NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE Ai fini della liquidazione in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel.Lupi)
             Giuseppina A., dipendente dalla s.r.l. Bruno B. ha svolto, sino al gennaio 1998, le mansioni di dirigente preposta al settore amministrativo, con ampi poteri di rappresentanza dell'azienda.
             In seguito a contrasti con la dirigente, l'azienda ha assunto come direttore amministrativo Mario S. e gli ha affidato i compiti in precedenza svolti da Giuseppina A. che è stata collocata in sottordine al nuovo arrivato con mansioni impiegatizie limitate alle procedure per la certificazione Iso. Giuseppina A. ha chiesto al Tribunale di Torino la condanna dell'azienda al risarcimento del danno per la dequalificazione inflittale. Il Tribunale ha accolto la domanda determinando il risarcimento, equitativamente, in misura del 70% della retribuzione della lavoratrice per il periodo in cui si era verificata la dequalificazione.
            L'azienda ha proposto appello sostenendo tra l'altro che l'assunzione di un nuovo dirigente amministrativo rientrava nell'autonomia imprenditoriale garantita dall'art. 41 Cost. e che la quantificazione del risarcimento era stata eccessiva e avrebbe dovuto essere ridotta al 50% della retribuzione. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, osservando, tra l'altro, che la determinazione del risarcimento in misura del 70% della retribuzione era giustificata in considerazione della gravità della dequalificazione, del ruolo apicale in precedenza occupato dalla lavoratrice e del carattere ritorsivo del demansionamento.
            L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso, osservando che il demansionamento non può essere giustificato con la libertà di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la determinazione del risarcimento con riferimento alla gravità della dequalificazione in relazione all'anzianità di servizio, al ruolo apicale ricoperto dalla lavoratrice e al carattere ritorsivo del demansionamento

 
L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E' SOLTANTO EVENTUALE Se ne può escludere l'esistenza solo se, in presenza di un'infrazione, esso non si sia verificato (Cassazione Sezione Lavoro n. 4280 del 1 marzo 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Lupi)
             Candida C. ha lavorato come insegnante per l'impresa Nuovo Sistema Lazio, tre giorni per settimana, in base a un formale contratto di collaborazione autonoma; il compenso era determinato in relazione alle ore di lavoro. Cessato il rapporto, l'insegnante ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare che ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e di condannare l'azienda al pagamento di differenze di retribuzione e di t.f.r. in base al contratto collettivo di categoria. 
             Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata ribaltata dalla Corte d'Appello di Roma che ha accertato la subordinazione ed ha condannato l'azienda al pagamento delle somme richieste. La Corte ha motivato la sua decisione ravvisando la subordinazione nei seguenti elementi: continuità, predeterminazione specifica dei compiti assegnati al lavoratore, dei giorni e dell'orario di lavoro, controllo periodico sull'attività svolta, retribuzione sostanzialmente invariata nell'arco di ciascun mese.
            L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'Appello era incorsa in difetto di motivazione e violazione di legge per non avere considerato che nella fattispecie mancava la prova del continuo assoggettamento al potere datoriale e dell'esercizio del potere disciplinare. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4280 del 1 marzo 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso.
            Non è requisito della subordinazione - ha affermato la Corte - il controllo della prestazione momento per momento, soprattutto quando, come nella specie, le mansioni del lavoratore sono costituite da una prestazione di natura professionale. Quanto all'esercizio del potere disciplinare - ha osservato la Corte - esso è solo eventuale e il ricorrente non indica un caso in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato detto potere.
 

L'ERRORE DI FATTO CHE GIUSTIFICA LA REVOCAZIONE DI UNA SENTENZA DI CASSAZIONE DEVE PRESENTARE I CARATTERI DELLA EVIDENZA E DELLA OBIETTIVITA' In base all'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4565 del 3 marzo 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Lamorgese)
            Secondo la consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre (con affermazione esplicita o implicita) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e documenti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sui cui il giudice si sia pronunciato. L'errore di fatto deve anche presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, per cui non è ammissibile il rimedio della revocazione per errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano per essere apprezzati lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche ovvero per errori che non siano decisivi in sé stessi, ma che debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa ovvero che non consistano in un vizio di assunzione del fatto tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso, ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi da ignoranza di atti e documenti di causa bensì dall'erronea interpretazione di essi.

La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del dipendente è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore – Ovvero di eventi non connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa - La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non sia connessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. Il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del sinistro non esclude il nesso di causalità tra la condotta illecita positiva o omissiva del datore di lavoro e l’evento danno all’integrità fisica del lavoratore e non elimina, perciò, la responsabilità del datore medesimo, ma ne riduce soltanto la quantificazione in misura proporzionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2263 del 4 febbraio 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio). 
 

 
Comuni, non può essere contestato il provvedimento di archiviazione disposto dal Prefetto - Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 3838 del 15/02/2005

La massima:

Nell'esercizio di questa attivita’ di controllo non e’ dunque identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all'amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto, sicche’, in considerazione dell'assetto della materia risulta applicabile il principio affermato da questa Corte, secondo il quale non e’ ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a essi. (...)
Una situazione di diritto soggettivo neppure e’ configurabile in riferimento al credito dell'amministrazione comunale, in quanto destinataria dei proventi — nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 208 del Codice della strada, in virtu’ del criterio stabilito dal comma 3 in ordine alle modalita’ di utilizzazione degli stessi — appunto perche’ esso sorge esclusivamente una volta che si sia esaurito il procedimento stabilito dalla legge che prevede l'intervento del Prefetto.

