D'ora in avanti non sarà più scontato
che in caso di separazione tutto venga assegnato alla moglie, casa
compresa. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che ha
così abbattuto quel privilegio di fatto che consentiva alle ex mogli
(senza figli) di evitare la divisione in parti uguali della proprietà
immobiliare.
Lo ha reso noto l'associazione "figli negati" spiegando che "Tutte le
sentenze precedenti che penalizzavano l'ex marito erano frutto di
interpretazioni arbitrarie e discriminatorie da parte di una cultura a
senso unico dei tribunali civili italiani a favore della ex moglie ed in
danno dell'ex marito.
In sostanza, in base a tale sentenza la casa familiare in comproprieta' e'
soggetta alle normali regole sulla comunione, a cui si dovrà fare
riferimento sia per l'utilizzo che per la divisione".
La Suprema Corte ha rilevato che nessun articolo di legge prevede
l'automatica assegnazione della casa ad uno dei due coniugi.
L'associazione Figli Negati ha anche annunciato di voler elaborare una
proposta di legge per regolare il matrimonio breve e senza figli (cd:
minimatrimonio).
"Ad oggi - spiega l'associazione - dopo pochi mesi di matrimonio, la ex
moglie puo' ancora pretendere e ottenere un mantenimento per un
lunghissimo periodo di tempo. Nella nuova proposta di legge le separazioni
di coniugi senza figli, sposati per un periodo inferiore ai 10 anni,
avranno un nuovo e piu' equo regime di mantenimento (marito verso ex
moglie che non lavora) pari al periodo di durata del matrimonio".
Cassazione: residente dimentica di esporre il
ticket sull'auto? Va multato
|
La Corte di Cassazione (Sent.
8488/2007) ha stabilito che commette infrazione il residente che
dimentica di esporre il ticket (attestante lo stato di residenza)
sulla propria auto. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti
precisato che "la semplice residenza in zona soggetta a parcheggio
a pagamento non abilita a usufruire senz'altro dell'esenzione, ma
richiede un provvedimento comunale che rilasci l'apposito
documento". Aggiunge poi la Corte che "se può essere condivisa la
natura dell'atto con cui il comune concede ai residenti il
parcheggio gratuito, pure, perché il beneficio operi è necessario
che la attività ricognitiva sia compiuta, in quanto la stessa è
volta a verificare la sussistenza di alcune condizioni, peraltro
non sempre coincidenti tra comune e comune, necessarie perché il
beneficio stesso possa essere riconosciuto" e che "anche la
mancata esibizione del ticket costituisce infrazione, come del
resto la mancata esibizione dell'apposito documento rilasciato dal
comune ai residenti, cosa questa atta a dimostrare come l'attività
amministrativa relativa, anche se ricognitiva, ha dei connotati
che la rendono indispensabile ai fini del godimento
dell'esenzione". |
|
Cassazione: giro di vite contro chi abusa delle
corsie di emergenza
|
D'ora in avanti prima di impegnare
una corsia di emergenza si dovrà avere un valido e "giustificato
motivo". E' quanto afferma la Corte di Cassazione (Sent. 7357/2007)
che ha respinto il ricorso di un automobilista multato proprio per
aver circolato in una corsia di emergenza.
A sua discolpa, l'automobilista aveva dedotto di essersi trovato
inbottigliato nel traffico e di aver scelto la corsia di emergenza per
"motivi di salute" essendo affetto da una ipoacusia neurosensoriale
bilaterale documentata da certificazione medica e temendo possibile
pregiudizio per la sua persona.
I giudici della Corte hanno rilevato che l'onere di provare una
"esimente reale o putativa", è a carico dell'autore dell'infrazione
"non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi
sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea
supposizione della sussistenza dello stato di necessita' deve basarsi,
non gia' su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato
d'animo dell'agente, bensi' su dati di fatto concreti, i quali siano
tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di
trovarsi in tale stato".
La Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie "non ricorresse alcuna
necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale e immediato di
un danno grave alla persona".
Cassazione:viola il C.d.S. chi
guida un ciclomotore con esposta una fotocopia in luogo del
contrassegno originale
|
"L'utente non ha la facoltà di circolare alla
guida di un ciclomotore applicando al veicolo la copia fotostatica
del suo contrassegno". E' quanto ha osservato di recente la Corte
di Cassazione (Sent. 4387/07) precisando che "la disposizione
dell'art. 97 del Codice della Strada mira a garantire il valore
del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di
scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, ad
un tempo, consentire agli addetti alla circolazione l'immediato
riscontro dei dati di identificazione del veicolo". |
|
|