FINALMENTE L’ATTUAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, DELLA L. 8/8/95, N. 335

Gabriella Greco – Funzionario della Corte dei conti

Con la circolare INPDAP n. 67 del 16/12/2004 dopo ben 10 anni dalla pubblicazione della L. n. 335/95 si è finalmente arrivati al subentro si sensi dell’art. 2, comma 1 nella gestione dei trattamenti pensionistici da parte dell’Ente riguardo al personale delle singole Amministrazioni statali, questo con riferimento ai dipendenti iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall’INPDAP, con esclusione del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Il subentro, come noto, avverrà a decorrere dal 1/10/05 e comporterà il passaggio non solo della liquidazione della pensione, ma bensì di tutti gli istituti pensionistici collegati quali ricongiunzioni, riscatti e computi.

La procedura organizzativa prevede la liquidazione ed il pagamento della pensione in termini definitivi, superando, si spera definitivamente, l’annoso problema dei trattamenti provvisori.

L’applicazione del software prevista dall’INPDAP secondo le istruzioni impartite nelle Circolari n. 34/2003, n. 10/2004 e n. 33/2004, consente la predisposizione dei dati economici e giuridici da parte delle singole Amministrazioni e la loro trasmissione all’Istituto per il provvedimento definitivo, esonerando gli Uffici competenti delle singole Amministrazioni statali da ogni responsabilità per errori di calcolo o di diritto, “…fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.” Sarà comunque cura dell’Ente effettuare i controlli sulla correttezza dei dati trasmessi prima di disporre la relativa determina.

Il passaggio delle competenze all’INPDAP dal 1/10/2005 riguarda anche il personale della Polizia di Stato in quanto si configura, a partire dal 1982, come un’amministrazione civile ad ordinamento speciale (L. n. 121/81). In previsione di quanto sopra e in attuazione del disposto della Circolare n. 67/04, con propria Circolare n. 6 del 23/5/2005 l’Ente ha provveduto a determinare le modalità per il trattamento pensionistico relativo alla Polizia di Stato d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Considerata la notevole massa di lavoro che verrà trasferita dalle singole Amministrazioni pubbliche alle Sedi periferiche INPDAP, si prevede la possibilità di una mobilità del personale qualificato con propria competenza in materia pensionistica dagli Uffici pensioni delle Amministrazioni statali ai ruoli INPDAP; tale passaggio dovrà avvenire a seguito di una formale intesa tra l’Ente e ciascuna amministrazione come indicato al punto 2) e nell’allegato alla Circolare n. 67/04.

Questo accordo sulla mobilità rientra nell’indirizzo di cui alla Circolare del dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia e delle finanze prot. 14115/05/1.2.3.1 dell’11/4/2005, nonché dell’art. 5 del D.L. n. 7/2005 che impongono di dare corso alle procedure di mobilità volontaria prima di attivare nuovi concorsi.

Si supererà, inoltre, la potenziale conflittualità sorta tra l’INPDAP e il Tesoro nell’applicazione degli istituti di cui alla L. n. 355/95, come per i contrasti interpretativi relativi alle pensioni di inabilità di cui all’art. 2, comma 12. Si spera che almeno per una parte del personale dello Stato, con le eccezioni innanzi elencate, si riabbia finalmente l’unitarietà interpretativa perduta anche considerando la delicatezza degli argomenti che vanno ad incidere pesantemente sulla vita dei singoli, oltre, naturalmente, al moltiplicarsi del contenzioso pesante in termini economici sia per i pensionati e sia per lo Stato.

nota

 

 

  • www.inail.it/Normativa/normativa.htm
 
 

 
Cassazione: multe per guida al telefonino? nulle se contestazione e' generica
Vigili scrissero 'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge'


 

La multa inflitta e' nulla se la contestazione a posteriori fornisce
spiegazioni 'generiche'. Ad introdurre una soglia di tolleranza nei
confronti degli italiani che, anche al volante, non riescono a
staccarsi dal cellulare, e' la Corte di Cassazione che ha ribaltato
una sentenza del giudice di pace, cancellando la contravvenzione
inflitta a un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale nel quale si contestava di avere, alcuni mesi prima, "fatto uso durante la guida di telefonino non a viva voce".
Nel verbale, si precisava che la contestazione non era stata
immediata per "l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di
legge". Contestazione troppo "generica" per Piazza Cavour che ha
spiegato come "tale espressione non consente di conoscere la ragione
concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo". La
multa, dunque, va cestinata.
Scrivono i giudici della seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, che "la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del cds ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore". Messo in chiaro questo, precisa che "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entita' dell'addebito puo' trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile". I motivi, poi, "devono essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimita' nell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".

