IL LAVORATORE HA
DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI IN
OCCASIONE DEGLI ESAMI PREVISTI DA UN CORSO UNIVERSITARIO PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA DI “ESPERTO IN TUTELA AMBIENTALE” –
In base all’art. 10 St. Lav. (Cassazione
Sezione Lavoro n. 20658 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Nobile).
Aldo A., dipendente della s.p.a. Enel
Distribuzione, ha frequentato la Scuola diretta a fini speciali in materia di
tutela delle risorse territoriali, organizzata e gestita dalla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di L’Aquila ed ha conseguito il diploma di esperto
in tutela ambientale. In occasione degli esami sostenuti durante il corso,
egli ha chiesto alla datrice di lavoro i permessi retribuiti previsti
dall’art. 10 St. Lav. e dal contratto collettivo. L’azienda non ha accolto la
richiesta sostenendo che i permessi spettano solo ai lavoratori che
frequentano corsi per il conseguimento di laurea o diploma universitari e che
il titolo conseguibile mediante il corso frequentato da Aldo A. non poteva
essere ritenuto un diploma universitario. Il lavoratore ha chiesto al
Tribunale di Sulmona di condannare la datrice di lavoro a corrispondergli
un’indennità sostitutiva dei permessi non concessi. Il Tribunale ha accolto la
domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di
Appello di L’Aquila, che ha escluso il diritto del lavoratore ai permessi
affermando che il diploma di esperto in tutela ambientale da lui conseguito
non appariva equiparabile a un diploma universitario. Aldo A. ha proposto
ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per
vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20658
del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Nobile) ha accolto il ricorso. L’art.
10 della legge n. 300 del 1970 al primo comma – ha ricordato la Corte –
prevede che “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza di corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali”. Ai fini, quindi, del riconoscimento del diritto in esame si
deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle
scuole previste dal citato comma primo che richieda una regolare frequenza per
il conseguimento di titolo di studio con valore legale.
Il secondo comma dello stesso articolo –
che qui interessa – stabilisce che i lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti. La norma riguarda tutti i lavoratori
studenti, compresi quelli universitari e si ricollega all’esigenza di
accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo
patrimonio culturale, in armonia con i principi di cui agli artt. 34 e 41
Cost.
La scuola frequentata da Aldo A. – ha
osservato la Corte – istituita con decreto rettorale n. 189-0002 del 24 luglio
1989, ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, è stata organizzata e
gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila; in base
all’art. 1 di detto D.P.R. “le scuole dirette a fini speciali ….. fanno
parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini
istituzionali delle Università”. In particolare lo stesso articolo
dispone che “presso le Università possono essere costituite: a) scuole
dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per
l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma
di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e
professionale nell’ambito universitario …..”.
Le dette scuole, quindi – ha affermato la
Corte – sono inserite nell’ordinamento universitario al pari delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento; l’art. 5, poi, dello stesso
D.P.R. dispone che “i corsi di studio delle scuola dirette a fini
speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o
triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento
di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria”.
L’art. 10, infine, prevede che “agli
studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le
disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari
….. ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un
corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali
che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che
disciplinano le iscrizioni ai corsi laurea di coloro che sono già forniti di
una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del
corso non superiore ad un anno”. E’ fuor di dubbio, quindi – ha concluso
la Corte – che i diplomi rilasciati dalle dette scuole siano per legge “diplomi
universitari” aventi “valore legale”.
L’indennità
sostitutiva delle ferie non godute
è dovuta anche se la mancata fruizione non è ascrivibile a colpa dell’azienda
– In base all’art. 36 Cost. – Con riguardo ai dipendenti delle
Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex legge 141 del 1990,
l’impossibilità di usufruire dell’intero periodo di ferie maturate, in
dipendenza dell’accoglimento della domanda di prepensionamento non esonera il
datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva di
ferie non godute. Ed invero, solo l’irragionevole rifiuto del lavoratore di
accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il
diritto all’indennità sostitutiva di ferie non godute, mentre allorquando è
ravvisabile una colpa del datore di lavoro nella condotta negativa delle ferie
il lavoratore può pretendere il risarcimento dei danni subiti, suscettibile di
superare in entità l’indennità sostitutiva mentre, infine, nei casi – come
quelli regolati dalla contrattazione collettiva applicata dalle Ferrovie – in
cui non è ravvisabile alcuna colpa né nella condotta del datore di lavoro né
in quella del lavoratore, risponde a corretti principi legali riconoscere il
diritto alla indennità sostitutiva di ferie, in ragione del presidio
costituzionale assicurato alle ferie (art. 36 Cost.) al fine di consentire la
reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore (Cassazione Sezione
Lavoro n. 20662 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Vidiri).