Regolamento sul pronto soccorso aziendale |
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3
febbraio 2004 il Regolamento contenente le disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell’art.15 3° comma del DL 19/9/1994
n. 626 e successive modificazioni. Tra le novità più importanti
rileviamo che il provvedimento indica le caratteristiche minime di
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la
relativa formazione. In merito all'istruzione, segnaliamo che è prevista
una formazione teorico e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso. Infine, sottolineamo come il Regolamento, tenendo conto di
vari fattori, tra cui la tipologia dell'attività svolta, il numero dei
dipendenti e i fattori di rischio, ha classificato le aziende in tre
gruppi. |
Mancato godimento del riposo settimanale: il danno psico-fisico va provato |
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent.
16626/2003) ha stabilito che in caso di lavoro prestato oltre il sesto
giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana
successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate
modalità della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel
caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale (per usura psicofisica o per la
lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana) è tenuto ad allegare e
provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale. I Giudici del
Palazzaccio hanno inoltre precisato che, nell'ambito specifico di tale
prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche per
presunzioni relative e per fatto notorio), "sia per quanto il danno alla
professionalità sia per quello biologico, il lavoratore ha l'onere di
provare l'esistenza del danno, nonché del nesso causale con
l'inadempimento dal datore di lavoro, dimostrazione senza la quale non è
possibile procedere ad una valutazione equitativa, posto che la mera
potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro non è
sufficiente, richiedendosi invece sempre la prova del danno" e che,
nella valutazione della suddetta prova non può "esservi alcun
pregiudizio se vi è recupero in tempi brevi, tanto più se si tratta di
un lavoro che non dispiace, con impegno fisico non eccessivo, e se il
differimento avviene non per imposizione unilaterale del datore di
lavoro, ma con il proprio consenso" del lavoratore. |
Cassazione: rischia carcere medico che delega prestazioni |
Rischia una pesante condanna penale con tanto di
reclusione il medico che delega ai colleghi le prestazioni sanitarie a
lui affidate. Un comportamento di questo tipo rappresenta un ''indebito
rifiuto di un atto d' ufficio'' tale da comportare ''disagi'' per i
pazienti e un appesantimento del carico di lavoro dei colleghi. E' per
questo motivo che la Corte di Cassazione ha appesantito la condanna nei
confronti di Mario R., medico responsabile della sezione di
ecografia-radiologia all'ospedale triestino di Cattinara, 'reo' di aver
demandato ai colleghi esami affidati alla sezione da lui diretta.
Condannato inizialmente ad una multa di 1500 euro per interruzione di
ufficio pubblico (art. 340 c.p.), il professionista si e' visto
appesantire dalla Cassazione la condanna, tramutata in rifiuto di atti
di ufficio (art. 328 c.p.). |