Nessuna disposizione, sottolineano gli ermellini, richiede espressamente
che la persona indagata debba prima riacquistare la liberta’ per poter
reiterare il provvedimento restrittivo
E’ possibile mettere in stato di fermo indagati per i quali sono state
annullate le misure cautelari e il fermo puo’ scattare quando, per i
reclusi, non si sono ancora aperte le porte del carcere. Lo afferma la
Suprema corte esprimendo un orientamento suscettibile di essere adottato
in situazioni come quelle dei presunti terroristi islamici scarcerati dal
Gup milanese Forleo. Non a caso la pronuncia che sposa questo indirizzo
nasce dal ricorso di un detenuto musulmano di provenienza extrauropea. In
sostanza e’ possibile prorogare lo stato detentivo di chi viene scarcerato
ed e’ ancora in cella, soprattutto quando sussiste il pericolo di fuga e
si teme che l'identita’ del soggetto possa cambiare o non essere quella
vera.
In proposito la Cassazione dice che "nessuna disposizione di legge vieta
che, sussistendono i presupposti, sia emesso dal pubblico ministero un
provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, ovviamente per motivi
esclusivamente formali, la vicenda relativa a un precedente titolo di
custodia cautelare".
L'enunciazione e’ della II sezione penale della Cassazione, sentenza
7082/05 - depositata il 23 febbraio - che ha respinto il ricorso di un
indagato per riciclaggio di nascita extracomunitaria. L'uomo aveva fatto
reclamo a Piazza Cavour contro l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano
che aveva ratificato lo stato di fermo, emesso dal Pm appena appreso che
era stata annullata - per vizi di forma - la convalida della misura
preventiva. Innanzi ai Supremi giudici, l'indagato ha contestato
l'ordinanza impugnata sostenendo che il fermo non poteva essere emesso
"sia perche’ tale provvedimento avrebbe avuto l'unica funzione di eludere
gli effetti della liberazione, disposta dai giudici del riesame" e sia
perche’ "il fermo presupporrebbe la liberta’ della persona da sottoporre
ad esso, mentre egli era detenuto, sia pure per un titolo caducato".
Il fermo - dice la Cassazione non condividendo le critiche mosse - "e’
sempre possibile a condizione che ricorrano i tre presupposti previsti
dall'articolo 384, comma 1 Cpp, e cioe’: a) che sussistano gravi indizi di
colpevolezza a carico della persona sottoposta alle indagini; b) che
sussistano, altresi’, elementi specifici, anche meramente indiziari, e
anche in relazione all'impossibilita’ di identificare l'indiziato, in
virtu’ dei quali si ritenga fondato il pericolo di fuga di tale persona;
c) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
superiore nel massimo a sei anni, ovvero per un delitto concernente le
armi da guerra o gli esplosivi".
Inoltre i magistrati di legittimita’ sottolineano che nessuna norma
"richiede espressamente, come condizione per la reiterazione del fermo, il
previo ripristino dello status libertatis della persona indagata". In
conclusione il ricorso e’ stato rigettato. |