|
Se alla sospensione cautelare
non fa seguito il licenziamento, il rapporto di lavoro si ripristina, con
diritto del dipendente alla retribuzione per il periodo di inattività – Con la
rivalutazione monetaria e gli interessi – Il datore di lavoro può
sospendere dal lavoro il dipendente sottoposto a processo penale, per poi
decidere se licenziarlo o meno a seconda dell’esito del giudizio.
La sospensione cautelare non può mai assumere carattere sanzionatorio e
non può quindi incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed
è destinata a cadere con l’accertamento di merito, che solo può incidere sul
rapporto di lavoro. In caso di esito positivo per il lavoratore, questi avrà
diritto di essere sollevato da tutte le conseguenze dannose derivanti dalla
sospensione, in quanto la misura cautelare non può incidere sul rapporto
sostanziale ed il rapporto di lavoro riprende il suo corso, a tutti gli
effetti, dal momento in cui fu sospeso. La misura cautelare della sospensione
si pone come una vera e propria condizione sospensiva della risoluzione del
rapporto e come tale opera retroattivamente, con l’ulteriore conseguenza che –
in caso di avveramento della condizione – il recesso del datore di lavoro avrà
effetto dalla data di applicazione della misura cautelare.
Nel caso opposto, di mancato avveramento della condizione a seguito
dell’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del rapporto di lavoro,
il rapporto di lavoro dovrà proseguire regolarmente fin dall’inizio della
sospensione e la maturazione delle retribuzioni dovrà intendersi, con una
“fictio iuris”, avvenuta di mese in mese, con le normali scadenze
contrattuali. Da questi principi generali si ricava anche il diritto del
lavoratore sospeso a percepire, oltre alla retribuzione arretrata, la
rivalutazione e gli interessi dalle singole scadenze al saldo, applicandosi
alla fattispecie la regola di cui all’art. 429 codice di procedura civile
(Cassazione Sezione Lavoro n. 17763 del 2 settembre 2004, Pres. Senese, Rel.
Filadoro).
Contrasti interpretativi sulle pensioni di inabilità (art.2, comma 12, L. 8/8/95, n. 355)
Articolo del Prof. Sergio Sabetta
Il decreto legislativo
30/12/92, n. 503 ha introdotto, a seguito dell’art. 3 della legge n. 421/92,
sostanziali modifiche nell’ambito del sistema pensionistico statale
introducendo il sistema della media delle retribuzioni contributive
percepite nel relativo periodo di riferimento (art. 7) in sostituzione di
quello di base pensionabile, ex art. 43 del d.p.r. n. 1092/73, relativo
all’ultimo stipendio integrato con gli assegni in attribuzione alla data del
pensionamento, ed un diverso sistema di calcolo della pensione (art. 13) il
cui importo dalla data del 1/1/93 è determinato dalla somma della quota di
pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive
acquisite anteriormente al 1° gennaio ‘93, calcolato secondo la normativa
vigente precedentemente alla predetta data, con la quota di pensione
corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle
anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993, calcolata secondo le
norme di cui al D.L.vo n. 503/92.
La successiva L. 335/95 ha introdotto il sistema di calcolo c.d. “misto” con
riferimento al personale che alla data del 31/12/95 presenti una anzianità
contributiva inferiore ad anni 18, calcolando la quota anteriore alla
predetta data con il sistema retributivo e la quota successiva con il
sistema contributivo.
Sorge il problema dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 65 del
D.P.R. n. 1092/73 in rapporto a queste due riforme.
Sia la Corte dei conti che l’I.N.P.D.A.P. ritengono “cedevole” il meccanismo
di calcolo c.d.”contributivo” quando venga ad integrare la fattispecie
prevista dall’art. 65, comma 2, d.p.r. 1092/73, in quanto non si ritiene che
il beneficio incrementativo possa essere stato eliminato dalla legge n.
335/95 ed il solo sistema di calcolo che attualmente è idoneo ad esplicare
gli effetti di cui alla formulazione letterale dell’art. 65 stesso è il
sistema retributivo.
Al contrario vi è un contrasto nell’applicazione dell’art. 65 al D.L.vo
503/92 per il quale la Corte dei conti con propria deliberazione n. 11/P del
13/6/2003 ritiene che la liquidazione ex art 65 non possa essere determinata
esclusivamente secondo le disposizioni previgenti, ossia sull’ultimo
stipendio integrato con gli assegni ex art. 43, senza tenere in nessuna
considerazione le innovazioni di cui al D.Lg.vo 503/92, il quale ha al
riguardo introdotto un diverso meccanismo di calcolo che la Sezione Stato
ritiene doversi applicare sia alle pensioni normali che privilegiate. Questo
in linea con la circolare del Ministero del Tesoro n. 57/1998.
