Multe: Cassazione, l'agente che previene incidenti può non contestare subito |
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Prima la prevenzione sulle strade, poi la contestazione della multa. I poliziotti impegnati a prevenire gli incidenti possono non contestare immediatamente un'infrazione al Cds. La multa, dice la Corte di Cassazione, deve comunque essere pagata. A fare le spese della sentenza 17573/05, un automobilista di Caltanissetta, Pietro L.R. che si era opposto a tre infrazioni di 500 euro complessive ''accertate con apparecchiatura Infratel'' nell'ottobre del '98 contestategli con successiva raccomandata a casa dalla Polizia Stradale di Caltanissetta. Gli agenti non avevano contestato l'infrazione subito ''perche' in servizio con auto munita di targa di copertura nell'espletamento del servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettivita'''. L'automobilista ha protestato in Cassazione dopo che il Tribunale di Caltanissetta, nel febbraio del 2000, aveva convalidato le sanzioni amministrative sostenendo che ''ragioni di riservatezza avevano legittimamente impedito la contestazione immediata''. La Prima sezione civile, contrariamente alle richieste del pg Carlo Destro che ha chiesto l'annullamento della sanzione, ha respinto il ricorso di Pietro L.R. sottolineando ''l'impossibilita' della contestazione immediata'' alla luce del fatto che ''la Polizia viaggiava con autovettura munita di targa di copertura nell'espletamento del suo servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettivita''' e che dunque ''non era opportuno esporsi''. L'automobilista, oltre alla multa di 500 euro, dovra' sborsarne altri 400 per le spese processuali.
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Cassazione: Papà è moroso con i figli? Va multato |
Papa' e' moroso con i figli? Va multato. Parola di Corte
di Cassazione che ha annullato l'assoluzione accordata dal Tribunale di Como
ad un padre separato, Francesco D., 'reo' di avere versato in ritardo gli
alimenti alla figlia minore. L'avere pagato la figlia in ritardo non era
stato giudicato cosi' grave dal giudice del tribunale che aveva assolto
l'uomo sostenendo in sostanza che il ''ritardato versamento'' degli alimenti
non poteva configurare reato. La Suprema Corte, accogliendo la protesta del
pm presso il Tribunale di Como, ha ritenuto che quel padre meriti la
condanna. Il motivo? ''La fissazione del termine entro cui l'assegno deve
essere versato - scrive piazza Cavour - non puo' non avere valore cogente''.
Questo in virtu' del fatto che ''la norma diventerebbe priva di efficacia
ove fosse consentito'' al genitore ''di scegliere a suo piacimento il
momento in cui adempiere''. |
Nuovo provvedimento sulla espulsione di cittadini rumeni senza permesso di soggiorno |
Il Giudice di Pace di Messina,Dott.ssa A. D'Andrea, ha
emanato in data 19 Luglio 2005 un nuovo decreto(riportato in calce)che
interviene ancora una volta sulla vexata quaestio del divieto di espulsione
dei cittadini rumeni. Il Giudice messinese,confermando l’orientamento già
espresso allo stesso Giudice in data 15/2/2005 e quello precedente del
Tribunale di Livorno (v.sentenza n.1122 del 15/10/2004) ha,infatti,ribadito
la inapplicabilità del T.U. sull’immigrazione ai cittadini dei Paesi che
hanno aderito alla U.E. e che vi entreranno a far parte con data certa
(1/1/2007),come nel caso della Romania. Il ricorrente,aveva proposto rituale
opposizione avverso il decreto di espulsione,emesso dalla Prefettura di
Messina nel Giugno del 2005,eccependo la nullità del provvedimento espulsivo
e sostendendo come il T.U. sull’immigrazione trovi applicazione unicamente
ai cittadini degli Stati extra U.E. ed agli apolidi. Inoltre lo stesso
ricorrente aveva rilevato la nullità del provvedimento poichè lo stesso era
stato notificato alla cittadina straniera in lingua inglese,idioma non
conosciuto dalla stessa. Il Giudice di Pace,nel pregevole provvedimento,ha
rilevato,innanzitutto,la carenza di motivazione del provvedimento impugnato
ricordando come la giurisprudenza di merito abbia ampiamente sancito come
l'obbligo di motivazione imposto all'autorità procedente nel decreto di
espulsione sia finalizzato ad imporre all'autorità di esaminare
comparativamente gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie e
quindi anche la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del
cittadino straniero a restare in Italia. Ricorda il Giudicante come lo
stesso Consiglio di Stato si sia espresso in tal senso affermando che la
mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso
concesso, non legittimino sempre ed in ogni caso l'espulsione dello
straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità procedente valutare
le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento
(così Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870).
