Per la determinazione
del risarcimento del danno biologico non è obbligatorio fare ricorso
alle tabelle in uso presso alcuni uffici giudiziari – Il danno temporaneo
può essere liquidato insieme a quello permanente –Per la
quantificazione del risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore
per mancato rispetto, da parte dell’impresa, degli obblighi di tutela
previsti dall’art. 2087 cod. civ. non è obbligatorio fare ricorso alle
tabelle in uso presso alcuni uffici giudiziari. Tali tabelle non rientrano
nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all’art. 115, secondo
comma, cod. proc. civ., né sono canonizzate in norme di diritto,
appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice. Il danno
biologico temporaneo può essere liquidato insieme a quello permanente, non
esistendo alcuna norma che imponga di differenziare le relative voci
(Cassazione Sezione Lavoro n. 6586 del 29 marzo 2005, Pres. Senese, Rel.
Filadoro).
L'attività degli
ausiliari del traffico deve essere limitata alle aree in concessione -
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 7336 del 07/04/2005
pi
Nuovo altola’ della
Cassazione - dopo quello del 1998 sugli ausiliari del traffico -
all'abuso del "potere di multa" da parte dei "vigilini" privati.
Gli ausiliari della sosta - ossia i dipendenti di societa’ private che
hanno ricevuto dai Comuni, in concessione, le aree di parcheggio a
pagamento - non possono piu’, infatti, fare le multe ai motorini, alle
moto e agli scooter posteggiati sui marciapiedi "limitrofi" ai
parcheggi in fascia blu. Il parere e’ espresso dalla Prima sezione
civile della Cassazione con la sentenza 7336, depositata il sette
aprile.
Con questa decisione ha ottenuto ragione il ricorso di un motociclista
fiorentino che sosteneva che il personale di tali imprese private -
assunto per controllare la circolazione nelle aree urbane con ticket
orario - non ha alcun potere di accertamento di violazioni, al codice
della strada, avvenute sui marciapiedi.
In particolare, la Prima sezione, ha accolto il reclamo presentato da
Piero P. contro il Comune di Firenze, rappresentato dal sindaco
Leonardo Domenici. Il motociclista fiorentino, multato dal personale
della "Societa’ Firenze Parcheggi" per aver lasciato la moto sul
marciapiede di via Benedetto Varchi, si era rivolto al Giudice di Pace
dicendo "che l'infrazione non poteva essere accertata dai dipendenti
della succitata societa’". Il Comune di Firenze resisteva in giudizio.
La sanzione venne confermata: per il giudice di merito gli ausiliari
della sosta potevano fare le multe ai motorini sui marciapiedi
limitrofi ai parcheggi a pagamento.
La Cassazione, pero’, non ha assolutamente condiviso tale punto di
vista e ha spiegato che gli ausiliari della sosta non possono fare
queste multe, a meno che il marciapiede non sia compreso tra le fasce
blu o sia una zona di transito per i veicoli in sosta a pagamento.
Questi, tuttavia, sono casi eccezionali perche’ il marciapiede -
ricorda la stessa Cassazione con un'ampia rassegna, sul tema, di
circolari del Ministero dell'Interno - "e’ quella parte della strada
esterna alla carreggiata, rialzata e destinata ai pedoni". In
proposito i supremi giudici affermano che "la violazione del divieto
di sosta sul marciapiede puo’ essere accertata dal personale in esame,
esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta
sul marciapiede o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area
oggetto della concessione, oppure, eccezionalmente, se vi possano
accedere i veicoli".
Se tutte queste condizioni non si verificano - aggiunge Piazza Cavour
- "il marciapiede non deve essere considerata una zona destinata alla
sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo
all'area oggetto della concessione, non puo’ costituire una superficie
utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la
fruizione del parcheggio". Pertanto - conclude la Suprema corte - solo
i vigili urbani possono fare le multe ai ciclomotori posteggiati sui
marciapiedi, mentre i dipendenti degli autoparking non hanno le carte
in regola per fare questo tipo di contravvenzioni.
Con riferimento agli ausiliari della sosta, gli "ermellini" spiegano
che il loro "potere" deve "ritenersi limitato all'accertamento delle
sole violazioni in materia di sosta che interessano l'area oggetto
della concessione". "La ratio dell'attribuzione di questi poteri -
prosegue ancora la sentenza 7336 - e’ individuata nell'esigenza di
garantire la piena funzionalita’ del parcheggio", ma, in generale, le
norme che conferiscono poteri a soggetti "estranei all'apparato della
pubblica amministrazione" devono ritenersi di "stretta
interpretazione". E una lettura rigorosa delle norme che hanno
conferito poteri di accertamento anche a chi non e’ pubblico ufficiale
- dotando i suoi atti di fede pubblica - non ammette l'inclusione del
marciapiede nell'area di ingerenza dei 'vigili privati'.
Alla stregua di questo orientamento la Cassazione ha annullato con
rinvio, al Giudice di pace di Firenze, in persona di un altro
magistrato, la multa inflitta al centauro fiorentino. Ora il giudice
designato dovra’ attenersi alle indicazioni di Piazza Cavour e
stracciare la multa se il marciapiede di Via Varchi - come la maggior
parte dei marciapiedi - era riservato solo ai pedoni e non alle
macchine.
