Nuove disposizioni in materia di beni confiscati alla malavita |
Vari progetti di legge tendono a modificare la legge
n. 575 del 1965 in materia di utilizzo e destinazione dei beni
confiscati alla malavita. L'atto senato n. 2140, di prossima
discussione, favorisce la possibilità di risolvere l'annoso problema
della cronica carenza di caserme per le forze dell'ordine sul
territorio. |
Opposizione al Giudice di Pace: 30 o 60 giorni ?
Il dilemma sembrava quasi definitivamente risolto con la
sentenza della Corte di Cassazione sez. III civ., 29 settembre 1999, n.
10768, sancendo una sorta di equilibrio nel meccanismo del sistema
sanzionatorio in materia di violazioni al codice della strada.
In definitiva, al fine di "realizzare in maniera più compiuta la tutela
giurisdizionale", si parificava il termine di 60 giorni per proporre ricorso
alla competente Prefettura, proporre opposizione all'Autorità giudiziaria, e
per ammettere il pagamento in misura ridotta.
A fronte di una giurisprudenza ormai costante circa la duplice possibilità
di tutela da parte del trasgressore :
ricorso al
prefetto, nei modi indicati dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
oppure opposizione contro il verbale di accertata violazione nei modi
indicati dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, continua invece
il dilemma circa il termine di impugnazione del verbale all'Autorità
giudiziaria competente. (Giudice di Pace)
Un'ordinanza del 21 maggio 2001 del Giudice di Pace di Torino smentisce
infatti la Cassazione ribadendo il termine di 30 giorni.
Una cosa è invece certa, sarà comunque il Giudice di merito a dichiarare
inammissibile o rimettere in termini il ricorso considerato nella
circostanza tardivo.
Sentenza della Corte di Cassazione sez. III civ., 29 settembre 1999, n. 10768
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso
proposto da:
ANDRETTA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo
studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende, con procura
speciale del dott. Notaio Luca Sabbadini Fano 5-1-1998
Repertorio n. 1.646;
- ricorrente -
contro
PREFETTO TERNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
avverso il
provvedimento del Pretore di TERNI, depositato il 06-11-97; RG. 1184-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-03-99
dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato DIEGO GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo
NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Carmine Andretta, con ricorso del 6 novembre 1997 rivolto al pretore di Terni, ha proposto opposizione contro il verbale della polizia stradale di Perugia, con il quale gli erano state contestate infrazioni al codice stradale, ed ha eccepito, tra l'altro, che il verbale era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni stabilito per legge.
2. Il pretore, con ordinanza del 6 novembre 1997, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, fondando la decisione sulle ragioni che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione e che l'atto di contestazione della contravvenzione non era immediatamente impugnabile davanti all'autorità giudiziaria.
3. Carmine Andretta ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Prefetto di Terni.
DIRITTO
1. Il primo
motivo del ricorso è rivolto contro la dichiarazione di inammissibilità
dell'opposizione per la ragione che l'opposizione era stata proposta oltre
il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di
contravvenzione.
Il pretore ha ritenuto che l'impugnativa diretta del verbale di
contestazione di illecito amministrativo davanti all'autorità giudiziaria
deve essere svolta mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria del
giudice nel termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di
contestazione e che tale termine era scaduto.
Il ricorrente sostiene che il termine di trenta giorni indicato dal pretore
si riferisce al verbale esecutivo e che per l'impugnativa del verbale di
contravvenzione da lui proposta è stabilito il maggior termine di sessanta
giorni: primo motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 203
d.legs. n. 285 del 1992.
Con il secondo motivo del ricorso è censurato il capo della decisione con il
quale è stato dichiarato che il verbale di contravvenzione oggetto del
ricorso non è direttamente impugnabile con l'opposizione in sede giudiziale:
censura di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.
23 della legge 689 del 1981, all'art. 203 del nuovo codice della strada ed
all'art. 1 del dl. n. 270 del 1996. Il primo motivo è fondato secondo quanto
si dirà.
2. In materia di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada la
Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 203
del codice della strada, ha ritenuto, con "interpretazione adeguatrice" alla
disposizione contenuta nell'art. 24 della Costituzione, che il previo
ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento della
contravvenzione è facoltativo e non condiziona l'impugnazione in via
giurisdizionale.
