FINALMENTE L’ATTUAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, DELLA L. 8/8/95, N. 335
Gabriella Greco – Funzionario della Corte dei conti
Con la circolare INPDAP n. 67 del 16/12/2004 dopo ben 10 anni dalla pubblicazione della L. n. 335/95 si è finalmente arrivati al subentro si sensi dell’art. 2, comma 1 nella gestione dei trattamenti pensionistici da parte dell’Ente riguardo al personale delle singole Amministrazioni statali, questo con riferimento ai dipendenti iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall’INPDAP, con esclusione del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
Il subentro, come noto, avverrà a decorrere dal 1/10/05 e comporterà il passaggio non solo della liquidazione della pensione, ma bensì di tutti gli istituti pensionistici collegati quali ricongiunzioni, riscatti e computi.
La procedura organizzativa prevede la liquidazione ed il pagamento della pensione in termini definitivi, superando, si spera definitivamente, l’annoso problema dei trattamenti provvisori.
L’applicazione del software prevista dall’INPDAP secondo le istruzioni impartite nelle Circolari n. 34/2003, n. 10/2004 e n. 33/2004, consente la predisposizione dei dati economici e giuridici da parte delle singole Amministrazioni e la loro trasmissione all’Istituto per il provvedimento definitivo, esonerando gli Uffici competenti delle singole Amministrazioni statali da ogni responsabilità per errori di calcolo o di diritto, “…fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.” Sarà comunque cura dell’Ente effettuare i controlli sulla correttezza dei dati trasmessi prima di disporre la relativa determina.
Il passaggio delle competenze all’INPDAP dal 1/10/2005 riguarda anche il personale della Polizia di Stato in quanto si configura, a partire dal 1982, come un’amministrazione civile ad ordinamento speciale (L. n. 121/81). In previsione di quanto sopra e in attuazione del disposto della Circolare n. 67/04, con propria Circolare n. 6 del 23/5/2005 l’Ente ha provveduto a determinare le modalità per il trattamento pensionistico relativo alla Polizia di Stato d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Considerata la notevole massa di lavoro che verrà trasferita dalle singole Amministrazioni pubbliche alle Sedi periferiche INPDAP, si prevede la possibilità di una mobilità del personale qualificato con propria competenza in materia pensionistica dagli Uffici pensioni delle Amministrazioni statali ai ruoli INPDAP; tale passaggio dovrà avvenire a seguito di una formale intesa tra l’Ente e ciascuna amministrazione come indicato al punto 2) e nell’allegato alla Circolare n. 67/04.
Questo accordo sulla mobilità rientra nell’indirizzo di cui alla Circolare del dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia e delle finanze prot. 14115/05/1.2.3.1 dell’11/4/2005, nonché dell’art. 5 del D.L. n. 7/2005 che impongono di dare corso alle procedure di mobilità volontaria prima di attivare nuovi concorsi.
Si supererà, inoltre, la potenziale conflittualità sorta tra l’INPDAP e il Tesoro nell’applicazione degli istituti di cui alla L. n. 355/95, come per i contrasti interpretativi relativi alle pensioni di inabilità di cui all’art. 2, comma 12. Si spera che almeno per una parte del personale dello Stato, con le eccezioni innanzi elencate, si riabbia finalmente l’unitarietà interpretativa perduta anche considerando la delicatezza degli argomenti che vanno ad incidere pesantemente sulla vita dei singoli, oltre, naturalmente, al moltiplicarsi del contenzioso pesante in termini economici sia per i pensionati e sia per lo Stato.
nota
La multa inflitta e'
nulla se la contestazione a posteriori fornisce
spiegazioni 'generiche'. Ad introdurre una soglia di tolleranza nei
confronti degli italiani che, anche al volante, non riescono a
staccarsi dal cellulare, e' la Corte di Cassazione che ha ribaltato
una sentenza del giudice di pace, cancellando la contravvenzione
inflitta a un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale
nel quale si contestava di avere, alcuni mesi prima, "fatto uso durante la guida
di telefonino non a viva voce".
Nel verbale, si precisava che la contestazione non era stata
immediata per "l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di
legge". Contestazione troppo "generica" per Piazza Cavour che ha
spiegato come "tale espressione non consente di conoscere la ragione
concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo". La
multa, dunque, va cestinata.
Scrivono i giudici della seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, che "la
contestazione immediata imposta dall'art. 201 del cds ha un rilievo essenziale
per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore". Messo in chiaro
questo, precisa che "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entita'
dell'addebito puo' trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la
rendono impossibile". I motivi, poi, "devono essere espressamente indicati nel
verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimita' nell'accertamento e degli
atti successivi del procedimento".
CASSAZIONE, AL TELEFONO MENTRE SI GUIDA: LA MULTA È NULLA SE LA CONTESTAZIONE È GENERICA |
I giudici: dal verbale non si capisce la ''ragione concreta'' per cui è stato impossibile ''fermare il veicolo nei modi di legge'' |
![]() Alla guida parlando al telefonino? La multa inflitta è nulla se la contestazione a posteriori fornisce spiegazioni 'generiche'. Ad introdurre una soglia di tolleranza nei confronti degli italiani che, anche al volante, non riescono a staccarsi dal cellulare, è la Corte di Cassazione che ha ribaltato una sentenza del giudice di pace, cancellando la contravvenzione inflitta a Francesco P., un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale nel quale si contestava di avere, alcuni mesi prima, ''fatto uso durante la guida di telefonino non a viva voce''. Nel verbale, si precisava che la contestazione non era stata immediata per ''l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge''. Contestazione troppo ''generica'' per piazza Cavour che ha spiegato come ''tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo''. La multa, dunque, va cestinata. Il verbale era stato notificato a Francesco P. dal comune di Roma il 24 aprile del 2001. Si contestava di aver fatto uso del telefonino mentre era alla guida, in data 4 dicembre 2000, e si dichiarava ''l'impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione''. Nulla da eccepire per il giudice di pace della capitale che, il 24 gennaio del 2002, aveva convalidato la multa alla luce del fatto che ''l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento, come previsto dall'art. 384 del Cds''. Francesco P. ha protestato con successo in Cassazione, ottenendo la cancellazione della contravvenzione dalla Seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, nonostante il parere della pubblica accusa di piazza Cavour, che aveva chiesto la bocciatura del ricorso. |
Soggiorno, se la "lucciola" cambia vita è un valido motivo per accoglierla -TAR PIEMONTE, Sezione II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005
Annullato un diniego nelle cui
motivazioni si evidenziava anche la condotta "morale" della donna. Che
pero’ aveva denunciato gli sfruttatori e rischiava ritorsioni (anche
contro il figlio) in caso di rimpatrio obbligato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Violazione di legge in relazione all’articolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, ancora, dell’articolo 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria. Il Presidente L’Estensore
f.to Ruggiero Legge il 15 aprile
2005
Il Direttore Segreteria II
Sezione
f.to Ruggiero
|