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IL TRATTAMENTO
PREVISTO PER GLI INFORTUNI SUL
LAVORO SPETTA ANCHE A CHI, IN UFFICIO, SI FA MALE BATTENDO IL CAPO CONTRO UNA
PORTA SEMIAPERTA – Anche se il rischio non è “tipico” (Cassazione
Sezione Lavoro n. 7633 del 21 aprile 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Filadoro).
Franco S., vice direttore di un albergo,
mentre era all’interno del proprio ufficio è stato chiamato dal direttore che
si trovava in un’altra stanza. Nello spostarsi egli ha battuto violentemente
il capo contro una porta semiaperta, riportando lesioni ad un occhio, cui è
conseguito il distacco della retina con cecità permanente. Egli ha chiesto
all’INAIL la costituzione di una rendita per l’inabilità permanente causata
dall’infortunio. L’istituto ha respinto la domanda in quanto non ha ravvisato,
nell’accaduto, un infortunio sul lavoro. Ne è seguito un giudizio davanti al
Pretore di Roma, che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla
costituzione della rendita. In seguito all’appello proposto dall’INAIL il
Tribunale di Roma ha ribaltato la decisione del Pretore, affermando che
l’infortunio non poteva considerasi avvenuto in occasione di lavoro, in quanto
derivante da rischio generico. Il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione del Tribunale per difetto di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7633
del 21 aprile 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso,
richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso nelle sue sentenze n.
455/98, n. 5419/99 e n. 4433/2000, secondo cui l’infortunio subito dal
lavoratore è indennizzabile anche se non riconducibile a un rischio “tipico”
della prestazione lavorativa, purché dipenda da un atto intrinseco alle
prestazioni lavorative o comunque strettamente connesso con il suo compimento
(rischio proprio) ovvero dallo svolgimento di attività accessorie, ma
immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento delle
mansioni tipiche, e quindi funzionalmente collegato all’attività lavorativa
(rischio improprio).
Medici e privacy |
Il Garante fornisce nuovi chiarimenti per il
trattamento dei dati in ambito sanitario
|
All’avvicinarsi della
scadenza del 30 aprile 2004, entro la quale dovranno essere presentate al
Garante della privacy dai soggetti che ne sono tenuti le notificazioni per il
trattamento dei dati, l’Autorità con un nuovo documento chiarisce i dubbi
espressi dalle associazioni di medici (Fimmg, dalla FnomCeo e dall’Anisap)
riguardo alle notificazioni in ambito sanitario.
Di seguito riportiamo quanto precisato dal Garante.
“Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il
trattamento è indicato dal Codice in materia di protezione dei dati personali e
può essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato
adottato dalla stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro quanto
segue:
Dati genetici e biometrici
Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati
genetici e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata
condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno
stesso studio medico
Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista,
nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, viene a volte a conoscenza di
informazioni di tipo genetico (esame di screening o test genetici, indagini
prenatali, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche).
La notifica deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è
sistematico ed assume il carattere di costante e prevalente attività del medico
(ad es. un genetista).
L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati genetici e biometrici
effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e
di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni
sportive). L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone fisiche
esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali.
Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività
Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici
per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma
associata valgono anche per i trattamenti relativi a procreazione assistita,
trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive,
diffusive e sieropositività.
Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista
nell’ambito di un’attività di consulenza o di procreazione assistita, sempre che
non siano effettuati in modo sistematico.
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare è solo
quello che deve essere effettuato "a fini di ... rilevazione ..." di tali
patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli
professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.
Prestazioni di servizi sanitari on line
Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate solo se i servizi
sono:
a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica
b) relativi alla fornitura di beni.
Non vanno quindi notificati:
a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza
(consultazione di specialisti per via telefonica)
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente
(archivi cartacei)
c) i trattamenti di dati organizzate in banche dati informatizzate ma non
collegate ad una rete telematica
Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel
proprio ufficio; usano la posta elettronica per dialogare con i pazienti,
effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc.
Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla
notificazione diversi trattamenti effettuati nell’ambito della cd. medicina in
rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è stato
precisato che la notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente locale.
Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro
Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati
i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni
specialistiche erogate
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