Poiché il decreto impugnato risultava emesso dalla Prefettura a causa della
mancata presentazio- ne della richiesta di permesso di soggiorno nel termine
degli otto giorni lavorativi previsto dal T.U. sull’immigrazione,il Giudice
di Pace sottolinea come manchi nella motivazione del provvedimento qualunque
valutazione su altri elementi che potessero ritenersi rilevanti nella
fattispecie, come ad esempio la possibilità per lo straniero di sanare la
situazione, o eventuali fatti che potessero giusti- ficare la violazione
accertata, elementi che al contrario vanno valutati dal Giudice che ha il
potere di sindacare la legittimità dell'atto anche sotto il profilo della
non contrarietà del provvedimento alle garanzie di difesa dello straniero
posto che lo stesso finisce con l’incidere sulla libertà di sposta mento
della persona in relazione alle necessità di lavoro, di studio e cioè di
beni costituzionalmen. te protetti. A parere del Giudice messinese, tali
considerazioni assumono maggior importanza in relazione alla posizione dei
cittadini rumeni rispetto al nostro stato e rispetto agli stati dell'Unione
Europa di cui la Romania con data certa del 1.01.2007 si troverà a far parte
e dei negoziati che la stessa ha già stipulato e che regolamentano fra
l'altro, la libera circolazione delle persone. In conseguenza,atteso
che,secondo quanto sancito dalla stessa Cassazione,la normativa di cui al
D.lgv. 286198 sull'immigrazione non trova applicazione ai cittadini di stati
già membri dell'U.E. (v. Cass. Pen. Sez. III 27.01.00 n. 439) in via
analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l'identità di ratio anche
ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell'U.E. sia già
fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della
libera circolazione a seguito della sottoscrizione del trattato UE da parte
dei nuovi Paesi aderenti. Il Giudice ha accolto,inoltre,anche la tesi
difensiva della nullità del provvedimento di espulsione per la mancata
traduzione della lingua madre dello straniero ribadendo che,come stabilito
dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del 2000, l'art. 13
c. 7 D.lvo 286/98, che impone all'amministrazione procedente di comunicare
all' interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alla
traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola, va interpretato,nel senso che“la
mancata traduzione nella lingua propria dell'interessato, o in lingua a lui
nota, lede il diritto di difesa, salvo il casi in cui sia dovuta ad
impossibilità preventivamente giustificata" mentre,nel caso di specie,
secondo il Giudice non si vi era alcuna impossibilità di reperire un
interprete nella lingua del cittadino straniero, stante il tempo trascorso
sino alla emanazione del provvedimento. A sostegno di tale tesi,lo stesso
Giudice ricorda,nella importante decisione,come la Corte Costituzionale
abbia da tempo stabilito che l'art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966
prevede, come modo d'essere e strumento della propria identità culturale . ..la
garanzia dell'uso della propria lingua nelle comunicazione ... .nei rapporti
con Autorità non appartenenti alla stessa comunità linguistica (v.Corte
Costituzionale 29 gennaio 1996 n. 15). Ostuni,settembre 2005 ** Presidente
ANIMI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA Il Giudice di Pace (omissis) Ha
pronunciato il seguente DECRETO Con ricorso depositato in cancelleria in
data 30.06.05 da *************** nel rispetto del d.lgs. 286/1998 in
opposizione al 'Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale con
accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto in data 27.06.05, il
ricorrente, cittadino rumeno, eccepiva preliminarmente la nullità del
provvedimento in quanto illegittimo, poiché emanato in violazione dell'art.
