L’atto amministrativo adottato
in difetto del relativo potere è nullo – Non ha perciò carattere
autoritativo –
L’esercizio del
potere amministrativo in contrasto con una disposizione imperativa di
legge non sottrae al provvedimento il suo carattere autoritativo, siccome
il vizio di violazione di legge è sanzionato dall’ordinamento con
l’annullabilità dell’atto (art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del
1990, inserito dalla legge n. 15 del 2005). Il che significa produzione
degli effetti tipici fino a quando le autorità che ne hanno il potere (la
stessa pubblica amministrazione in sede di autotutela, ovvero il giudice
amministrativo) non pronuncino l’annullamento dell’atto.
Non
ha, invece, carattere autoritativo, essendo inidoneo ad innovare la
precedente situazione giuridica, l’atto adottato in difetto del relativo
potere, la cui condizione giuridica, secondo il recente intervento del
legislatore, è quella della nullità. Dispone, infatti, l’art. 21-septies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, inserito dall’art. 14 della legge n.
15 del 2005: E’ nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge
(Cassazione Sezione
Lavoro n. 20341 del 20 settembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Picone).
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