L’indennità di malattia deve
essere corrisposta al lavoratore in caso di ritardato invio del
certificato medico per seri motivi – Che devono essere da lui provati –
Il diritto del lavoratore all’indennità di malattia è condizionato
all’adempimento dell’onere di invio all’INPS del certificato medico entro
il termine perentorio di due giorni dal suo rilascio. L’omesso o ritardato
invio dà luogo a perdita dell’indennità in tutto o limitatamente ai giorni
di ritardo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 1988 ha
ritenuto peraltro che “è eccessivamente gravoso e vessatorio l’onere
dell’invio del certificato medico all’INPS entro il termine di due giorni,
classificato come perentorio, senza consentire al lavoratore ammalato di
addurre, a giustificazione dell’eventuale ritardo nell’inoltro, un serio
ed apprezzabile motivo, da provarsi dallo stesso lavoratore, sia pure
rigorosamente.”
Per potere affermare il diritto del lavoratore all’indennità
di malattia anche in caso di ritardato invio del certificato medico
all’INPS, il giudice del merito deve adeguatamente motivare l’accertamento
di un serio e apprezzabile motivo che possa avere giustificato tale
ritardo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16627 dell’8 agosto 2005, Pres.
Mileo, Rel. Figurelli).
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