Anche il rappresentante della Procura del 'Palazzaccio', Antonio
Martone, si era espresso per l'accoglimento del reclamo. |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 7 aprile 2005 n. 7336
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.P. proponeva opposizione innanzi al GdP di Firenze avverso il
verbale di accertamento della violazione dell’articolo 158 Cds, redatto
a suo carico dal personale della “società Firenze parcheggi” (infra,
società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un
marciapiede sito in Via Benedetto Varchi, in Firenze.
Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l’infrazione
contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della
succitata società.
Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell’opposizione e ne
chiedeva il rigetto.
Il GdP di Firenze, con sentenza dell’8/15 gennaio 2001, rigettava
l’opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del
giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.P., affidato
a due motivi, illustrati con memoria depositata ex articolo 378 Cpc; ha
resistito con controricorso il comune di Firenze, in persona del
direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex
articolo 372, comma 2, Cpc, atto di ratifica del Sindaco pro-tempore,
con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di
un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente
designati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia
“violazione e falsa applicazione degli articoli 17 comma 132, legge
127/97, dell’articolo 68 della legge 488/99 e dell’articolo 158 Cds”,
nonché “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un
punto decisivo della controversia”.
P.P. sostiene che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, stabilisce che
“i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a
dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione”, mentre l’articolo 68,
comma 3, legge 488/99 ha disposto che “al personale di cui al comma 132
… dell’articolo 17 della legge 127/97, può essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2
dell’articolo 158 del D.Lgs 285/92”.
A suo avviso, il GdP ha erroneamente applicato queste norme al caso di
specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un
marciapiede e non nell’area oggetto della concessione comunale. Inoltre,
la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra
indicante l’area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il
motoveicolo neppure impediva l’accesso o l’uscita da queste aree, sicchè
l’infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale
dipendente della società.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente
rigettato l’opposizione, ritenendo che la circolare del ministero
dell’Interno 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di
accertamento, della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe
a quella oggetto della concessione e che il sindaco di Firenze, con
ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al
personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione
prevista dall’articolo 158, lett.h), D.Lgs 285/92, che appunto sanziona
la sosta sui marciapiedi.
Il P. sostiene che i succitati atti non possono modificare la legge e,
in ogni caso, non può essere considerata “area limitrofa” a quella
oggetto della concessione il marciapiede anche perché, come ammette il
comune di Firenze, l’estensione del potere di accertamento delle
infrazioni anche a queste aree è stata giustificata dalla necessità di
potere “compiere tutte le manovre utili alla concreta fruizione del
parcheggio in concessione”, con la conseguenza che il marciapiede non
può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto,
l’opposizione avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l’accertamento
dell’infrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da
personale non abilitato.
2- I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e
logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
In linea preliminare, va osservato che, in riferimento al comune di
Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da parte del
sindaco pro-tempore, ed anche della delibera della Gm di autorizzazione
alla proposizione del controricorso, permettono di ritenere ininfluente
la questione, altrimenti da esaminare, dell’ammissibilità del
conferimento della procura alle liti da parte di un dirigente comunale,
quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui
argomentazioni il collegio ha tenuto conto.
Nel merito, va osservato che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, ha
stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.
L’articolo 68, comma 1, legge 488/99, ha successivamente chiarito che “i
commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 127/97, si interpretano nel
senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera
e), dell’articolo 12 del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, i
poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione
del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e
2700 Cc” (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni,
“con gli effetti di cui all’articolo 2700 Cc, sono svolte solo da
personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento
dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle
categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della
citata legge 127/97” (comma 2), disponendo, altresì, che a detto
personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la
rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere
b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del D.Lgs
285/92” (comma 3).
2.1- Le norme non sono state esaminate da questa Corte in riferimento
alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad
oggetto il verbale redatto nell’ambito della competenza puntualmente
assegnata all’ausiliare del traffico (Cassazione, 18150/02), ovvero sono
anteriori all’emanazione dell’articolo 68, ult.cit. (Cassazione,
11949/99, che peraltro riguardava un caso di mera collaborazione
dell’ausiliare con i vigili urbani).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che
determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte
anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da
parte della Pa, in relazione al servizio svolto, in considerazione
“della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi”
specie nei centri urbani (Corte costituzionale, ordinanza 157/01).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (articolo 68, cit.)
ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l’efficacia
probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc.
L’articolo 17, comma 132, cit, tenuto conto della rilevanza delle
funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato
della Pa e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono
ordinariamente attribuite (articolo 12, Cds), sono legittimati
all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni
del Cds sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di
stretta interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per
queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni
riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente
alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa
strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei
parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema
del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal
senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma
esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 158, comma 2, lett. b),
c) e d) (articolo 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di
accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi
riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente
indicati.
Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in
quello previsto dall’articolo 158, comma 2, lett. b) Cds, la violazione
pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e, perciò, giustifica la
attribuzione dei compiti in esame.
