La retribuzione per il lavoro
straordinario non è vincolata a parametri rigidi ed inderogabili – In base
all’art. 36 Cost. Rep. –
La più recente
giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la
possibilità di non vincolare la retribuzione per il lavoro straordinario a
rigidi ed inderogabili parametri economici, riconoscendo la piena
legittimità di disposizioni di legge recanti la previsione di un compenso
inferiore a quello erogato per l’orario ordinario e ribadendo che il
diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.
si riferisce non ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento
economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro
straordinario. Nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza
della Suprema Corte, che, nel decidere una fattispecie nella quale, a
causa del blocco preclusivo di qualsiasi modifica agli importi di
trattamenti che includevano una quota dell’indennità integrativa speciale,
ha riconosciuto la legittimità di un sistema normativo in base al quale il
compenso per lavoro straordinario finiva nel corso degli anni per
diventare inferiore alla retribuzione del lavoro ordinario e,
conseguentemente, per non rispettare neanche il disposto dell’art. 2108
c.c.
Con
riguardo, poi, all’ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un
limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è
consentito alla stessa contrattazione determinare l’assetto degli
interessi nel senso che il superamento dell’orario contrattuale fino al
limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina
del lavoro straordinario. Non si tratta di contraddire il principio,
pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui è lavoro
straordinario anche quello prestato oltre l’orario stabilito dal contratto
(collettivo o individuale), siccome la fonte contrattuale, nell’escludere
esplicitamente la disciplina retributiva propria del lavoro straordinario,
sostituendola con una del tutto autonoma e diversa, manifesta l’intento di
non considerare la protrazione di orario come lavoro straordinario (e cioè
a prescindere da esplicite qualificazioni, come lavoro “supplementare” e
simili, siccome la specifica regolamentazione del trattamento retributivo
non consente dubbi interpretativi) (Cassazione Sezione Lavoro n. 22233 del
17 ottobre 2006, Pres. Ravagnani, Rel. Picone).
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