I PASSEGGERI DI UN TRAGHETTO COSTRETTI A UN PERNOTTAMENTO DI
FORTUNA, PER UN PREVEDIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE, HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE –
Per inadempienza e
violazione dell’obbligo di solidarietà (Cassazione Sezione Terza Civile
n. 3462 del 15 febbraio 2007, Pres. Preden, Rel. Scarano).
L’11 agosto del 2001
Lucia B. e Damiano M. si sono imbarcati a Peschici su un traghetto della
S.r.l. C.T.M. per una breve gita alle Isole Tremiti con rientro previsto
in giornata. A causa del peggioramento delle condizioni meterologiche,
il traghetto è rimasto bloccato nel porto dell’Isola di S. Nicola, non
essendo in grado di affrontare le condizioni del mare. La S.r.l. C.T.M.
non ha provveduto a sistemare i passeggeri sul traghetto di un’altra
compagnia, in grado di rientrare a Peschici. Conseguentemente i gitanti
hanno dovuto pernottare a Peschici, in un museo e in una chiesa dove i
Carabinieri, il Comune e la Protezione Civile hanno allestito giacigli
di fortuna. Lucia B. e Damiano M. hanno chiesto al Giudice di Pace di
Bari di condannare la s.r.l. C.T.M. al risarcimento dei danni, nella
misura di mille euro ciascuno. Il Giudice ha accolto la domanda in
quanto ha accertato che, al momento della partenza del traghetto per
Peschici, il peggioramento delle condizioni del tempo e del mare era
previsto dai bollettini meterologici ed ha pertanto ritenuto che la
s.r.l. C.T.M. non avrebbe dovuto effettuare il viaggio, poiché la
motonave non era in grado di affrontare il mare mosso; ha inoltre
ritenuto che la società avrebbe dovuto quanto meno provvedere ad
assicurare il rientro a Peschici dei passeggeri con la nave di altra
compagnia, sostenendo il relativo maggior costo. Pertanto il Giudice ha
affermato la responsabilità dell’azienda per “i disagi, le traversie, le
afflizioni e le allucinanti difficoltà cui furono sottoposti i
passeggeri” ed ha ravvisato la configurabilità anche del danno
esistenziale “inteso come peggioramento della sfera personale
determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo,
delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali,
di svago, di riposto, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che
incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla
diversa sensibilità individuale e struttura della personalità”.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del
Giudice di Pace per difetto di motivazione.
La Suprema Corte
(Sezione Terza Civile n. 3462 del 15 febbraio 2007, Pres. Preden, Rel.
Scarano) ha rigettato il ricorso. Il Giudice di Bari – ha osservato la
Corte – ha correttamente accertato la mancanza di adeguata diligenza
nell’adempimento, da parte della società dell’obbligazione contrattuale
assunta, nonché la configurabilità nel caso in esame anche di una
responsabilità extracontrattuale per la mancata sistemazione dei
passeggeri sulla nave di altra compagnia per il rientro. Tale
comportamento – ha affermato la Corte – configura violazione
dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale
principio di solidarietà sociale che trova applicazione in ambito sia
contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere
nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale –
specificantesi in obblighi di informazione e di avviso – nonché volto
alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile
sacrificio.
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