2.2- Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i quali sono
stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accertamento al personale
in questione si è dimostrato consapevole il ministero dell’Interno, che
costituisce l’autorità amministrativa di vertice titolare del potere di
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati
(articolo 11, comma 3 Cds).
Il ministero dell’Interno, con due circolari, alle quali può farsi
riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle norme
in esame, nell’immediatezza dell’emanazione della norma del 1997 ha
ritenuto che al personale dipendente dalle società di gestione dei
parcheggi – che è quello solo che interessa nella presente fattispecie –
“è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile
essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 7,
comma 15, e all’articolo 157, commi 5,6 e 8, del Cds, commesse in aree
comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta
comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta
sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una
somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste
al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.),
immediatamente limitrofe a esse e che costituiscono lo spazio minimo
indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in
concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali
zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di
accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta
vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada”
(§1.a della circolare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/110/26).
Il ministero dell’Interno, successivamente, ha avuto cura di precisare
che “il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha
possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata
anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a
condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per
compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del
parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò,
potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante
all’area in concessione alla società da cui dipendono” (§A della
circolare 17 agosto 1998 n. 300/a/55042/110/26).
2.3- Nel quadro di queste norme e di questi principi, va affermato che
il potere di accertamento delle infrazioni in esame da parte del
personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi richiede:
a) che l’area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal
comune alla società ex articolo 7, comma 8, Cds; b) che i dipendenti
della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione siano
stati designati con le modalità sopra precisate.
Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i suddetti
presupposti, deve ritenersi limitato all’accertamento delle sole
violazioni in materia di sosta che interessano l’area oggetto della
concessione (in particolare delle violazioni dell’articolo 7, comma 15,
157, commi 5, 6 ed 8), giusta l’espressa previsione dell’articolo 17,
comma 132, legge 127/97. La ratio dell’attribuzione di questi compiti –
individuata nell’esigenza di garantire la piena funzionalità del
parcheggio – e, soprattutto, la considerazione che al personale in
questione è stato attribuito anche il potere di rimuovere dei veicoli
che impediscano di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
ovvero di spostare i veicoli in sosta (articolo 68, comma 3, legge
488/99), permette inoltre di ritenere che la funzione di accertamento
comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle aree
immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione, ma
esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini precisati, la
funzionalità del parcheggio. Soltanto in presenza di detti presupposti
del personale in questione ha il potere di accertare l’infrazione,
redigendo un verbale di accertamento dell’infrazione, redigendo un
verbale di accertamento dell’infrazione che fa piena prova, ex
articoli 2699 e 2770, Cc, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti
attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del
documento ed alle dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il
documento non può avere l’efficacia stabilita dell’articolo 68, comma 2,
legge 488/99 e fondare ex se l’irrogazione della sanzione
amministrativa.
Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della
società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed
accertamento delle violazioni in materia di sosta entro i limiti
spaziali così identificati, e cioè con esclusivo riferimento all’area
oggetto della concessione,comprendendo queste funzioni l’area a questa
limitrofa, purchè sussistano le condizioni sopra indicate. Pertanto, il
provvedimento che attribuisca le funzioni in esame al di fuori ed oltre
detti limiti deve ritenersi in contrasto con le succitate norme e,
perciò, illegittimo e suscettibile di disapplicazione.
Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che, poiché, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, n.33 Cds, il “marciapiede” è quella “parte
della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata
e protetta, destinata ai pedoni”, in relazione alla quale sono vietate
la fermata e la sosta, “salvo diversa segnalazione” (articolo 158, comma
1, lettera h), Cds), la violazione del divieto di sosta sul marciapiede
può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la
natura e gli effetti si cui all’articolo 68, cit., esclusivamente nel
caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia
eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso
che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo
stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli. Se ciò non accada,
il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta ed alla
circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all’area
oggetto della concessione, non può costituire una superficie
utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la
fruizione del parcheggio.
La sentenza impugnata non ha correttamente applicato questi principi.
Il GdP, interpretando inesattamente le norme sopra richiamate, ma anche
la circolare ministeriale sopra indicata, ha infatti ritenuto che il
potere di accertamento sia esteso alla violazione del divieto di sosta
sui marciapiedi, “in quanto deve essere in esse consentito il compimento
di tutte le manovre utili alla concreta fruizione dei parcheggi in
concessione”, ritenendo, erroneamente, che il sindaco possa
legittimamente estendere i compiti di prevenzione ed accertamento oltre
i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare, in
concreto se, in riferimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga
dell’articolo 158, comma 1, lettera h) Cds, nei termini sopra precisati,
ovvero, in presenza di questa deroga, fosse compreso nella superficie
oggetto della concessione, costituendo queste condizioni imprescindibili
per la legittimità dell’accertamento, poiché, diversamente, non essendo
il marciapiede destinato alla sosta, e neppure alla circolazione, la
violazione del divieto di sosta che li concerne non può essere accertata
dal personale in questione, mediante la redazione di un verbale che ha
l’efficacia di cui all’articolo 68, cit.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con
rinvio della causa al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato,
che provvederà al riesame della controversia, provvedendo altresì sulle
spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le
spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 22 febbraio il 22 febbraio 2005.
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2005
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