L’indennità di trasferta rientra nella retribuzione ordinaria quando
viene corrisposta ai trasferisti abituali – Perché inerisce
strutturalmente alla loro prestazione lavorativa -
L’indennità di trasferta rientra integralmente nella
retribuzione ordinaria, ai fini della determinazione delle spettanze per
istituti contrattuali e per il t.f.r., quando essa viene corrisposta ai
trasfertisti abituali.
Per i trasferisti di professione il disagio derivante dal
fatto di operare fuori sede è inerente strutturalmente alla prestazione
lavorativa che sono tenuti a dare e come tale viene retribuito con una
voce specifica che fa parte della loro retribuzione ordinaria, allo stesso
modo in cui altri lavoratori godono di voci retributive specifiche per
altri generi di disagi o di rischio che ineriscono alle loro rispettive
prestazioni professionali. Per il trasfertista occasionale, al contrario,
il fatto di essere inviato occasionalmente ad operare fuori sede, ed il
disagio che questo comporta, sono estranei alla normale prestazione cui è
tenuto, e come tale deve essere remunerato (o almeno viene normalmente
remunerato) con una voce retributiva a parte, anch’essa estranea alla
retribuzione ordinaria (Cassazione Sezione Lavoro n. 28162 del 20 dicembre
2005, Pres. Ciciretti, Rel. Monaci).
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