Regolamento sul pronto soccorso aziendale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il Regolamento contenente le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art.15 3° comma del DL 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni. Tra le novità più importanti rileviamo che il provvedimento indica le caratteristiche minime di attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione. In merito all'istruzione, segnaliamo che è prevista una formazione teorico e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Infine, sottolineamo come il Regolamento, tenendo conto di vari fattori, tra cui la tipologia dell'attività svolta, il numero dei dipendenti e i fattori di rischio, ha classificato le aziende in tre gruppi.

 


 

Mancato godimento del riposo settimanale: il danno psico-fisico va provato

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 16626/2003) ha stabilito che in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il risarcimento del danno non patrimoniale (per usura psicofisica o per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana) è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che, nell'ambito specifico di tale prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche per presunzioni relative e per fatto notorio), "sia per quanto il danno alla professionalità sia per quello biologico, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del danno, nonché del nesso causale con l'inadempimento dal datore di lavoro, dimostrazione senza la quale non è possibile procedere ad una valutazione equitativa, posto che la mera potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro non è sufficiente, richiedendosi invece sempre la prova del danno" e che, nella valutazione della suddetta prova non può "esservi alcun pregiudizio se vi è recupero in tempi brevi, tanto più se si tratta di un lavoro che non dispiace, con impegno fisico non eccessivo, e se il differimento avviene non per imposizione unilaterale del datore di lavoro, ma con il proprio consenso" del lavoratore.
 


 

Cassazione: rischia carcere medico che delega prestazioni

Rischia una pesante condanna penale con tanto di reclusione il medico che delega ai colleghi le prestazioni sanitarie a lui affidate. Un comportamento di questo tipo rappresenta un ''indebito rifiuto di un atto d' ufficio'' tale da comportare ''disagi'' per i pazienti e un appesantimento del carico di lavoro dei colleghi. E' per questo motivo che la Corte di Cassazione ha appesantito la condanna nei confronti di Mario R., medico responsabile della sezione di ecografia-radiologia all'ospedale triestino di Cattinara, 'reo' di aver demandato ai colleghi esami affidati alla sezione da lui diretta. Condannato inizialmente ad una multa di 1500 euro per interruzione di ufficio pubblico (art. 340 c.p.), il professionista si e' visto appesantire dalla Cassazione la condanna, tramutata in rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.).