L’OMESSA INFORMAZIONE DEL SINDACATO, ANCHE QUANDO IL CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDE CHE DEBBA ESSERE SUCCESSIVA A DETERMINATI PROVVEDIMENTI AZIENDALI, CONFIGURA COMPORTAMENTO ANTISINDACALE – Perché idoneo ad influire sulle decisioni dell’organizzazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 7347 del 17 aprile 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso).
          La Fisac GCIL di Siracusa ha proposto, nel 1991, davanti al locale Pretore, un ricorso a termini dell’art. 28 St. Lav. per repressione di comportamento antisindacale nei confronti del Banco di Sicilia, denunciando il mancato rispetto, da parte dell’azienda, dell’obbligo, previsto dal contratto collettivo, di contenere le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti di cento ore l’anno e di due ore al giorno per ogni dipendente e di comunicare mensilmente al sindacato il numero di ore di lavoro straordinario svolto nell’ambito di ciascun ufficio.
          La Banca si è difesa sostenendo che le inadempienze attribuitele non configuravano comportamento antisindacale e pertanto non potevano dar luogo ad azione giudiziaria da parte del sindacato. Il Pretore, sia nella fase cautelare che nel successivo giudizio di opposizione, ha ritenuto proponibile e fondata la domanda avanzata dal sindacato; pertanto ha dichiarato l’antisindacalità della condotta denunciata e ha ordinato al Banco di Sicilia di contenere l’orario di lavoro straordinario nei limiti previsti dal contratto collettivo e di trasmettere alle organizzazioni sindacali le dovute comunicazioni mensili. In grado di appello il Tribunale di Siracusa ha riformato integralmente la decisione del Pretore, rigettando le domande proposte dal sindacato. In particolare il Tribunale ha ritenuto che non costituisse comportamento antisindacale la violazione del diritto individuale del lavoratore al rispetto del limite contrattuale delle prestazioni straordinarie e che poi dovesse escludersi anche l’antisindacalità dell’omessa comunicazione al sindacato perché il relativo obbligo non figurava nella disciplina delle relazioni sindacali, ma in altra parte del contratto e perché non si trattava di comunicazione preventiva. La Fisac CGIL ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione e violazione dell’art. 28 St. Lav.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7347 del 17 aprile 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso) ha accolto il ricorso, nella parte concernente la violazione del diritto del sindacato all’informazione sulle prestazioni di lavoro straordinario. Il Tribunale di Siracusa – ha osservato la Corte – ha correttamente escluso, nel caso in esame, che il mancato rispetto del limite delle prestazioni straordinarie configurasse comportamento antisindacale, in quanto non risultava alcun intento dell’azienda di limitare la libertà o l’attività sindacale; sul punto il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza di legittimità che esclude in linea di massima la configurabilità di un comportamento antisindacale in caso di lesione di prerogative individuali, salvo che non sussista l’intento del datore di lavoro di recare pregiudizio al sindacato. La sentenza impugnata – ha affermato la Corte – è invece incorsa in errore allorché ha escluso l’antisindacalità della violazione della norma contrattuale che prevede la comunicazione al sindacato dell’entità delle prestazioni straordinarie, in quanto ha attribuito valore alla collocazione delle clausole in una sezione del contratto diversa da quella dedicata alle relazioni sindacali; questa circostanza è infatti irrilevante, perché inidonea a degradare la prerogativa in questione da collettiva in individuale.
          Del pari irrilevante – ha osservato la Corte – è la circostanza che si trattasse di informazione successiva e non preventiva; infatti l’informazione successiva è idonea ad orientare l’attività del sindacato il quale, intanto può determinarsi a promuovere un’azione di contrasto della sistematica violazione del monte ore da parte della banca, in quanto sia posto a conoscenza dell’entità delle prestazioni straordinarie.
          La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania enunciando per il giudice i seguenti principi di diritto: “Ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, nel fissare i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente, preveda anche l’obbligo del datore di lavoro di informare il sindacato in ordine al numero di ore di lavoro straordinario svolto dai dipendenti, l’inottemperanza del datore di lavoro a quest’obbligo di informativa è idonea ex se – oggettivamente – a costituire condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso del sindacato al procedimento di repressione contemplato dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970).

