IN CASO DI SCIOPERO DEGLI UFFICIALI
GIUDIZIARI NEL GIORNO IN CUI SCADE IL TERMINE PER NOTIFICARE UN ATTO, E’
AMMISSIBILE LA NOTIFICA ESEGUITA IL GIORNO DOPO
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Il diritto di difesa deve essere garantito (Cassazione
Sezione Prima Civile n. 10209 del 3 maggio 2007, Pres. Criscuolo, Rel.
Felicetti).
Il
19 aprile 2004 gli ufficiali giudiziari di Roma hanno scioperato.
Conseguentemente l’ufficio di accettazione degli atti per le notifiche è
rimasto chiuso. Quel giorno scadeva per A.C. il termine per proporre
ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di
Milano. Il legale di A.C. ha pertanto consegnato il ricorso all’ufficio
notifiche il giorno successivo, 20 aprile 2004; quando il termine per
l’impugnazione era scaduto. Egli si è fatto rilasciare dal dirigente
dell’ufficio un certificato attestante che il 19 aprile 2004 l’ufficio era
rimasto chiuso per sciopero e lo ha depositato con il ricorso tardivamente
notificato. Nel giudizio davanti alla Suprema Corte, la controparte di
A.C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché non notificato nel
termine previsto dalla legge.
La
Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 10209 del 3 maggio 2007, Pres.
Criscuolo, Rel. Felicetti), ha ritenuto ammissibile il ricorso affermando
che la notifica doveva essere ritenuta regolare. In materia – ha affermato
la Cassazione – devono applicarsi i principi affermati nelle sentenze n.
69 del 1994, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale,
volti a garantire l’effettività del diritto di difesa, tutelato dall’art.
24 della Costituzione, in materia di notificazione di atti processuali da
compiersi entro termini di decadenza. La Corte Costituzionale infatti
(sentenza n. 28 del 2004), in tale specifica materia, ha ritenuto “palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che
un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di
attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (ufficiale
giudiziario e l’agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranee
alla sua disponibilità”.
Poiché
anche nel caso di specie la decadenza è correlabile unicamente a un
diniego di attività (accettazione dell’atto da notificare) degli ufficiali
giudiziari (a causa di sciopero) e non a un difetto di attività del
notificante – ha affermato la Corte – è soluzione interpretativa
costituzionalmente obbligata considerare come tempestiva, nel caso di
specie, la notifica del ricorso; ciò a prescindere dal rimedio predisposto
dal D. Lgs. 9.4.1948 n. 437 – che nel caso di specie non risulta che sia
stato attivato – e cioè dalla emanazione, da parte del Ministero della
Giustizia, del decreto (previsto dall’art. 2) che accerta l’eccezionalità
dell’evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici giudiziari, con conseguente proroga (art. 1), con carattere di
generalità, di tutti “i
termini di decadenza per il compimento di atti”
presso gli uffici interessati all’evento “o
a mezzo del personale addetto ai predetti uffici”
scadenti “durante
il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni
successivi”:
proroga che l’art. 1 determina in quindici giorni a decorrere dalla sua
emanazione.
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