La promozione automatica del
lavoratore per svolgimento di mansioni superiori spetta anche nel caso che
la formale responsabilità del suo nuovo incarico sia stata attribuita
dall’azienda ad altro dipendente – In base all’art. 2103 cod. civ. –
In base all’art. 2103 cod. civ. il lavoratore acquista il diritto ad
essere promosso alla qualifica superiore quando abbia svolto per tre mesi
le relative mansioni. Può accadere che il datore di lavoro, nel collocare
il dipendente in una posizione che comporta lo svolgimento di mansioni
superiori, attribuisca formalmente la relativa responsabilità ad altro
lavoratore, come “reggente”. L’art. 2103 cod. civ. non consente di
ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla
superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni
svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia
sufficiente che il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere
organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle
mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse.
Appare, infatti, incontestabile che, ai fini di una norma di tutela,
diretta con evidenza a privilegiare l’effettività, l’affidamento formale
della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione
di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto
applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le
dichiarazioni esplicite di volontà se non coerenti con i comportamenti
rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi
manifestazione della reale volontà negoziale (Cassazione Sezione Lavoro n.
4842 del 7 marzo 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone).
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