Ricorsi limitati per il Comune in materia di infrazioni al Codice della strada. Con la sentenza n.
3038, infatti, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha escluso che sia proponibile da parte dell'ente municipale un ricorso contro l'ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal prefetto su istanza del presunto trasgressore che contestava il verbale di accertamento elevato dai vigili. La vicenda giudiziaria e’ relativa al ricorso presentato dal Comune di Parma nei confronti di un'ordinanza, datata 2001, nella quale il prefetto, su ricorso di una ditta colpita da accertamento per l'installazione di cartelli pubblicitari idonei a confondersi con quelli stradali, aveva disposto l'archiviazione dei relativi verbali. Il giudice di pace aveva poi giudicato irricevibile il ricorso.
La Corte ha respinto le tesi dell'ente locale facendo leva su un duplice ordine di argomenti. Il primo, di carattere oggettivo, mette in luce come l'opposizione che il Comune ha presentato non era in realta’ proponibile perche’ l'ordinanza di archiviazione e’ esclusa dagli atti contro i quali si puo’ presentare il ricorso. Il relativo giudizio infatti deve essere instaurato solo contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. In questo senso va anche un recente precedente, quello della sentenza n. 5466 del 2004, che aveva stabilito l'inammissibilita’ del ricorso contro il decreto del Prefetto che dispone l'improcedibilita’ dell'impugnazione perche’ la legge non prevede espressamente che possa essere " appellato" con questo rimedio.
Ma poi la sentenza si spinge oltre e s o t t o l i n e a , muovendosi questa volta sul piano delle caratteristiche soggettive delle parti, come, in materia di circolazione stradale, non e’ identificabile una situazione giuridica con le caratteristiche del diritto soggettivo di cui sia titolare l'amministrazione comunale. E questo almeno sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto. Inoltre, per la Cassazione e’ inammissibile che il Comune possa insorgere contro le decisione di un organo, come il Prefetto, investito nella specifica materia di un compito di controllo e revisione dell'azione della polizia municipale.
La disciplina della circolazione stradale ha, infatti, un carattere strumentale rispetto alla tutela di un interesse, come quello della sicurezza delle persone, che va oltre l'ambito strettamente locale ed esige invece una disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale.
Una configurazione che e’ confermata anche dalla riforma del titolo V della Costituzione dove la circolazione stradale non compare nell'elenco delle materie attribuite alla competenza residuale delle Regioni.
Cosi’ « la competenza nella materia della circolazione stradale deve ritenersi attribuita allo Stato al quale spetta, conseguentemente, anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull'esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso di parte » .
Una posizione di diritto soggettivo non e’ poi attribuibile al Comune neppure per quanto riguarda il credito " da multa", visto che questo sorge solo quando si e’ esaurito il procedimento stabilito dalla legge che prevede l'intervento del Prefetto.
La sentenza si preoccupa, infine, di respingere l'eccezione di incostituzionalita’ in riferimento alla possibile violazione dell'articolo 24 sul diritto di difesa. Per la Corte il diritto tutelato costituzionalmente e’ quello che riguarda la possibilita’ effettiva di fare valere in giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, ma non riguarda invece l'esistenza e il contenuto di queste ultime: cosi’ non puo’ essere invocato quando manca la situazione giuridica di diritto sostanziale di cui possa essere richiesta la tutela giudiziaria.


 

 
 

- Libertà di circolazione: illegittimo il ticket auto per entrare nei centri abitati e nei porti - TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 1323 del 15/02/2005