1 T.U. DLgs 25.07.1998 n. 286, secondo il quale il T.U. deve essere
applicato ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e
agli apolidi; Il ricorrente ancora eccepiva, la nullità del decreto e degli
atti consequenziali per violazione di legge oltrechè per violazione del
diritto di difesa, avendo le Autorità opposte notificato il decreto di
espulsione in lingua italiana e inglese, lingua non conosciuta dall'istante;
All'udienza fissata da questo giudice ex art. art. 13 c. 8 e 13 bis D.Igs.
286/98 nessuno si costituiva per il resistente inviando tuttavia la
documentazione relativa al decreto di espulsione. All'udienza il ricorrente,
preso atto della 'costituzione' della resistente, eccepiva la carenza di
legittimazione attiva del Dirigente dell'Ufficio immigrazione firmatario
degli atti inviati. Tutto ciò premesso il ricorso proposto da **************
è fondato e deve ritenersi accolto; Quanto all'eccezione dedotta
preliminanuente con il ricorso, questo Giudice ritiene che, il cittadino
straniero, presente nel territorio italiano anche senza permesso di
soggiorno, ha diritto all'applicazione delle norme di rango costituzionale
che impongono il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e tra questi
il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
, così come espressamente richiamato nel D. Lgv. 286/98. La valutazione
della validità dell'atto di espulsione consente a questo Giudice di
sindacare la legittimità dello stesso non solo per la sussistenza del potere
e della conformità del provvedimento alle norme, ma anche per la congruenza
del potere esercitato dall'amministrazione rispetto allo scopo, valutando la
regolarità e logicità dell'atto attraverso l'esame della motivazione. La
giurisprudenza di merito ha ampiamente sostenuto che l'obbligo di
motivazione imposto all'autorità procedente nel decreto di espulsione, è
finalizzato ad imporre all'autorità di esaminare comparativamente gli
interessi che vengono in rilievo nella fattispecie e quindi anche la
sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a
restare in Italia. Il Consiglio di Stato si è espresso nello stesso senso
ritenendo che la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del
permesso concesso, non legittimano sempre ed in ogni caso l'espulsione dello
straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità procedente valutare
le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento
(così Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870).
Con il decreto dì espulsione impugnato veniva accertata la data d'ingresso
nel territorio italiano da parte del cittadino ************ avvenuta in data
18.02.05, e quindi accertata la violazione dell'obbligo di richiedere il
permesso di soggiorno negli otto giorni lavorativi. Nessuna motivazione
veniva data neI provvedimento impugnato su altri- elementi che potessero
ritenersi rilevanti nella fattispecie, come ad esempio la possibilità per lo
straniero di sanare la situazione, o eventuali fatti che potessero
giustificare la violazione accertata, elementi che sono stati al contrario
valutati da questo Giudice che ha il potere di sindacare la legittimità
dell'atto anche sotto il profilo della non contrarietà del provvedimento
alle garanzie di difesa dello straniero. Non è da considerare infatti che
con il decreto di espulsione il soggetto viene privato della possibilità di
rientrare nel territorio dello stato per cinque anni. Tale provvedimento
quindi incide sulla libertà di spostamento della persona in relazione alle
necessità di lavoro, di studio e cioè di beni costituzionalmente protetti.
Tali considerazioni assumono maggiore spessore in relazione alla posizione
dei cittadini rumeni rispetto al nostro stato e rispetto agli stati
dell'Unione Europa di cui la Romania con data certa del 1.01.2007 si troverà
a far parte. Lo stesso assunto è a fondamento della decisione del Tribunale
di Livorno che con sentenza n. 1122 del 15.10.2004 ha ritenuto che per i
cittadini della Romania in guanto stato candidato U.E. . occorre tener conto
che in vista del suo ingresso ha stipulato una serie di negoziati che
regolamentano fra l'altro, la libera circolazione delle persone. I negoziati
proseguono considerato che nell' ottobre 2004 i 25 paesi membri dell' U.E.
hanno firmato il Trattato che adotta la Costituzione europea e l'atto
finale, e i paesi candidati tra i quali la Romania hanno firmato tale atto
finale. Pertanto, se la normativa di cui al D.lgv. 286198 sull'immigrazione
non si applica ai cittadini di stati già membri dell'U.E. (v. Cass. Pen.
