SPETTA AL TAR
LA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE RELATIVE A CONCORSI INTERNI “MISTI” PER LA
PROMOZIONE DI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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In applicazione del
principio di economia processuale (Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza
n. 9168 del 20 aprile 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).
Nel maggio 2001 il Comune di Torino ha bandito un concorso
interno, riservato a sottoufficiali di categoria D e a vigili urbani di
categoria C, con nove anni di anzianità, per la nomina ad ufficiali di polizia
municipale (categoria D1).
Roberto B. ed altri dipendenti del Comune, essendo rimasti
esclusi dalla nomina, hanno contestato sotto vari profili, davanti al
Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, l’esito del concorso. Nel corso del
giudizio essi hanno proposto regolamento di giurisdizione in base all’art. 41
cod. proc. civ. per fare dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili ordinanza n. 9168 del
20 aprile 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso) ha dichiarato la giurisdizione
del giudice amministrativo. In materia di giurisdizione sulle controversie
relative ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma quattro,
D. Lgs. n. 165 del 2001) – hanno affermato le Sezioni Unite – devono
applicarsi, i seguenti principi: a) indubbia giurisdizione del giudice
amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b)
identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando
irrilevante che il posto da coprire si compreso o meno nell’ambito della
medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro
di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la
circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area diversa viene vanificata
dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto
originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di
concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’”area” ad un’altra,
spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme
che escludono l’apertura del concorso all’esterno; d) invece giurisdizione del
giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni,
che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della
medesima “area”.
Nel caso in esame – ha osservato la Corte – si tratta di un
concorso interno per funzionario di polizia municipale che prevede il
passaggio dall’area C all’area D; esso quindi all’evidenza implica un
mutamento di area, a nulla rilevando che al concorso suddetto possano
partecipare anche sottoufficiali già inquadrati nell’area D che concorrono per
la progressione alla qualifica di funzionari; così come la giurisprudenza di
questa Corte ha ritenuto che i concorsi “misti” – tali perché aperti
all’esterno – sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo,
analogamente i concorsi interni “misti”, che riguardano sia la progressione
nell’ambito della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti
alla giurisdizione del giudice amministrativo in ragione di un generale
principio di economia processuale che fa escludere che delle medesime
operazioni concorsuali possano conoscere contemporaneamente sia il giudice
ordinario che quello amministrativo.