di
Rocco Marino*

Con la sentenza che si annota (leggibile nei correlati), i giudici amministrativi napoletani affrontano il problema della legittimita’ della imposizione del cd "ticket" - da parte di un comune - per l'accesso al centro urbano ed all'area portuale.
In verita’, la questione delibata dal T.A.R. presentava aspetti peculiari, in quanto la imposizione introdotta dall'amministrazione si estendeva inevitabilmente anche ai veicoli diretti all'imbarco marittimo per le isole, costretti, in assenza di percorsi alternativi, ad attraversare il territorio comunale, incidendo, in tal modo, non su interessi semplici o posizioni fievoli ab origine, bensi’ su diritti costituzionalmente garantiti, quali "la liberta’ di circolazione", involgendo finanche la possibilita’ per l'ente locale di dotarsi di una nuove fonte (di gettito) fiscale.
La pronuncia 1323/05 del T.A.R. Campania-Napoli, nell'affrontare tali tematiche, offre lo spunto per alcune riflessioni.
Il profilo di maggior interesse e’ sicuramente rappresentato dalla soluzione che il T.A.R. ha accolto in ordine alla lamentata carenza, nelle determinazioni della P.A., dell'equo contemperamento dell'interesse pubblico alla regolamentazione della circolazione sull'ambito territoriale con le esigenze dei cittadini che, per ragioni di insularita’, sono, comunque, costretti ad attraversare quel territorio per dirigersi al porto per l'imbarco alle isole.
In effetti, i giudici amministrativi hanno, anzitutto, rilevato che << la risoluzione della questione di un equo contemperamento degli interessi e della proporzionalita’ della misura concretamente adottata deve necessariamente partire da una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, in vista della ricerca di un punto di equilibrio nel rapporto con altri diritti di liberta’ che pure la Costituzione sancisce e tutela >>, sottolineando, altresi’, << non vi e’ dubbio che la norma in argomento introduce, attraverso la tariffazione, una prestazione patrimoniale che, pur tuttavia, non riveste natura corrispettiva, atteso che all'utente non e’ riconosciuto da parte dell'Amministrazione nessun servizio o, comunque, nessuna utilita’ eccedente la semplice fruizione della strada comunale che costituisce espressione del generale diritto costituzionale di cui all'art. 16 Cost. >> e che alla introdotta misura impositiva non << puo’ essere riconosciuta natura tributaria, atteso che la funzione della tariffa non e’ assolutamente quella di contribuzione alla spesa pubblica dell'ente locale, ma di un mero disincentivo all'accesso in specifiche Zone a Traffico Limitato >>.
Hanno, quindi, concluso << nel senso che si tratta di una prestazione patrimoniale imposta, genericamente intesa ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, di natura non tributaria, ma che, in quanto tale, deve comunque essere prevista da una fonte legislativa di rango primario >>, da individuare, nel caso specifico, nella << previsione di cui all'art. 7, comma 9, del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 >>.
E' opportuno segnalare, su tale specifico profilo, che la Corte Costituzionale, gia’ con la sentenza n. 264 del 1996, aveva testualmente affermato: << Il precetto di cui all'art. 16 Cost. non preclude al legislatore la possibilita’ di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, puo’ essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanita’, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversita’ temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorita’ tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversita’ dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, pero’, di una disciplina funzionale alla pluralita’ degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza >>.
Ebbene, nel verificare << i limiti che s'impongono all'ente impositore in relazione alla concreta introduzione di un sistema di tariffazione che possa ritenersi compatibile con i diritti di liberta’ previsti dalla Carta, nel caso di specie, con il diritto di circolazione di cui all'art. 16, conformabile solo per esigenze di sicurezza e sanita’, sancite per legge e quindi da ritenersi come un diritto "forte", assicurato ai cittadini >>, i giudici hanno ritenuto, nel caso in esame, che << il contemperamento degli interessi tra le opposte esigenze - di disincentivare l'afflusso veicolare a determinate zone del territorio di un Comune e la costituzionalmente garantita liberta’ di circolazione - trovi il suo punto di equilibrio nella rigorosa applicazione del principio di competenza; principio che comporta non solo la - ovvia - impossibilita’ che tale disciplina possa avere ad oggetto aree estranee al territorio comunale, ma anche l'illegittimita’ di qualsiasi disciplina del proprio territorio che incida negativamente sul diritto di spostarsi liberamente ed in particolare di accedere ai territori di altri Comuni ...; limiti (ai quali) non si e’ attenuto il Comune ... che con gli atti impugnati ha ecceduto la propria competenza, avendo introdotto misure di regolamentazione della circolazione veicolare che hanno finito per assumere una diretta ed inammissibile dimensione sovracomunale, finalizzata a perseguire il dirottamento di parte del flusso veicolare verso gli scali portuali viciniori ... >>, conclusivamente affermando che l'ente locale, << nell'imporre tale prestazione pecuniaria per l'attraversamento ed il raggiungimento del luogo di imbarco, avrebbe dovuto, per converso, o individuare un'alternativa di percorso gratuita, oppure un ragionevole sistema di orari di accesso, tali da consentire un'armonica regolamentazione del traffico nelle vie cittadine, senza che gli utenti fossero necessariamente costretti ad affrontare un onere economico per esercitare liberamente (e, quindi, gratuitamente) un loro diritto costituzionalmente garantito >>.
Tale decisione appare, sul punto, ineccepibile, poiche’ riafferma, in primo luogo, il principio trasfuso nell'art. 23 Cost., ossia del necessario rispetto del "principio di legalita’" nel caso di imposizione di prestazioni patrimoniali, tenuto conto che, diversamente, una eventuale misura contrasterebbe con la finalita’ di garantire e di assicurare l'omogeneita’ dell'ordinamento tributario, che rappresenta il requisito necessario per l'uniformita’ e l'equilibrio della politica fiscale e, in generale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di stabilizzazione economica a livello nazionale. Anche sul piano sopranazionale, d'altronde, s'impone tale esigenza, al fine di perseguire l'obiettivo della armonizzazione fiscale e garantire, di conseguenza, l'equilibrio finanziario che deve sostenere la crescita economica di ciascun sistema nazionale e dell'Unione Europea nel suo complesso.
Nel contempo, la pronunzia del T.A.R. Campania ribadisce con forza che l'incisione di interessi pubblici meritevoli di tutela costituzionale, ad opera di deliberazioni assunte in ambito locale, deve sempre essere rapportata alle esigenze concretamente perseguite con la misura che l'ente intende introdurre, in guisa che il risultato finale di cio’ che, in effetti, puo’ paragonarsi ad una vera e propria equazione matematica, corrisponda al rispetto del criterio di ragionevolezza.
In questo senso, appare opportuno richiamare il recente giudizio espresso dalla Commissione Europea lo scorso 22 dicembre 2004, riguardo alla nota questione del "Transmed", il metanodotto che parte dal deserto algerino, taglia la Tunisia e attraversa il Canale di Sicilia fino a Mazara del Vallo. La Commissione ha definito illegittima quella che i media avevano ribattezzato come << tassa sul tubo >> (giudizio ribadito anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo), sia sotto il profilo della libera circolazione delle merci, sia perche’ la importazione del prodotto dal paese africano, fatto "scorrere" attraverso l'isola, non si arrestava in Sicilia, interessando anche altre regioni.
Con la decisione in commento il T.A.R. ha anche affrontato il problema della competenza, stabilendo che, anche allo stato attuale della legislazione, spetta al sindaco e non al dirigente adottare provvedimenti del tipo di quello impugnato.
I giudici hanno, in proposito, osservato << che l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 attribuisce espressamente alla Giunta il compito di procedere all'istituzione ed all'individuazione della ZPRU, nonche’ delle Zone a Traffico Limitato, riservando al Sindaco tale competenza laddove sussistano ragioni di urgenza, Sindaco che ben puo’ provvedere autonomamente, anche modificando o integrando le precedenti deliberazioni della Giunta >>, specificando, << quanto all'introduzione del sistema di tariffazione all'interno delle ZTL >>, che, << riferendosi la norma genericamente ai "Comuni", deve ritenersi che la competenza generale appartenga all'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che espressamente riserva all'assemblea "la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" >>; hanno, quindi, chiarito, << quanto alla sopravvenuta competenza dirigenziale in materia, ... che la previsione dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione normativa di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in materia di competenze della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva rispetto all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta gia’ con la legge 8.6.1990 n. 142 >> e che << rispetto al predetto principio, la disposizione de qua assume natura di lex posterior e, come tale, ben poteva proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza >>, rilevando che << in favore della competenza degli organi politici in luogo della dirigenza, milita anche l'ulteriore considerazione per cui i provvedimenti oggetto di impugnazione costituiscono non gia’ meri atti di esecuzione di pregressi provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti di pianificazione e regolamentazione dell'uso del territorio, come tali in linea di principio necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell'ente locale, tra cui figura nella fattispecie anche il Sindaco, proprio in virtu’ del potere espressamente conferitogli dall'art. 7, comma 9, D.Lgs 285/92, di integrare o modificare le eventuali misure gia’ adottate dalla Giunta >>.
Senonche’, sul punto, deve registrarsi, nella stessa giurisprudenza amministrativa, un indirizzo prevalente di segno diametralmente opposto, costantemente orientato ad attribuire in via esclusiva al funzionario e, dunque, all'organo di gestione la competenza a provvedere in materia.
Fra le tante appare opportuno citare la recente sentenza del 3 marzo 2004, n. 456, con la quale il T.A.R. Veneto, nel riconoscere << la competenza dirigenziale (per) i provvedimenti ... emanati nell'esercizio del potere di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 285/92 >>, ha affermato che tale << competenza ad adottare i predetti provvedimenti e’ stata modificata dall'art. 107 del d. lgs. n. 267/00, il cui secondo comma dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 >>, precisando che << a nulla rileva che l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 attribuisca specificamente la competenza al sindaco, in quanto il comma 5 del menzionato art. 107 d. lgs. 267/00 dispone che: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 >> e che << il provvedimento tipico e nominato di cui all'art. 7 cit., emesso in attuazione di specifica normazione comunitaria e interna, non ha natura di provvedimento contingibile e urgente ... ne’ di provvedimento emesso nella qualita’ di ufficiale del Governo, non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 267/00 >>.
In precedenza, peraltro, tale posizione giurisprudenziale era stata gia’ espressa sempre dal T.A.R. Veneto, con le sentenze 11 marzo 2003, n. 1798, 21 settembre 2002, n. 5698 e 31 maggio 2002, n. 2462, ed anche dal T.A.R. Lombardia - Brescia, con la sentenza 29 aprile 2003, n. 464, dal T.A.R. Lazio, con la sentenza 10 maggio 2004, n. 4101, nonche’ dallo stesso T.A.R. Campania - Napoli con la sentenza 23 giugno 2004, n. 10085.
D'altra parte, a sostegno della tesi che la competenza ad adottare i provvedimenti concernenti le cd "zone a traffico limitato" non spetti al sindaco, depone il chiaro tenore letterale delle disposizioni di cui al comma 9 del citato art. 7 del D.Lgs 285/92 che, non a caso, a differenza di quelle contenute nei commi precedenti dello stesso articolo, omettono ogni riferimento alla figura del "sindaco". Stabiliscono, infatti, tali disposizioni in maniera piu’ generica che sono << i comuni >> che, << con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio >>, e che solo << in caso di urgenza il provvedimento potra’ essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche’ di modifica o integrazione della deliberazione della giunta >>, specificando, inoltre, che sono sempre e solo << i comuni (che) possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma >>.
*Avvocato - commento pubblicato su www.dirittoegiustizia.it

 

 TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 1323 del 15/02/2005 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  1^ Sezione - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 9572/04 R.G. proposto da Lombardi Giovanni in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Lombardi Trasporti s.a.s., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono ed elettivamente domiciliato  in Napoli, presso la Segreteria  del T.A.R. Campania;

C O N T R O

Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Starace ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Riviera di Chiaja n. 207, presso lo studio dell’Avvocato Aldo Starace;

                                                 con l’intervento ad adjuvandum di

-          Ruggiero Raffaele in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della s.n.c. Corrieri Pellegrino & C.  di R. Pellegrino rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Casa Aldo in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della s.n.c. Casa Domenico & C. di Aldo Casa rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Comune di Forio d’Ischia in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Lombardi Federico in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della ditta individuale Federico Lombardi Autotrasporti rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Lombardi Augusto in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Supeglobus s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Lombardi Augusto in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Lombardi s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Buono Vincenzo in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Ediltorre s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Formisano Salvatore in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della ditta individuale Eden Frutta rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Montella Giovanni in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della A.C.C.S.E.A. – Associazione Campana Corrieri Spedizionieri ed Autotrasportatori  rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Forchetta Luigi in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Ischia Latticini s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Buono Lucia in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Pa.Co. s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Balestriere Luigi in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della F.lli Balestriere di Luigi  e A. Maria s.n.c.  e Nicola D’Angelo in proprio e quale legale rappresentante della D’Angelo & C. di D’Angelo Nicola rappresentati e difesi dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Cerciello Eduardo in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Epomeo Frutta di Cerciello & C s.n.c., Ragosta Francesco in proprio e quale legale rappresentante della Ragosta Francesco s.r.l., Buono Maria Cristina, in proprio e quale legale rappresentante della Edil Casamicciola s.r.l. rappresentati e difesi dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          D’Auria Michelangelo in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Da.Co – piccola societa’ cooperativa  a r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Marcellino Pasquale in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della ditta individuale Marcellino Pasquale Trasporto e Deposito Conto Terzi  e Galano Gerardo in proprio e quale legale rappresentante della A.T.I. Autotrasporti Ischia s.r.l. rappresentati e difesi dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

-          Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Molino e Felice Laudadio ed elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Caracciolo n.15;

-          Comune di Lacco Ameno in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Conte e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

per l’annullamento, previa sospensiva

a)  dell’ordinanza sindacale del 21.4.2004 n. 16214, affissa all’Albo Pretorio comunale dal 22.4.2004 al 22.5.2004, con la quale sono state adottate “in via sperimentale, con decorrenza dal 18.5.2004 e fino a nuova disposizione, misure di disciplina  e regolamentazione relative all’accesso, circolazione e sosta dei veicoli adibiti al trasporto privato”, prevedendosi, altresi’, l’obbligo del pagamento di un ticket per tutti i veicoli diretti all’imbarco marittimo per le isole del Golfo;

b) di tutti gli atri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente, ivi compresi – se e per quanto occorra -  l’ordinanza sindacale del 4.3.2002 n. 999/SDS, la delibera di G.M. n. 163 del 4.4.2002, la delibera di G.M. n. 438 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 439 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 440 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 534 del 31.10.2003, la delibera di C.C. n. 220 del 2.12.2003, la delibera di G.M. n. 551 del 31.10.2003, nonche’ i pareri resi dal Comandante della Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Mobilita’, mai notificati o altrimenti comunicati.                                                    

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, nonche’ gli atti interventi  ad adjuvandum;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi all’udienza del 22.12.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;

      F A T T O

Con i provvedimenti indicati in epigrafe il Comune di Pozzuoli ha disciplinato la circolazione e la sosta  veicolare  sul   proprio territorio attraverso l’istituzione di Zone a Traffico Limitato, nonche’ assumendo specifiche modalita’ di accesso alle stesse, tra cui anche un sistema di tariffazione per i mezzi diretti al porto  con destinazione  all’imbarco per le Isole Flegree di  Ischia e Procida.

Con l’ordinanza sindacale n. 999/SDS del 4.3.2002 si provvedeva inizialmente a disciplinare la circolazione all’interno del centro abitato per i veicoli forniti del bollino blu, mentre con la deliberazione di Giunta n. 163 del 4.4.2002, il Comune, oltre ad adottare  misure volte a favorire la fluidificazione  del traffico e la regolamentazione della sosta, individuava la ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica), l’area perdonale del Rione Terra  e le due Zone a Traffico Limitato, ossia quella afferente il centro Storico (ZTL1)  e quella di via Pertini(ZTL2).  

Successivamente, in data 1°.8.2003, la Giunta  procedeva all’adozione delle  deliberazioni n. 438, n. 439 e n. 440: con la prima  si aggiornavano le limitazioni alla ZTL2, nonche’ si introducevano misure di regolamentazione della circolazione e sosta  dei veicoli leggeri; con la seconda  si adottavano misure volte a regolamentare  la circolazione e la sosta dei veicoli pesanti, mentre con la terza  si approvavano le misure necessarie al contenimento del traffico veicolare privato a motore ai sensi del Nuovo Codice della Strada e della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 3816/97, introducendo un sistema di  tariffazione per l’accesso alla Zona di Traffico Limitato Generale – Settore Basso (ZTB) in cui rientravano le due Zone a traffico limitato ZTL1 e ZTL 2.

Con successiva deliberazione n. 534del 31.10.2003, la Giunta proponeva al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica tariffaria per le zone regolamentate, tariffe che venivano approvate dall’organo assemblea con delibera n. 220 del 2.12.2003.

Con deliberazione n. 551, sempre del 31.10.2003, la Giunta approvava altresi’ le tariffe per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nelle ZTL, ZPRU  e nella ZTLG, oltre a quelle relative all’accesso nel Settore Basso della Zona a Traffico Generale  (ZTB), da applicarsi ai veicoli privati a motore, leggeri e pesanti,  per il trasporto di persone e merci, interessati alle operazioni di imbarco e sbarco per le Isole.

Infine, con ordinanza del 21.4.2004 n. 16214 in Sindaco del Comune di Pozzuoli adottava, con decorrenza dal 18.5.2004 le misure finalizzate alla disciplina ed alla regolamentazione dell’accesso alle aree sopra indicate, introducendo cosi’ concretamente il sistema   tariffario precedentemente approvato.

Avverso detta ordinanza, nonche’ contro tutti i precedenti provvedimenti  adottati dall’Amministrazione Comunale di Pozzuoli e finora richiamati, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor Lombardi Giovanni, in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Lombardi Trasporti s.a.s. - societa’ che esercita l’attivita’ di trasporto merci  da e per l’Isola d’Ischia – chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Venivano proposti nove motivi di  ricorso, tra cui  censure  per incompetenza, carenza  dei necessari presupposti per l’adozione delle misure di  regolamentazione dell’accesso  alle zone in questione mediante  la previsione di tariffe,  difetto di istruttoria  ed illogicita’.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli che, oltre a spiegare difese nel merito della controversia, sollevava eccezione di irricevibilita’ del  ricorso per tardivita’, oltre che di inammissibilita’ dello stesso per carenza di interesse.

