisfare, prioritariamente, gli interventi in materia di immigrazione e asilo, ai fini di un più capillare controllo dell'attuazione della recente legge n. 189 del 30 luglio 2002, la cosiddetta Fini-Bossi. L'articolo 2 del decreto-legge, al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali inatto, consente al Dipartimento per la Protezione civile di assumere 180 nuove unità, con appositi concorsi, o con "cooptazione" del personale già utilizzato a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.
( D.L. 10/09/2003 , n. 253 , G.U. , 11/09/2003 , n. 211 )
 

 
 

Cassazione: medico di turno irreperibile? Scattano le manette!

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 33062/2003) ha stabilito che l’assenza ingiustificata del medico dell’ASL di turno costituisce reato. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che “commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico dell'Asl addetto a un determinato servizio, il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, il cui funzionamento subisce per conseguenza una prolungata sospensione (due ore), non potendo tali inconvenienti non essere stati da lui previsti in esito alla condotta posta in essere ed accettati per l'ipotesi che si verificassero”.


 
Cassazione, non si puo' vietare lo stadio a chi insulta la polizia

Non si puo' vietare lo stadio agli ultras che sugli spalti inveiscono contro i poliziotti con striscioni offensivi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione osservando come ''lo striscione offensivo rivolto alle forze dell'ordine non e' idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non puo' costituire una condotta idonea alla limitazione della liberta' personale''. Dopo la tragedia di Avellino nella quale ha perso la vita un giovane tifoso, la Prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un ultras napoletano di 23 anni, Gaetano T., che si era visto negare l'accesso allo stadio e a tutti i luoghi dove si alimenta il tifo per avere esposto uno striscione offensivo contro le forze dell'ordine. Era il 4 settembre 2002: allo stadio San Paolo si disputava la partita Napoli-Reggina e l' ultras si era presentato sugli spalti con uno stiscione nel quale campeggiava la scritta a caratteri cubitali 'Digos M.''. Un comportamento imperdonabile per il Questore di Napoli che, nel settembre del 2002, disponeva per Gaetano T. il divieto di ingresso allo stadio per un anno ogni volta che giocava la squadra del cuore. Divieto esteso anche ai luoghi di sosta e di transito dei tifosi, con l'ordine di presentarsi presso il Commissariato di zona nei giorni e negli orari in cui si svolgevano le manifestazioni sportive. Il provvedimento veniva sottoscritto anche dal gip di Napoli, con ordinanza dell'ottobre 2002. Contro il divieto si e' opposto in Cassazione l'ultras sostenendo che lo striscione 'Digos M.' non costituisce ''specifica istigazione alla violenza''. Ed ora la Prima sezione penale, in contrasto con le richieste del pg Giuseppe Veneziano che aveva chiesto il rigetto del ricorso dell'ultras, ha accolto le richieste della difesa del giovane tifoso, sottolineando come ''per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza e non invece altre forme di induzione anche solo indiretta alla violenza''. Nel caso in questione, ha osservato ancora piazza Cavour, ''lo striscione offensivo rivolto alle forze dell'ordine non e' idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non puo' costituire condotta idonea alla limitazione della liberta' personale costituita dall'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in occasione degli incontri di calcio''

 

 
Guida in stato di ebbrezza: la modifica all’art. 186 C.d.S.

Il 13 agosto 2003 è entrata in vigore la modifica all’art. 186 del C.di S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool” (attuata con un emendamento apportato nella legge 214/03 in sede di conversione del decreto legge 151/03, recante modifiche e integrazioni al Codice della strada) che stabilisce, per gli automobilisti trovati alla guida sotto l’influenza dell’alcool, l’impossibilità di optare per il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione (attualmente pari a circa 1.300 Euro) con la conseguente estinzione del reato. In tali casi, la pena prevista rimane solo quella della reclusione fino a un mese e dell’ammenda fino a 1.000 Euro. L’altra importante novità apportata dall’emendamento è che, per tale reato, è stata reintrodotta la competenza del Tribunale. In forza del decreto Legislativo 274/00, infatti, la competenza per tale reato era stata attribuita al Giudice di Pace, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Ciò consentiva che l’imputato, fino all’apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 162 bis c.p., poteva chiedere al Giudice, di definire la vicenda penale mediante il semplice pagamento di una somma di denaro con conseguente estinzione del reato. L’oblazione era concessa dal Giudice di Pace (che poteva anche respingere la domanda) purché l'imputato fosse ritenuto meritevole del beneficio in relazione ai precedenti penali, alla gravità del fatto e alla permanenza di eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato. La modifica, trovando applicazione la disciplina sanzionatoria più favorevole all’imputato, non trova applicazione per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.