LE VIOLENZE FISICHE E MORALI INFLITTE AL
CONIUGE GIUSTIFICANO LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO ALL’AUTORE DI ESSE –
Non sono
comparabili con altri comportamenti (Cassazione Sezione Prima Civile n.
11844 del 19 maggio 2006, Pres. Luccioli, Rel. Giancola).
Le reiterate
violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono
violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto
cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal
dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative
pronunce, il comportamento irregolare del coniuge che sia vittima delle
violenze. Si tratta infatti di atti che, in ragione della loro estrema
gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
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