Spiegavano intervento ad adjuvandum nel presente giudizio, oltre ad un’associazione  rappresentativa degli autotrasportatori, i Comuni di Ischia, Lacco  Ameno e Forio, oltre ai suindicati cittadini residenti sull’Isola di Ischia, in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti  di societa’ o ditte individuali esercenti l’attivita’ di trasporto  di persone e  di merci  da e per l’Isola d’Ischia.

Alla camera di consiglio del  4.8.2004, il Tribunale, con ordinanza n. 4242/04, accoglieva la domanda cautelare, provvedimento che veniva  tuttavia riformata dalla Quinta Sezione del  Consiglio di Stato  in sede di appello con ordinanza n. 4397 del 24.9.2004.

All’udienza di  discussione del 22.12.2004, in vista della quale venivano  depositati ulteriori documenti e memorie, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.

                                               M O T I V I  D E L L A    D E C I S I O N E

Il signor Lombardi Giovanni, in proprio, quale residente nel Comune di  Barano d’Ischia, nonche’ quale legale rappresentate della societa’ di trasporti Lombardi Trasporti s.a.s. ha impugnato l’ordinanza  del Sindaco del Comune di Pozzuoli del 21.4.2004 n. 16214, affissa all’Albo Pretorio comunale dal 22.4.2004 al 22.5.2004, con cui sono state adottate “in via sperimentale, con decorrenza dal 18.5.2004 e fino a nuova disposizione, misure di disciplina  e regolamentazione relative all’accesso, circolazione e sosta dei veicoli adibiti al trasporto privato”, prevedendosi, altresi’, l’obbligo del pagamento di un ticket per tutti i veicoli diretti all’imbarco marittimo per le isole del Golfo; oggetto di  gravame sono state altresi’ l’ordinanza sindacale del 4.3.2002 n. 999/SDS, la delibera di G.M. n. 163 del 4.4.2002, la delibera di G.M. n. 438 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 439 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 440 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 534 del 31.10.2003, la delibera di C.C. n. 220 del 2.12.2003, la delibera di G.M. n. 551 del 31.10.2003: con l’adozione  di tali richiamati provvedimenti, l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli aveva proceduto nel tempo alla delimitazione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), alla delimitazione della Zona  a Traffico Limitato  Generale, in cui erano stati previsti un Settore Alto (ZTA) ed uno Basso (ZTA), all’interno del secondo dei quali erano state  individuate le Zone a Traffico Limitato del Centro Storico ( ZTL1) e di via Pertini (ZTL2); inoltre, sempre con tali atti,  erano state previste specifiche misure di regolamentazione e disciplina della circolazione e la sosta dei veicoli leggeri e pesanti, oltre alla previsione di un sistema di tariffazione per l’accesso alle zone regolamentate, provvedimenti  la cui concreta esecuzione ed operativita’ aveva avuto luogo attraverso l’adozione dell’ordinanza  n. 16214 del 21.4.2004.

Prima di procedere all’esame del merito del ricorso, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune di Pozzuoli.

Con la prima eccezione e’ stata dedotta la tardivita’ dell’impugnazione delle deliberazioni di Giunta  e di Consiglio, risalenti  agli anni 2002 e 2003,  con cui erano  state individuate le  delimitazioni territoriali della ZRPU, della ZTLG  e delle Zone a Traffico Limitato site all’interno di quest’ultima, oltre alla regolamentazione della sosta e della circolazione e la previsione di un sistema di tariffazione per l’accesso  nella ZTLG- Settore Basso (ZTB) e quindi alle richiamate ZTL.

L’eccezione e’ priva di pregio.

Osserva il Collegio che tutte le deliberazioni in questione avevano rimesso all’adozione di specifiche ordinanze sindacali la concreta attuazione  delle misure di regolamentazione del traffico veicolare  fino ad allora solo approvate  in linea generale – ivi compresa la tariffazione per l’accesso alla ZTLG -  attuazione che  ha avuto luogo tramite l’impugnata ordinanza n. 16214 del 21.4.2004 con cui il Sindaco ha potuto discrezionalmente applicare le richiamate misure la cui effettiva lesivita’ e’ quindi apprezzabile in termini di attualita’ unicamente  con riferimento all’adozione  di tale ultimo provvedimento:  inoltre, a parte tale rilievo incidente sui requisiti dell’interesse a ricorrere, va anche rilevato, come  emerge dagli stessi provvedimenti de quibus,  che l’ordinanza sindacale n. 16214 del 21.4.2004  si pone non gia’ come mera esecuzione  delle misure di regolamentazione del traffico cittadino e quindi come atto meramente consequenziale rispetto alle impugnate deliberazioni  della Giunta e del Consiglio, quanto come provvedimento finale di un procedimento con cui e’ stato disciplinato e regolamentato l’intero sistema di delimitazione delle Zone a Traffico  Limitato con le connesse misure di inibizione e disincentivo al relativo accesso; di conseguenza, si deve inferire che il dies a quo per  l’impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione di tale provvedimento, ossia dal 22.5.2004, per cui il  ricorso, notificato in data 6.7.2004, deve ritenersi tempestivamente proposto.

Dalle considerazioni che precedono consegue anche l’infondatezza  della seconda eccezione con cui e’ stata  dedotta  la tardivita’  del ricorso (ad eccezione  dell’ottavo motivo), essendosi cio’ ritenuto in base  al fatto che le disposizioni dell’ordinanza sindacale impugnata che hanno costituito oggetto di contestazione  sarebbero state gia’ contenute nelle precedenti deliberazioni di Giunta e Consiglio, provvedimenti  che tuttavia non erano state tempestivamente impugnati.

E‘  sufficiente sul punto richiamare le considerazioni espresse in  occasione dell’esame della prima eccezione,  ribadendo che l’attualita’ del pregiudizio lamentato dal ricorrente e’ da ascriversi al momento dell’adozione dell’ordinanza sindacale n. 16214 del 21.4.2004, provvedimento rispetto al quale le precedenti deliberazioni degli altri organi di governo costituiscono unicamente  atti generali a contenuto  programmatorio, come tali non immediatamente lesivi dell’interesse fatto valere dal ricorrente nel presente  giudizio.

Con la terza eccezione il Comune  resistente ha dedotto la carenza di interesse del signor Lombardi Giovanni a proporre il ricorso in proprio e quale residente nel Comune di Barano d’Ischia, atteso che, ai sensi  del punto n. 9 dell’ordinanza sindacale impugnata, per i residenti nei Comuni isolani nessun ticket e’ dovuto.

