Il datore di lavoro ha il dovere di
sentire il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare solo se
questi ne fa richiesta nel termine di cinque giorni dalla contestazione
dell’addebito – In base all’art. 7 St. Lav. –
In
base all’art. 7 St. Lav. il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa;
i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Questa norma
non comporta per l’azienda un autonomo dovere di convocazione del
dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla
manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno dalla contestazione)
della volontà del lavoratore di essere sentito di persona. In caso di
controversia il lavoratore ha l’onere di provare la tempestività della sua
richiesta (Cassazione Sezione Lavoro n. 19553 del 13 settembre 2006, Pres.
Ciciretti, Rel. Di Nubila).
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