La regola della licenziabilità
“ad nutum” dei dirigenti è applicabile solo a coloro che abbiano una
posizione verticistica – Non ai dirigenti minori – La regola della
licenziabilità “ad nutum” dei dirigenti, desumibile dall’art. 10
della Legge n. 604 del 1966, è applicabile solo al dirigente in posizione
verticistica, che, nell’ambito dell’azienda, abbia un ruolo caratterizzato
dall’ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero
e proprio “alter ego” dell’imprenditore, in quanto preposto all’intera
azienda o ad un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di
sostanziale autonomia, tale da influenzare l’andamento e le scelte
dell’attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi.
Ne consegue che anche la esclusione delle connesse garanzie
procedimentali dell’art. 7 vale solo per i dirigenti apicali, e non per i
dirigenti minori. La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata
nel senso che il principio della non applicabilità al rapporto di lavoro
dei dirigenti delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 dello
Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) quali la preventiva
contestazione per iscritto degli addebiti e la concessione di un termine a
difesa, si riferisce solo al dirigente di azienda che si trovi in
posizione apicale nell’ambito dell’impresa e sia munito di ampio potere
gestorio; la procedura di cui all’art. 7 trova invece applicazione nei
confronti del personale della media e bassa dirigenza. La regola della
licenziabilità “ad nutum” dei dirigenti, desumibile dall’art. 10
della legge n. 604 del 1966 è applicabile solo al dirigente in posizione
verticistica, che, nell’ambito dell’azienda, abbia un ruolo caratterizzato
dall’ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero
e proprio “alter ego” dell’imprenditore, in quanto preposto all’intera
azienda o ad un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di
sostanziale autonomia, tale da influenzare l’andamento e le scelte
dell’attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi.
Il giudizio diretto a stabilire se l’interessato appartiene al novero dei
dirigenti di vertice dell’azienda e circa l’applicabilità o meno delle
garanzie procedimentali di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970 involge
accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.Una volta attribuita
contrattualmente la qualifica di dirigente, si deve applicare il regime
giuridico corrispondente: né le mansioni in concreto esercitate possono
escludere i diritti derivanti dalla qualifica; né la eventuale
dequalificazione, nulla ex art. 2103 cod. civ., può far degradare il
dirigente a figura minore (Cassazione Sezione Lavoro n. 21673 dell’8
novembre 2005, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).
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