L’eccezione  deve essere respinta, sia perche’ il ricorrente ha proposto censure che, ove accolte, travolgerebbero in ogni caso l’intero provvedimento sindacale, sia anche perche’ il richiamato punto n. 9 dell’ordinanza sindacale non stabilisce affatto un’esenzione dal pagamento di carattere personale, quanto una limitazione in tal senso riferibile al mero intestatario del veicolo, che ben potrebbe essere  legittimamente un soggetto diverso da quello che debba concretamente recarsi all’imbarco per le Isole del Golfo: va, inoltre, specificato che la predetta  disposizione derogatoria  fa salve unicamente determinate categorie di mezzi di trasporto, quali motoveicoli, autoveicoli ed assimilati per il trasporto di persone, di talche’ ben permane l’interesse  a ricorrere in riferimento all’imposizione della  contestata prestazione pecuniaria relativamente ad altre  tipologie di mezzi di  trasporto.

Con la quarta eccezione e’ stata dedotta la carenza di interesse del ricorrente a  rilevare l’illegittimita’ dell’impugnata ordinanza sindacale nella parte in cui  aveva stabilito il divieto di accesso  nella Zone a ZTL  dei motocicli e ciclomotori,  e cio’ in quanto questi in qualita’ di residente nel Comune di Barano d’Ischia, era comunque esentato dal pagamento del ticket ed  anche perche’   la sua attivita’ di autotrasportatore non aveva alcuna attinenza con la circolazione di siffatta tipologia di  veicoli.

L’eccezione e’ priva di pregio, in quanto, anche per i ciclomotori, l’esenzione per i residenti nei Comuni isolani ha riferimento al solo intestatario del mezzo e non anche al conducente o, comunque a colui che se ne serva per i collegamenti  con Ischia e quindi per l’imbarco, con consequenziale necessita’ di attraversamento del territorio del Comune di Pozzuoli interessato dal sistema di tariffazione.

Con la quinta eccezione e’ stato dedotta l’inammissibilita’ degli interventi dei Comuni isolani di Ischia,  Lacco Ameno e Forio, in quanto tardivi e comunque non convertibili in ricorso autonomo.

Ritiene il Collegio che debba essere  d’ufficio preliminarmente esaminata l’ammissibilita’ di tutti gli interventi ad adjuvandum  spiegati nel presente giudizio, ivi compresi, quindi, quelli afferenti la posizione dei soggetti residenti nel Comuni isolani, anche nella loro qualita’ di legali rappresentanti di  imprese commerciali  e di trasporto.

Osserva il Collegio che tutti costoro – ad eccezione dei tre Comuni intervenuti – analogamente a quanto avviene per la posizione del ricorrente Lombardi Giovanni in proprio e quale legale rappresentante della  Lombardi Trasporti s.a.s., sono  titolari di un interesse legittimo ad impugnare in via autonoma i provvedimenti  oggetto del presente giudizio, non facendo capo ad essi, invece, quella posizione giuridica soggettiva sostanziale di rango “minore” che serve a qualificare la legittimazione all’intervento: infatti, sia questi in qualita’  di residenti, sia le imprese di trasporto che rappresentano  subiscono effetti negativi immediati  e diretti dall’imposizione tariffaria contestata, effetti individuabili nell’imposizione di una prestazione patrimoniale destinata ad incidere sul patrimonio individuale, sull’economia della collettivita’ locale isolana cui appartengono, nonche’ sull’andamento dell’impresa commerciale di riferimento.

Ne discende che tutti costoro per contestare i provvedimenti oggetto del presente gravame avrebbero  dovuto proporre un’autonoma impugnazione  - e non gia’, quindi, un atto di intervento - entro  i termini legge.

Pertanto, deve  concludersi per l’inammissibilita’  dei richiamati atti di intervento.

A questo punto deve verificarsi se sia possibile,  per effetto del  principio di conservazione del negozio giuridico, da ritenersi applicabile anche agli istituti di diritto processuale, considerare gli atti di intervento alla stregua di veri e propri autonomi ricorsi, dei quali devono tuttavia contenere i  prescritti requisiti di forma e sostanza.

A tale quesito deve rendersi una risposta negativa, atteso che dall’esame dei singoli atti di intervento emerge l’assoluta  mancanza di allegazione di specifici motivi di ricorso, nonche’ una inequivoca volonta’ di limitarsi a sostenere le ragioni addotte dal ricorrente Lombardi Giovanni,  con conseguente impossibilita’ per tali soggetti di partecipare al presente giudizio dal quale dovranno, pertanto, essere  senz’altro estromessi.

Per quanto concerne la posizione dei tre Comuni isolani di Ischia, Lacco Ameno e   Forio,  ritiene il Collegio che anche questi, in quanto enti esponenziali delle comunita’ isolane, senza dubbio pregiudicate dall’adozione dei provvedimenti impugnati, sia per   i maggiori oneri economici individuali che colpiscono la popolazione nei collegamenti da e per la terraferma,  sia per  le inevitabili ricadute sul costo dei generi alimentari  a cagione dell’incremento delle spese di trasporto, erano legittimati ad impugnare i provvedimenti  de quibus in via autonoma e principale, per cui anche   in tal caso, non essendo titolari di una posizione “minore” che li abilitasse all’intervento adesivo dipendente, si deve pervenire ad una relativa pronuncia di inammissibilita’ dello stesso.

Quanto alla possibilita’ di una conversione in ricorso autonomo, va  osservato  come, a differenza degli interventori persone fisiche, detti enti locali hanno presentato nella loro iniziativa processuale specifiche ragioni di censura che, unitamente alla titolarita’ a ricorrere in  via principale, rendono l’atto di intervento pienamente convertibile in autonomo ricorso, sotto il profilo della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Quanto al profilo della tempestivita’, si osserva che, sebbene vi sia stata una comunicazione  individuale ai rispettivi Sindaci  tra le date del 26 e 27 aprile 2004, non e’ tale il dies a quo per la decorrenza  del termine di impugnazione, dovendo piuttosto  riferirsi al momento della legale conoscenza dell’atto nella sua acquisita  capacita’ lesiva, (risalente al 18.5.2004,data di sua efficacia) e, pertanto, al procedimento di pubblicazione, la cui scadenza risaliva al 22.5.2004, con decorrenza  del termine per impugnare a partire dal 24.5.2004 (cadendo il successivo giorno 23  di domenica), termine rispetto al quale i tre atti di intervento risultano tempestivamente notificati. 

Va ancora specificato che, pur essendo i richiamati atti di intervento dei tre Comuni isolani convertibili in ricorso autonomo, non potranno  comportare ampliamento del thema decidendum la memoria  del Comune di Ischia depositata in data 11.12.2004,  i motivi aggiunti, sempre del Comune di Ischia, depositati in data 10.12.2004, nonche’ la memoria del Comune di Forio del 10.12.2004,  trattandosi di atti non notificati al Comune resistente e in ordine ai cui contenuti non si e’ quindi formato  il necessario contraddittorio.

Passando al merito della controversia, occorre preliminarmente  individuare il potere esercitato dal Comune di Pozzuoli per l’adozione  sia delle deliberazioni di Giunta e Consiglio impugnate,  sia dell’ordinanza sindacale n. 16214 del 21.4.2004.