 


 

 

CASSAZIONE, AL TELEFONO MENTRE SI GUIDA: LA MULTA È NULLA SE LA CONTESTAZIONE È GENERICA

I giudici: dal verbale non si capisce la ''ragione concreta'' per cui è stato impossibile ''fermare il veicolo nei modi di legge''

 Alla guida parlando al telefonino? La multa inflitta è nulla se la contestazione a posteriori fornisce spiegazioni 'generiche'. Ad introdurre una soglia di tolleranza nei confronti degli italiani che, anche al volante, non riescono a staccarsi dal cellulare, è la Corte di Cassazione che ha ribaltato una sentenza del giudice di pace, cancellando la contravvenzione inflitta a Francesco P., un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale nel quale si contestava di avere, alcuni mesi prima, ''fatto uso durante la guida di telefonino non a viva voce''. Nel verbale, si precisava che la contestazione non era stata immediata per ''l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge''. Contestazione troppo ''generica'' per piazza Cavour che ha spiegato come ''tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo''. La multa, dunque, va cestinata. Il verbale era stato notificato a Francesco P. dal comune di Roma il 24 aprile del 2001. Si contestava di aver fatto uso del telefonino mentre era alla guida, in data 4 dicembre 2000, e si dichiarava ''l'impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione''. Nulla da eccepire per il giudice di pace della capitale che, il 24 gennaio del 2002, aveva convalidato la multa alla luce del fatto che ''l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento, come previsto dall'art. 384 del Cds''. Francesco P. ha protestato con successo in Cassazione, ottenendo la cancellazione della contravvenzione dalla Seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, nonostante il parere della pubblica accusa di piazza Cavour, che aveva chiesto la bocciatura del ricorso.

 

 

Soggiorno, se la "lucciola" cambia vita è un valido motivo per accoglierla -TAR PIEMONTE, Sezione II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

Annullato un diniego nelle cui motivazioni si evidenziava anche la condotta "morale" della donna. Che pero’ aveva denunciato gli sfruttatori e rischiava ritorsioni (anche contro il figlio) in caso di rimpatrio obbligato

E’ soprattutto la carenza di motivazione a provocare l'annullamento di numerosi provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Carenza cui spesso corrispondono circostanze che, ove esaminate con una particolare attenzione, non avrebbero reso ragionevole il diniego. E’ il caso del rigetto adottato dal Questore di Torino nei confronti di una straniera che aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione sociale. Tra le motivazioni addotte nel diniego veniva segnalato che personale di polizia aveva notato la ricorrente (nel 2002) "mentre era in attesa di clienti con cui prostituirsi", ma anche che la donna risultava "inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara" (nel 1995) "e tuttora valido". Circostanze che, affermava la motivazione, "sono certamente incompatibili con le finalita’ della legge" e dunque tali da giustificare il diniego, atteso anche che non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario" tali da precludere il diniego stesso. Di tutt'altro avviso i giudici amministrativi, non fosse altro che per l'aver la donna denunciato la propria situazione di grave sfruttamento, rendendo dichiarazioni, e rientrando quindi nelle previsioni di "tutela" relative a tali casi. Il provvedimento questorile impugnato, sottolineano i giudici della seconda sezione del Tar Piemonte (che con la sentenza qui leggibile come documento correlato hanno annullato il decreto), risulta non sufficientemente motivato in quanto "non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne e’ scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di rimpatrio, dell'eventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, ne’ si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dal servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, nonche’ dell'adesione dimostrata dalla ricorrente". Quest'ultima, infine, proprio per la sua forma di adesione alla legalita’ e con la denuncia degli sfruttatori poteva andare incontro a gravi ritorsioni, anche nei confronti del figlio, qualora costretta al rimpatrio. Ed e’ ragionevole ritenere tali circostanze come "seri motivi", in particolare di carattere umanitario, per la concessione del permesso. (Diritto & Giustizia)

 

 TAR PIEMONTE, Sezione II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente  

 

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 376/2003, proposto da Xhila Nurie, rappresentata e difesa dall’ avvocato Massimo Pastore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Juvarra, 10;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale e’ domiciliato in c.so Stati Uniti, 45;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento Prot. 830/2002, adottato il 10.10.2002, notificato il 19.12.2202, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale proposta dalla ricorrente;

nonche’ per l’annullamento

- della comunicazione che la straniera non e’ piu’ autorizzata a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica del suddetto provvedimento

ed, ancora, per l’annullamento

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e successivi e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione in data 20/03/2003 n. 345/i/2003, non ottemperata dall’amministrazione;

Vista la successiva ordinanza in data 26/06/2003 n. 706/i/2003 eseguita dall’amministrazione in data 04/07/2003;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 812 del 10/07/2003, con cui e’ stata accolta la richiesta della sospensione dell’esecuzione dell’impugnato decreto questorile;

Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria e comparsi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2004 per la ricorrente, l’avv. Pastore e per l’amministrazione resistente l’avv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002, “ESAMINATI gli atti d’Ufficio dai quali si rileva che la (ricorrente) ha presentato istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari – protezione sociale; TENUTO CONTO del fatto che la straniera in data 16.1.2002 e’ stata notata in orario serale mentre era in attesa di occasionali clienti con cui prostituirsi, come da comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002 e che in data 2.10.2001 e’ stata altresi’ denunciata per false attestazioni sull’identita’; PRESO ATTO che la sopra indicata e’ inosservante al decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido; RITENUTO che tali fatti sono certamente incompatibili con le finalita’ della legge; CONSIDERATO che non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludano l’adozione del presente provvedimento; VISTI …, rigettava”  l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e “Comunica(va) che la straniera non e’ piu’ autorizzata a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica del presente atto”.