L’INPDAP, all’opposto, a seguito della circolare d’Istituto del 17/12/03 n.
33 ha esteso al personale delle amministrazioni statali la liquidazione del
trattamento pensionistico secondo le modalità di cui alla propria circolare
n. 57/97 e non con la circolare del Tesoro n. 57/98.
Vengono disapplicate in altre parole le disposizioni di cui all’art. 13 del
D. L.Lg.vo n. 503/92 sulle differenti modalità di calcolo per i periodi
anteriori o successivi al 31/12/92.
Mentre l’INPDAP nella determinazione dell’importo della pensione
privilegiata applica sia le retribuzioni utili ai fini del calcolo per il
periodo anteriore al 32/12/92 che le medie per il periodo successivo,
indipendentemente dal sistema di calcolo retributivo o misto, la circolare
del Tesoro considera come base pensionabile nella determinazione della
pensione privilegiata esclusivamente la retribuzione precedente al 31/12/92.
Circa la determinazione del limite temporale dell’importo l’INPDAP ritiene
che la media ponderata delle retribuzioni sia determinata per il periodo
successivo al 31/12/92 fino alla data di cessazione del servizio,
indipendentemente che si tratti del sistema retributivo o misto, mentre la
circolare del Tesoro in caso di sistema misto limita tale importo ad un
periodo non successivo al 31/12/1995.
Si evidenzia chiaramente il contrasto creatosi tra Amministrazioni dello
Stato e la necessità che in futuro, quanto prima, la questione venga
superata riportandola ad unitarietà
Reti telefoniche piu’ protette |
Accordo Polizia-Telecom per la protezione
dagli attacchi informatici. Previste iniziative comuni di formazione.
|
La rete di telefonia fissa
gestita da Telecom rappresenta in Italia una infrastruttura di importanza
critica e strategica; la gestione delle comunicazioni di rete fissa in Italia
avviene per lo più con il supporto dei suoi sistemi informatici.
Eventuali attacchi informatici a tali sistemi non solo potrebbero avere
importanti ripercussioni sull’azienda Telecom, ma potrebbero mettere in serio
pericolo anche altre strutture strategiche.
Per rafforzare le misure di sicurezza, anche Telecom, come GRTN che gestisce
l’energia elettrica ed altre aziende, ha firmato con la Polizia di Stato un
accordo al fine di migliorare la prevenzione dei crimini informatici a danno
delle infrastrutture informatiche critiche per la sicurezza del Paese.
In particolare l’intesa intende sviluppare misure di prevenzione di attacchi
contro i sistemi informatici e telematici delle telecomunicazioni di rete
fissa gestiti da Telecom Italia.
L'accordo prevede che sia realizzato un sistema di protezione finalizzato
all’individuazione delle minacce. "L’obiettivo è quello di elevare i livelli
di protezione e rendere più facilmente identificabili le cause di eventuali
attacchi."
Polizia e Telecom Italia hanno anche previsto la possibilità di sviluppare
insieme attività di formazione e addestramento sulle nuove tipologie di
attacchi e sulle nuove tecnologie a difesa delle infrastrutture informatiche.
L’accordo Telecom-Polizia si aggiunge a quelli già sottoscritti con Ferrovie
dello Stato S.p.A., con l’ACI (Automobile Club Italia), con GRTN (Gestore Rete
Trasmissione Nazionale), con la RAI (Radio Televisione Italiana), con SNAM
Rete Gas e con A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
Presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni è in fase di realizzazione del
“Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle
Infrastrutture Critiche”, che sarà in collegamento costante con analoghi
organismi di altri Paesi, con provider e gestori nazionali ed internazionali
di internet.
|
Il giudice può accertare in base a presunzioni il danno da demansionamento – Per la determinazione dell’importo è consentito il ricorso alla valutazione equitativa, riferita ad elementi concreti, come la retribuzione – In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto e con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. In generale, l’esigenza di motivazione sull’ammontare del danno, liquidato equitativamente è assolta con le indicazioni di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuto alla sua adozione. In caso di demansionamento il giudice può fare riferimento all’entità della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio. Quel che si richiede è che la valutazione sia agganciata ad elementi concreti e che la motivazione della decisione indichi il processo logico e valutativo seguito. Va da sè che la durata del demansionamento sia un fattore di aggravamento del danno, sicché essa rientra nel novero di quegli elementi che è ragionevole considerare ai fini della relativa liquidazione. L’anzianità di servizio, sinonimo, in linea di massima, di esperienza professionale, è anch’essa parametro non irragionevole, perché essendo normalmente accompagnata da migliore qualità della prestazione, rende ancora più marcato il divario tra i compiti che sulla base del formale inquadramento il dipendente avrebbe potuto svolgere e quelli concretamente assegnatigli (Cassazione Sezione Lavoro n. 15955 del 16 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Curcuruto).