Infatti, alcune specifiche  censure sono state proposte  partendo dal presupposto per cui l’Amministrazione comunale resistente avrebbe fatto applicazione del disposto di cui all’art. 7, comma 1, lettera b)  del  D.Lgs. 30.4.1992, mentre il Comune ha replicato  di essersi avvalso del potere previsto dal comma  nono del medesimo articolo.

Tali norme tendono a disciplinare due distinte competenze, ma soprattutto due diversi strumenti di intervento  e disciplina  della regolamentazione del traffico: il primo, di competenza del solo sindaco, assume quale oggetto tipico l’adozione  di sole specifiche misure di limitazione della circolazione veicolare in ragione di determinate esigenze di prevenzione  dell’inquinamento e di tutela di beni specifici quali il patrimonio ambientale, naturale  ed artistico; ne consegue che  trattasi di provvedimenti ad esclusivo contenuto limitativo o inibitorio del traffico, adottabili principalmente in presenza di ragioni contingenti, e come tali non necessariamente ancorabili a generali previsioni  programmatorie  di disciplina  della sosta e della circolazione veicolare.

Il secondo tipo di intervento assume invece una portata diversa e, come tale,  e’ affidato agli organi deliberanti dell’ente, trattandosi di un  sostanziale potere generale di disciplina   e di assetto del territorio, volto all’individuazione di  specifiche aree nell’intento di migliorare principalmente la qualita’ della circolazione veicolare; tale risulta, quindi, nell’ottica del  legislatore la funzione primaria del potere di cui al nono comma dell’art. 7, ossia assolvere ad una funzione programmatoria generale del traffico veicolare, attraverso  la delimitazione di zone  pedonali, a traffico limitato, analogamente a quanto avviene  per il Piano Urbano del Traffico, con cui, del resto, tali misure devono  necessariamente armonizzarsi.

La previsione di un sistema di tariffazione per l’accesso (o anche per il solo attraversamento, cosi’ come avviene nel caso di specie), come emerge dallo stesso dato letterale della norma (possono consentire “anche”…), si colloca accanto ed in via accessoria rispetto al generale potere di individuazione di Zone a Traffico Limitato  di cui  costituisce una misura deterrente aggiuntiva e non gia’ l’obiettivo finale rispetto al cui raggiungimento la predetta delimitazione in zone rappresenta una mera fase di passaggio prodromico; cio’ in quanto e’ attraverso la suddivisione in zone e quindi tramite la razionalizzazione dell’uso del territorio in chiave programmatoria che la norma intende principalmente disciplinare il traffico veicolare  in specifiche fasce territoriali  “difficili” sotto tale punto  di vista, cosi’ come indubbiamente si presentano quelle individuate  dal Comune  di Pozzuoli.

Ne’ si puo’  ritenere che  la possibilita’ di inibire la  circolazione o  la sosta sia   riconducibile unicamente alla previsione di cui al primo comma, lettera b) dell’art. 7, atteso che un simile potere deve essere necessariamente riconosciuto ai Comuni anche nell’ambito dell’individuazione di zone a traffico limitato, le quali  sono,  per loro stessa natura, destinate proprio ad  comportare  limitazioni della circolazione veicolare. Pertanto, ben puo’ l’Amministrazione,  nell’avvalersi  del potere di disciplina generale di cui all’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992, imporre specifici divieti, assoluti e non, di circolazione e sosta, i quali andranno armonizzati in una visione d’insieme del “problema traffico” relativamente  a determinate zone, essendo il rimedio del precedente primo comma, lettera b)  piuttosto destinato a fronteggiare problematiche di disciplina del  traffico di carattere maggiormente estemporaneo e per esclusive esigenze di prevenzione dall’inquinamento e di tutela del patrimonio storico, naturale  ed ambientale.

Orbene,  dall’esame degli atti oggetto di gravame, benche’ si faccia riferimento    contestualmente  a problematiche di inquinamento e di congestione del traffico per le difficolta’  di accesso all’area portuale, emerge che il Comune di Pozzuoli  effettivamente  si e’ avvalso del solo potere  di cui all’art. 7, 9 comma del D.Lgs. 30.4.1992  e non di quello di cui al primo comma, lettera b) della medesima disposizione normativa: cio’ si desume agevolmente dal contenuto dei medesimi provvedimenti che hanno preventivamente disciplinato la suddivisione del territorio comunale in Zone e quindi introdotto anche il sistema della tariffazione oggetto di specifica contestazione in questa sede.

A tali considerazioni  consegue il rigetto per infondatezza dei motivi di censura primo, terzo, sesto e settimo,  in quanto fondati sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe esercitato il potere di cui al primo comma, lettera b) della disposizione citata  e comunque al fine di prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Con l’ottavo motivo di ricorso e’ stata  dedotta l’incompetenza della Giunta e del Sindaco  ad adottare i provvedimenti impugnati.

E’ stato in tal senso  sostenuto che si  tratterebbe di  una attribuzione che  l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 riserverebbe ormai alla dirigenza e non piu’ agli organi politici dell’Amministrazione locale, essendo le previsioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 state modificate, quanto alla competenza,  dalle nuove disposizioni generali in materia di riparto di competenze interne degli enti locali.

Ne’, del resto, si sarebbe potuto   trattare di un’ordinanza sindacale di carattere contigibile ed  urgente ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L.,  difettandone tutti i presupposti in fatto ed in diritto.

La censura e’ infondata.

Osserva il Collegio che l’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 attribuisce espressamente alla Giunta  il compito di procedere all’istituzione ed all’individuazione  della ZPRU, nonche’ delle Zone a Traffico Limitato, riservando al Sindaco tale competenza laddove sussistano ragioni di urgenza, Sindaco che ben puo’ provvedere autonomamente, anche modificando  o integrando le precedenti deliberazioni della Giunta; quanto all’introduzione  del sistema di tariffazione    all’interno delle ZTL, riferendosi la norma genericamente ai “Comuni”, deve ritenersi che la competenza generale appartenga all’organo consiliare ai sensi dell’art. 42,  comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  che espressamente riserva all’assemblea “la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

Tale assetto di competenze e’ stato  rispettato dall’Amministrazione comunale che ha riservato l’approvazione delle tariffe al Consiglio Comunale,  l’individuazione e  delimitazione delle aree a traffico limitato, nonche’ l’introduzione del sistema di tariffazione – come concreta misura  deterrente all’accesso nelle predette Zone – alla Giunta, mentre il Sindaco ha dato concreta attuazione a siffatte previsioni attraverso l’impugnata ordinanza n. 16214 del 21.4.2004 che, costituendo espressione  del potere tipico di cui all’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, non puo’ in alcun modo essere  qualificata  in termini di ordinanza contigibile ed urgente, ne’ ai sensi dell’art. 50,  ne’ dell’art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Quanto alla sopravvenuta competenza dirigenziale in materia, si osserva che la previsione dell’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione normativa di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in materia di competenze della dirigenza degli enti locali,  resta comunque successiva rispetto all’introduzione  nell’ordinamento del principio di separazione tra compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta gia’ con la legge 8.6.1990 n. 142; deve pertanto ritenersi che, rispetto al predetto principio, la disposizione de qua assume  natura di lex posterior  e, come tale, ben poteva proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente  principio di  attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza.

