IL LAVORATORE HA DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI IN OCCASIONE DEGLI ESAMI PREVISTI DA UN CORSO UNIVERSITARIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI “ESPERTO IN TUTELA AMBIENTALE” In base all’art. 10 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20658 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Nobile).
           Aldo A., dipendente della s.p.a. Enel Distribuzione, ha frequentato la Scuola diretta a fini speciali in materia di tutela delle risorse territoriali, organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila ed ha conseguito il diploma di esperto in tutela ambientale. In occasione degli esami sostenuti durante il corso, egli ha chiesto alla datrice di lavoro i permessi retribuiti previsti dall’art. 10 St. Lav. e dal contratto collettivo. L’azienda non ha accolto la richiesta sostenendo che i permessi spettano solo ai lavoratori che frequentano corsi per il conseguimento di laurea o diploma universitari e che il titolo conseguibile mediante il corso frequentato da Aldo A. non poteva essere ritenuto un diploma universitario. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Sulmona di condannare la datrice di lavoro a corrispondergli un’indennità sostitutiva dei permessi non concessi. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di L’Aquila, che ha escluso il diritto del lavoratore ai permessi affermando che il diploma di esperto in tutela ambientale da lui conseguito non appariva equiparabile a un diploma universitario. Aldo A. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.
           La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20658 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Nobile) ha accolto il ricorso. L’art. 10 della legge n. 300 del 1970 al primo comma – ha ricordato la Corte – prevede che “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza di corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”. Ai fini, quindi, del riconoscimento del diritto in esame si deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle scuole previste dal citato comma primo che richieda una regolare frequenza per il conseguimento di titolo di studio con valore legale.
           Il secondo comma dello stesso articolo – che qui interessa – stabilisce che i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. La norma riguarda tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari e si ricollega all’esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo patrimonio culturale, in armonia con i principi di cui agli artt. 34 e 41 Cost.
           La scuola frequentata da Aldo A. – ha osservato la Corte – istituita con decreto rettorale n. 189-0002 del 24 luglio 1989, ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, è stata organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila; in base all’art. 1 di detto D.P.R. “le scuole dirette a fini speciali ….. fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università”. In particolare lo stesso articolo dispone che “presso le Università possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario …..”.
           Le dette scuole, quindi – ha affermato la Corte – sono inserite nell’ordinamento universitario al pari delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; l’art. 5, poi, dello stesso D.P.R. dispone che “i corsi di studio delle scuola dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria”.
           L’art. 10, infine, prevede che “agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ….. ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno”. E’ fuor di dubbio, quindi – ha concluso la Corte – che i diplomi rilasciati dalle dette scuole siano per legge “diplomi universitari” aventi “valore legale”.
 

 
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta anche se la mancata fruizione non è ascrivibile a colpa dell’azienda – In base all’art. 36 Cost. – Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex legge 141 del 1990, l’impossibilità di usufruire dell’intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell’accoglimento della domanda di prepensionamento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva di ferie non godute. Ed invero, solo l’irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto all’indennità sostitutiva di ferie non godute, mentre allorquando è ravvisabile una colpa del datore di lavoro nella condotta negativa delle ferie il lavoratore può pretendere il risarcimento dei danni subiti, suscettibile di superare in entità l’indennità sostitutiva mentre, infine, nei casi – come quelli regolati dalla contrattazione collettiva applicata dalle Ferrovie – in cui non è ravvisabile alcuna colpa né nella condotta del datore di lavoro né in quella del lavoratore, risponde a corretti principi legali riconoscere il diritto alla indennità sostitutiva di ferie, in ragione del presidio costituzionale assicurato alle ferie (art. 36 Cost.) al fine di consentire la reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 20662 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Vidiri).