Sez. III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi,
stante l'identità di ratio.anche ai cittadini degli stati candidati, il cui
ingresso nell'U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già
una regolamentazione della libera circolazione. Anche la seconda eccezione
proposta dall'istante deve ritenersi fondata nel merito; infatti la
Cassazione in più pronunce ha ribadito che l'art. 13 c. 7 D.lvo 286/98, che
impone all'amministrazione procedente di comunicare all' interessato ogni
atto concernente l'espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui
conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola, "va interpretato, conformemente a quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del 2000, nel senso che la
mancata traduzione nella lingua propria dell'interessato, o in lingua a lui
nota, lede il diritto di difesa, salvo il casi in cui sia dovuta ad
impossibilità preventivamente giustificata". Nel decreto di espulsione
notificato all'istante, depositato in atti, si legge che non è stato
possibile fornire all'interessato una traduzione nella lingua conosciuta per
l'impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo
stesso, ma è evidente che si tratta di una motivazione generica,
risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile. Risulta infatti che
l'istante è stato fermato in data 21.06.05 in *************,mentre il
verbale di notifica del decreto di espulsione è stato redatto alla presenza
dello stesso istante in data 27.06.05, pertanto sei giorni dopo con la
possibilità dunque di reperire un interprete di lingua rumena. Il giudice
può dunque concludere dichiarando la nullità del decreto, avendo
dall'indagine condotta rilevato che le modalità della comunicazione, e
considerate le circostanze della predetta, abbiano inibito la comprensione
del testo necessaria per l'esercizio del diritto di difesa. E' infatti
significativo che la legge imponga la traduzione nella lingua conosciuta
dall'espellendo, 'esplicitando la ratio che è quella di assicurare
comprensione e difesa (Cass. Civ. 7 luglio 2000 n. 9078, e 12 luglio 2000
n.9266). Ancora a sostegno ditale tesi, la Corte Costituzionale ha ribadito
che l'art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966 prevede, come modo d'
essere e strumento della propria identità culturale . ..la garanzia dell'uso
della propria lingua nelle comunicazione ... .nei rapporti con Autorità non
appartenenti alla stessa comunità linguistica (Corte Costituzionale 29
gennaio 1996 n. 15). In ultimo sull'eccezione, svolta dall'istante riguardo
alla carenza di legittimazione del firmatario dell'atto, è fondata in quanto
la difesa svolta dal Dirigente dell'Ufficio è priva dell'apposita delega
necessaria per la costituzione dell'amministrazione in base al principio
secondo il quale l'Autorità che ha emesso l'atto può stare in giudizio
personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, pertanto va
dichiarata la contumacia della Prefettura di Messina. Pér quanto sopra
esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato, considerato lo
stesso illegittimo, per carenza dei presupposti di legge e per carenza di
valutazione degli interessi del cittadino straniero. Quanto alle spese
processuali, considerato che lo straniero è stato ammesso al gratuito
patrocinio a spose dello Stato, si liquidano in complessive Euro 520,00 di
cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 270,00 per onorari oltre 12,50 % per
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. P.Q.M. Visto l'art. 13 del
D.lgs. 286/1998 così come modificato dalla E. 271/2004. Accoglie il ricorso
proposto da ******************** avverso il decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Messina in data 27.06.05, e per l'effetto lo dichiara nullo.
Ammette l'istante al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Liquida le
spese processuali in favore del difensore nominato in complessive Euro
520,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Manda alla
cancelleria per la comunicazione del provvedimento al P.M. |