Inoltre, in favore della competenza degli organi politici in luogo della dirigenza, milita anche l’ulteriore considerazione per cui i provvedimenti oggetto di impugnazione costituiscono non gia’ meri atti di esecuzione di pregressi provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti di  pianificazione e regolamentazione dell’uso del territorio,  come tali  in linea di principio necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell’ente locale, tra cui figura nella fattispecie anche il Sindaco, proprio  in virtu’ del potere espressamente conferitogli dall’art. 7 comma 9 di  integrare o modificare le eventuali misure gia’ adottate dalla Giunta.

Passando alle censure sostanziali, con il secondo motivo di ricorso e’ stato lamentato che  il Comune di Pozzuoli non avrebbe garantito l’equo contemperamento dell’interesse pubblico alla regolamentazione della circolazione  sul proprio territorio con le esigenze dei cittadini che sono costretti per  ragioni di insularita’ ad attraversare il suo territorio diretti al porto.

Del resto, l’assenza di ponderazione di tali esigenze, che  pur si riconnettono a valori di rango costituzionale, troverebbe la sua conferma nella mancanza di un Piano Urbano del Traffico,  strumento la cui adozione – ai sensi della circolare ministeriale n. 3816 del 21.7.1997, di attuazione dell’art. 7, comma 9 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 -   costituisce, unitamente alla previa istituzione di una ZTL e  alla adozione del sistema di  tariffazione previsto a livello sempre di PUT, un presupposto  indispensabile per introdurre la contestata  misura di disincentivo al traffico veicolare.   In tal senso, si  evidenziava che  tale misura deve necessariamente armonizzarsi con una generale politica di disciplina e regolamentazione del traffico  e della sosta veicolare cittadini,  evitando  cosi’ di restare alla stregua  di una misura autonoma e slegata – del resto finanche priva di un’efficacia temporalmente limitata - rispetto alle richiamate esigenze di pianificazione.

La censura e’ fondata nei termini che si vanno ad esporre.

Preliminarmente, osserva il Collegio che, come gia’ anticipato in precedenza, non sono condivisibili le  censure di legittimita’  ancorate alla  mancanza  nel Comune di Pozzuoli di un Piano Urbano del Traffico e cio’  sia in quanto la direttiva ministeriale n. 3186/ 97 prevede espressamente la possibilita’ di introdurre tali misure anche in assenza del P.U.T., sia perche’, in  tale eventualita’,  le ricadute sulla disciplina del traffico veicolare devono pur sempre essere collegate a specifici obiettivi, oltre che ad una concreta verifica circa il loro raggiungimento.

La risoluzione della questione di un equo contemperamento degli interessi  e della proporzionalita’ della misura  concretamente adottata deve  necessariamente partire da una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, in  vista della ricerca di un punto di equilibrio  nel rapporto con altri diritti di liberta’ che pure la  Costituzione  sancisce e tutela.

Non vi e’ dubbio che la norma in argomento  introduce attraverso la tariffazione una prestazione patrimoniale che purtuttavia non riveste natura corrispettiva, atteso che all’utente non e’  riconosciuto da parte dell’Amministrazione nessun servizio  o comunque nessuna utilita’ eccedente la semplice fruizione della strada comunale che costituisce espressione del generale  diritto costituzionale  di cui all’art. 16 Cost.

Ne’ puo’ esserle riconosciuta natura tributaria, atteso che la funzione della tariffa non e’ assolutamente quella di contribuzione alla spesa pubblica dell’ente locale, ma  di un mero  disincentivo all’accesso in specifiche Zone a Traffico Limitato.

Deve,  quindi, concludersi nel senso che  si tratta di una prestazione patrimoniale imposta  genericamente intesa ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, di natura non tributaria, ma che, in quanto tale, deve comunque essere prevista da una fonte legislativa di rango primario.

Posto che tale requisito sembra essere soddisfatto dalla previsione  di cui all’art. 7, comma 9 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, resta da verificare  quali siano i limiti che s’impongono all’ente impositore in relazione alla concreta introduzione  di un sistema di tariffazione che possa ritenersi compatibile con i diritti  di liberta’ previsti dalla Carta, nel caso di specie con il diritto di circolazione di cui all’art. 16, conformabile solo per  esigenze di  sicurezza e sanita’, sancite per legge e quindi da ritenersi come un diritto “forte” assicurato ai cittadini.

Ritiene il Collegio che il contemperamento degli interessi tra le opposte esigenze di disincentivare l’afflusso veicolare a determinate zone del territorio di un Comune e la costituzionalmente garantita liberta’  di circolazione trovi  il suo punto di equilibrio nella rigorosa applicazione del principio di competenza; principio che comporta non solo la – ovvia – impossibilita’ che tale disciplina possa avere ad oggetto aree estranee al territorio  comunale, ma anche l’illegittimita’  di qualsiasi disciplina del  proprio  territorio che incida negativamente sul diritto di spostarsi liberamente  ed in particolare di accedere ai territori di altri Comuni.

A tali limiti non si e’ attenuto il Comune di Pozzuoli che con gli atti impugnati ha ecceduto la propria  competenza, avendo  introdotto  misure di regolamentazione della circolazione veicolare che hanno finito per assumere una diretta ed inammissibile dimensione sovracomunale, finalizzata a perseguire il dirottamento di parte del flusso veicolare verso gli scali portuali viciniori, quale, ad esempio, quello di Napoli.

In altri termini ben poteva l’ente resistente, anche in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, imporre un sistema di  tariffazione per il raggiungimento del porto locale; tuttavia, nell’imporre tale prestazione pecuniaria per l’attraversamento ed il raggiungimento del luogo di imbarco, avrebbe dovuto per converso o individuare un’alternativa di percorso gratuita, oppure un ragionevole sistema di orari  di accesso  tali da consentire un’armonica   regolamentazione  del traffico nelle vie cittadine, senza  che gli utenti fossero necessariamente essere costretti ad affrontare un onere economico per esercitare liberamente (e, quindi, gratuitamente) un  loro diritto costituzionalmente garantito.

In questi termini il ricorso deve essere accolto.

Restano assorbiti i restanti motivi di censura.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

                                                                  P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione

- dichiara l’inammissibilita’ di tutti gli interventi con consequenziale estromissione dal giudizio dei soggetti interventori, ad eccezione dei Comuni di  Ischia, lacco Ameno e Forio, da valere come autonomi ricorrenti;

- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;

- spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 19.1.2005  dai Magistrati

Giancarlo  Coraggio                             Presidente

Arcangelo Monaciliuni                         Consigliere

Paolo Corciulo