Con il gravame in esame, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del citato provvedimento del Questore della provincia di Torino e della comunicazione in esso contenuta, per i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione all’articolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, ancora, dell’articolo 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria.

L’art. 18 citato prevede, al 1° comma, che “quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20/02/1958, n. 75,…, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero e emergano concreti pericoli per la sua incolumita’, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita’, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale”, al 2° comma, che “con la proposta o il parere di cui al co. 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni per il rilascio, con particolare riferimento alla gravita’ ed attualita’ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili”, al 4° comma,  che “il permesso … ha la durata di sei mesi e puo’ essere rinnovato … Esso e’ revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita’ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio” ed, al 5° comma, che “qualora alla scadenza del permesso l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo’ essere ulteriormente prorogato o rinnovato … Il permesso … puo’ essere altresi’ convertito in permesso di soggiorno di studio”.

L’art. 27 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che l’iniziativa della proposta di rilascio di tale tipo di permesso sia dei servizi sociali o delle associazioni che hanno rilevato la situazione di grave sfruttamento ovvero del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale per fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalla detta norma il provvedimento del Questore deve contenere la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla stessa norma e deve essere emesso a seguito dell’acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica ove sia iniziato il procedimento penale e del programma di assistenza e protezione sociale a cui deve avere aderito lo straniero congiuntamente con il responsabile del programma; quest’ultimo, a sua volta deve avere accettato gli impegni relativi al programma.

Senonche’, nella  specie, l’impugnato provvedimento questorile risulta non sufficientemente e articolatamente motivato in quanto non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne e’ scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di rimpatrio, dell’eventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, ne’ si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dal servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, nonche’ dell’adesione dimostrata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, i fatti, ai quali si e’ riferito l’impugnato decreto questorile: a) in ordine alla denuncia della ricorrente “in data 2.10.2004” “per false attestazioni sull’identita’”, essa sarebbe relativa ad un episodio risalente al 1995, accertato in occasione della rilevazione delle impronte digitali cui la ricorrente fu sottoposta allorche’ presento la domanda di permesso di soggiorno in questione, per cui la detta denuncia non potrebbe essere idonea a giustificare l’impugnato decreto questorile; b) in merito al “decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995”, valgono analoghe considerazioni; c) in merito alla “comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002”, concernente l’episodio, all’uopo indicato, anch’essa sarebbe del tutto inidonea a giustificare l’impugnato decreto questorile, per le ragioni all’uopo indicate.

Per quanto riguarda, poi, la considerazione in base alla quale “non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che precludano l’adozione del presente provvedimento”, con tale considerazione il Questore non avrebbe dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della ricorrente ed ai pericoli cui ella ed il suo figlio minore sarebbero potuti andare incontro con un’eventuale rimpatrio a causa di una  ritorsione dei fatti, all’uopo indicati.

Con atto, in data 18 marzo 2003, si e’ costituito in giudizio ilo Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Nella camera di consiglio del 10 luglio 2003, giusta ordinanza di questa sezione n. 812, la domanda cautelare e’ stata accolta.

Nell’odierna udienza il ricorso e’ passato in decisione.

MOTIVI  DELLA  DECISIONE

L’assunto della ricorrente, in base al quale, alla stregua della seguente considerazione, contenuta nell’impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002 “CONSIDERATO che non ricorrono “seri motivi in particolare o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludono l’adozione del presente provvedimento”, il detto Questore non ha dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della stessa   ricorrente ed ai pericoli cui elle ed il suo figlio minore sarebbero potuto andare incontro con un eventuale    rimpatrio a causa di una ritorsione per i fatti, all’uopo indicati, va condiviso.

Ed, infatti, con la detta considerazione non si fa alcun riferimento ad elementi da cui risulti che “non ricorrono” i “motivi”, dianzi indicati, per cui e’ evidente che la stessa considerazione risulta formulata in modo del tutto generico e, come   tale, non e’ idonea a costituire la motivazione del citato decreto questorile.

Ne’, al riguardo, possono essere rilevanti il “fatto” di cui alla “comunicazione del personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002” al fatto che la ricorrente “in data 2.10.2001 e’ stata altresi’ denunciata per false attestazioni sull’identita’” ed il fatto che la ricorrente “e’ inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido”, giacche’ a tali fatti si riferisce l’affermazione, in base alla quale essi “sono certamente incompatibili con le qualita’ della legge”, per cui e’ evidente che essi non sono stati tenuti presenti dal Questore in relazione alla considerazione in questione.

Per quanto sopra, e’ fondata la censura di eccesso di potere per carenza di motivazione, relativamente alla menzionata considerazione e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’ Amministrativa.

Cosi’ deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe         CALVO            Presidente

Ivo                 CORREALE      Referendario

Emanuela         LORIA             Referendario - estensore

Il Presidente L’Estensore

f.to Calvo f.to Loria

Il Direttore Segreteria II Sezione  Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero Legge il 15 aprile 2005

      Il Direttore Segreteria II Sezione

      f.to Ruggiero