Anche la
professionalità del dirigente apicale è tutelata dall’art. 2103 cod.
civ. – I parametri valutativi non sono però gli stessi applicati per gli
altri lavoratori dipendenti –
L’art. 2103 cod. civ. tutela la professionalità dei lavoratori
subordinati. E’ indubbio che detta disposizione debba trovare
applicazione anche con riferimento agli alti dirigenti, quelli c.d.
apicali, cui vengono dall'imprenditore rimessi compiti di rilevante
importanza nell'ambito della gestione dell'impresa, per cui si riscontra
una violazione del dettato codicistico allorquando, ad esempio, si
rinvenga una effettiva lesione alla professionalità del dirigente in
ragione di una perdurante ed ingiustificata sua inattività, alla quale
lo si costringa, o allorquando gli vengano assegnati nuovi compiti, che
richiedano doti professionali, capacità di iniziativa e spazi di
autonomia e di responsabilità ridotti rispetto alle precedenti mansioni.
La comparazione tra vecchie e nuove mansioni al fine di individuare
eventuali violazioni dell'art. 2103 c.c. non può, però, farsi - proprio
in relazione alla importanza e rilevanza dei compiti del dirigente ed
alla posizione, assunta in molti casi, di vero e proprio alter ego
dell'imprenditore - alla stregua degli stessi parametri valutativi da
adottare con riferimento a tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Invero, a prescindere dalla considerazione che almeno per i c.d.
dirigenti apicali non è prospettabile la possibilità di acquisire
"mansioni corrispondenti" ad una categoria superiore - eventualità cui
fa, invece, espresso riferimento il suddetto articolo 2103 – va poi
evidenziato come il criterio dato dalla “equivalenza” delle mansioni,
indicato dalla suddetta norma codicistica, va applicato ai dirigenti con
una flessibilità ben maggiore rispetto a quella utilizzabile in tutti
gli altri casi, non potendosi basare il raffronto comparatistico tra
mansioni su elementi di carattere squisitamente oggettivo e su
valutazioni parziali e segmentate ad ogni singolo settore dell’azienda,
e trascurando, del tutto, l’importanza ai fini produttivi e strategica
che l’imprenditore, nell’esercizio dei suoi poteri di iniziativa
economica, assegna ai vari comparti della sua azienda e non potendosi,
infine, neanche sottovalutare l’elemento fiduciario caratterizzate il
rapporto lavorativo in oggetto. Tutto ciò può indurre l’imprenditore a
scegliere i dirigenti più dotati professionalmente per farli presiedere
ad aree e settori dell’azienda che presentino un giro di affari ridotto
in ragione di una perdurante stato di loro “sofferenza” e, quindi, si
presentino abbisognevoli di maggiore attenzione e di più accentuate
capacità per essere recuperati alla produttività (Cassazione Sezione
Lavoro n. 12365 del 22 agosto 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
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