 

 

 

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IL TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO SPETTA ANCHE A CHI, IN UFFICIO, SI FA MALE BATTENDO IL CAPO CONTRO UNA PORTA SEMIAPERTA – Anche se il rischio non è “tipico” (Cassazione Sezione Lavoro n. 7633 del 21 aprile 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Filadoro).
          Franco S., vice direttore di un albergo, mentre era all’interno del proprio ufficio è stato chiamato dal direttore che si trovava in un’altra stanza. Nello spostarsi egli ha battuto violentemente il capo contro una porta semiaperta, riportando lesioni ad un occhio, cui è conseguito il distacco della retina con cecità permanente.  Egli ha chiesto all’INAIL la costituzione di una rendita per l’inabilità permanente causata dall’infortunio. L’istituto ha respinto la domanda in quanto non ha ravvisato, nell’accaduto, un infortunio sul lavoro. Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Roma, che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita. In seguito all’appello proposto dall’INAIL il Tribunale di Roma ha ribaltato la decisione del Pretore, affermando che l’infortunio non poteva considerasi avvenuto in occasione di lavoro, in quanto derivante da rischio generico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per difetto di motivazione e violazione di legge. 
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7633 del 21 aprile 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso nelle sue sentenze n. 455/98, n. 5419/99 e n. 4433/2000, secondo cui l’infortunio subito dal lavoratore è indennizzabile anche se non riconducibile a un rischio “tipico” della prestazione lavorativa, purché dipenda da un atto intrinseco alle prestazioni lavorative o comunque strettamente connesso con il suo compimento (rischio proprio) ovvero dallo svolgimento di attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento delle mansioni tipiche, e quindi funzionalmente collegato all’attività lavorativa (rischio improprio).

 


 
 
Medici e privacy
Il Garante fornisce nuovi chiarimenti per il trattamento dei dati in ambito sanitario

 

All’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile 2004, entro la quale dovranno essere presentate al Garante della privacy dai soggetti che ne sono tenuti le notificazioni per il trattamento dei dati, l’Autorità con un nuovo documento chiarisce i dubbi espressi dalle associazioni di medici (Fimmg, dalla FnomCeo e dall’Anisap) riguardo alle notificazioni in ambito sanitario.
Di seguito riportiamo quanto precisato dal Garante.
“Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento è indicato dal Codice in materia di protezione dei dati personali e può essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato adottato dalla stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro quanto segue:

Dati genetici e biometrici
Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati genetici e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno stesso studio medico
Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, viene a volte a conoscenza di informazioni di tipo genetico (esame di screening o test genetici, indagini prenatali, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche).
La notifica deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è sistematico ed assume il carattere di costante e prevalente attività del medico (ad es. un genetista).
L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive). L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali.

Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività
Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma associata valgono anche per i trattamenti relativi a procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività.
Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista nell’ambito di un’attività di consulenza o di procreazione assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico.
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare è solo quello che deve essere effettuato "a fini di ... rilevazione ..." di tali patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.

Prestazioni di servizi sanitari on line
Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate solo se i servizi sono:
a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica
b) relativi alla fornitura di beni.
Non vanno quindi notificati:
a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza (consultazione di specialisti per via telefonica)
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente (archivi cartacei)
c) i trattamenti di dati organizzate in banche dati informatizzate ma non collegate ad una rete telematica
Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel proprio ufficio; usano la posta elettronica per dialogare con i pazienti, effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc.
Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla notificazione diversi trattamenti effettuati nell’ambito della cd. medicina in rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è stato precisato che la notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente locale.

Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro
Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni specialistiche erogate

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