La Corte ha soggiunto che "mancando una specifica disciplina circa i termini
e le modalità da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria ...
spetta al giudice dinanzi al quale l'azione è proposta di verificare, alla
stregua del diritto vigente, il quomodo ed il quando della sua esperibilità,
affinchè la tutela risulti assicurata nella sua pienezza": sent. 23 giugno
1994 n. 255, seguita dalle decisioni n. 311 del 1994, n. 315 del 1995 e 437
del 1995.
La giurisprudenza di questa Corte ha ricavato da queste pronunce il
principio che nella materia il contravventore ha la possibilità di esperire
il ricorso al prefetto, nei modi indicati dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, oppure di proporre opposizione contro il verbale di
contravvenzione nei modi indicati dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689: ss.uu. 1 luglio 1997, n. 5897.
La stessa giurisprudenza ha ritenuto che il contravventore può proporre
opposizione anche contro il verbale di accertamento dell'infrazione perché
la mancanza dell'ordinanza ingiunzione lo ha privato del rimedio attribuito
dalla legge e che tale momento di garanzia deve essere recuperato a livello
di verbale di contravvenzione al codice della strada: ss.uu. 10 gennaio
1992, n. 190; 23 novembre 1995, n. 12107; 21 agosto 1998, n. 8310; 7
novembre 1998, n. 11244; 20 gennaio 1999 n. 482; 22 gennaio 1999, n. 574. La
soluzione è condivisibile, in quanto riconosce il dispiegarsi del diritto di
difesa giurisdizionale che, diversamente, risulterebbe ingiustificatamente
limitato.
3. Si pone a questo punto il problema, che deve essere risolto con efficacia decisoria in questo giudizio, del termine (perentorio) entro il quale deve essere proposta l'opposizione giudiziale contro il verbale di accertamento della contravvenzione.
3.1. La tesi,
secondo la quale il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del
verbale di accertamento della contravvenzione, seguita da una parte della
giurisprudenza di merito e da Cass. 20 gennaio 1999 n. 482, aveva un
riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270; il decreto,
tuttavia, non è stato convertito in legge, nè riproposto ed ha perduto ogni
efficacia sin dall'inizio. Da questo primo punto di vista non è, quindi,
condivisibile.
Essa, inoltre, presenta l'inconveniente di interferire con il termine per il
pagamento in misura ridotta indicato dall'art. 202 del codice della strada,
che è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della
violazione ed estingue l'azione amministrativa e di determinare una
preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di
sessanta giorni, per proporre il ricorso al prefetto indicato dal successivo
art. 203.
3.2. Si deve
quindi ritenere che l'opposizione contro il verbale di contravvenzione al
codice della strada deve essere determinato in sessanta giorni dalla
contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di questo atto.
Discende da ciò che, nel termine di sessanta giorni prima indicato, il
sistema vigente offre al contravventore un ventaglio di possibilità:
pagamento in misura ridotta della contravvenzione; proposizione del ricorso
al prefetto; proposizione dell'opposizione davanti all'autorità giudiziaria.
La soluzione indicata è da preferire all'altra anche perchè consente i
seguenti vantaggi: - realizzare nella maniera più compiuta la tutela
giurisdizionale; - non porre nel nulla la tutela amministrativa che sarebbe
preclusa dalla proposizione di quella giudiziaria; - non vanificare la
stessa tutela giudiziaria per avvenuto pagamento in misura ridotta.
4.1. Da queste premesse discende che, nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti al pretore, l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione: artt. 22, primo comma, e 23, primo comma della legge 689 del 1981.
4.2. L'obbiezione che il termine predetto possa decorrere dalla data in cui il verbale di contravvenzione sia diventato esecutivo non è condivisibile. Il terzo comma del citato art. 23 dispone che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso (al prefetto) e non sia avvenuto il pagamento ..., il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 698, costituisce titolo esecutivo ...". Come risulta testualmente, la norma pone l'esecutività del verbale di contestazione come conseguenza della mancata opposizione all'ingiunzione, ma non sposta in avanti il termine per la proposizione di questa.
5.
Conclusivamente la sentenza impugnata, la quale non si è attenuta ai
principi prima indicati deve essere cassata con rinvio. La decisione
comprende l'esame del secondo motivo del ricorso il quale, come risulta
dalla motivazione che precede, è rigettato. 6. Il rinvio della causa deve
essere disposto al tribunale di Terni.
Infatti, ai sensi dell'art. 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.
51, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188 e non
ulteriormente emendato nella materia che qui interessa dal recente d.l. 24
maggio 1999 n. 145, il giorno 2 giugno 1999 sono divenute efficaci le
seguenti norme: - l'art. 1 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 citato, il
quale ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, fatta salva
l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti; - l'art. 49
di detto decreto, il quale ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura
civile contenente disposizioni sulla competenza del pretore; - il successivo
art. 50, il quale ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura,
disponendo che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di
competenza di altro giudice.
La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al
giudice del rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese di questo giudizio al tribunale di Terni.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Ugo Sergio Auteri
Corte di Cassazione sez. I Civile - Sentenza 28 agosto 2001 n.11293
Autovelox
Non costituisce obbligo imprescindibile la contestazione immediata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA n.11293/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.10.1997 M. D. proponeva opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione emessa dal Prefetto di La Spezia, con la quale gli si chiedeva
il pagamento della somma di £ 432.000, a titolo di sanzione amministrativa,
per avere violato il disposto dell'art.142/8 del c.d.s..
Assumeva l'opponente che la contestazione era illegittima in quanto fondata
solo sulle risultanze fotografiche che possono costituire supporto alle
attività di controllo ma non le possono sostituire; in quanto non si era
proceduto alla contestazione personale immediata dell'infrazione e vi era
una situazione di incertezza in ordine alle modalità del rilievo.
Con sentenza in data 22.12.1998 il Pretore di La Spezia accoglieva il
ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato su
unico, articolato motivo, il Prefetto di La Spezia.
Non svolge attività difensiva M. D..
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.142 commi 9 e 1, 200 e
201 del c.d.s. nonché dell'art.184 del reg. al c.d.s..
Con la prima doglianza lamenta che il Pretore ha annullato l'ordinanza
ingiunzione sull'assunto che:
a) la contestazione non era stata immediatamente effettuata;
b) la fotografia rilasciata dall'autovelox non costituiva prova sufficiente
della velocità tenuta dall'autoveicolo;
c) sussistevano dubbi in ordine all'installazione ed al funzionamento
dell'apparecchio rilevatore.
L'assunto del Pretore è errato in quanto:
1) la velocità del veicolo è stata rilevata con apparecchiatura omologata;
2) non costituisce obbligo imprescindibile la contestazione immediata
dell'infrazione;
3) nella specie inoltre fermare il veicolo lanciato a forte velocità avrebbe
potuto costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Invero riguardo alla prima censura si osserva che questa Corte Suprema ha
più volte precisato che le rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio
autovelox, appartenente a tipo debitamente omologato, sono sufficienti a
costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che
incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato i
dati.
Nella specie non è dedotto che sia emerso nel giudizio di merito l'esistenza
di elementi che influendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio
rilevatore ne abbiano alterato i dati.
Pertanto erronea deve ritenersi l'affermazione del Pretore secondo la quale
la sola fotografia, non suffragata da convincenti dichiarazioni dei
verbalizzanti, relative al perfetto funzionamento dell'apparecchio ed alla
sua regolare installazione non sarebbe sufficiente a fornire la prova
dell'infrazione, posto che è vero l'esatto contrario, essendo la fotografia
sufficiente a fornire la prova dell'illecito mentre resta a carico
dell'opponente l'onere di provare l'esistenza in concreto delle indicate
anomalie.
In riferimento alla seconda doglianza si osserva che effettivamente non
costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla
contestazione immediata della contravvenzione.
Invero al'art.384 del reg. al c.d.s. stabilisce al primo comma lettera e)
che la contestazione dell'infrazione possa essere differita allorché la
rilevazione dell'infrazione sia stata effettuata con apparecchi che
consentono la determinazione della velocità in tempi successivi, come
avvenuto nella specie.
Anche la seconda censura va quindi accolta.
Assorbita deve ritenersi la terza censura che, peraltro, comporterebbe
un'indagine in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va quindi accolto, l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio
e, giudicando nel merito ex art.384 c.p.c., l'opposizione proposta avverso
l'ordinanza ingiunzione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in
relazione al giudizio di legittimità.
Nulla al contrario è dovuto per il giudizio di merito essendo stata la
Prefettura rappresentata in quel giudizio da proprio funzionario per cui non
sono dovuti i diritti e gli onorari di avvocato ed il rimborso forfettario
delle spese di organizzazione generale, mentre per le spese vive la P.A. non
ha presentato apposita nota delle spese sostenute.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata
sentenza e giudicando ex art.384 c.p.c. respinge l'opposizione proposta
avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di La Spezia; condanna M. D. al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 600.000 per
onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della
Prima Sezione Civile, in data 3 maggio 2001.
Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2001.