Riconoscimento economico mansioni superiori: requisiti 

 

Il riconoscimento dello svolgimento di superiori funzioni è necessariamente collegato all’esistenza di un formale atto di incarico e occorre, anche ai sensi della norma di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 384/1990, una certa stabilità temporanea nello svolgimento delle mansioni (comunque un periodo non discontinuo superiore a sei mesi), nonché la contestuale attivazione della procedura, prevista dalla medesima norma, per l’effettiva copertura del posto (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2003, n. 3075).
 


Indennità di missione 

 

La previsione (e la corresponsione) dell’indennità di missione (e la conseguente perfezione del diritto relativo da parte del dipendente), non nasce direttamente da una fonte normativa (primaria, regolamentare o contrattuale), ma deve essere mutuata da consequenziali atti della P.A., la cui lesività concreta da parte del dipendente deve essere attivata mediante la loro tempestiva impugnazione (nell’ipotesi di provvedimenti negativi), o l’instaurazione dell’apposita procedura (e impugnazione) del silenzio-rifiuto.

In base ai suddetti principi il Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2003, n. 3078, ha confermato la sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 1996, n. 1/97, che ha ritenuto inammissibile il ricorso basato su un immediato presunto diritto all’accertamento della debenza da parte dell’Amministrazione di somme dovute a titolo di indennità di missione senza l’intervenuta, tempestiva ed autonoma impugnazione dei relativi atti autoritativi ritenuti lesivi.

 


Tutela della maternità e della paternità: nuove norme 

 

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 27 maggio il D.L.vo 23 aprile 2003, n. 115, in materia di maternità e paternità.

Il provvedimento modifica ed integra alcune disposizioni contenute nel precedente D.L.vo 26 marzo 2003, n. 151, in attuazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Continua, nel frattempo, l'iter parlamentare del decreto-legge n.73/2003 che rifinanzia gli assegni per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori a carico, e per le madri che non godono delle tutele stabilite per le lavoratrici; la conversione in legge è prevista per il 15 giugno prossimo.

 



 

La differenza fra dirigente e impiegato direttivo consiste nell’ampiezza e nella discrezionalità dei poteri – Nell’attività di gestione - La qualifica di dirigente spetta al prestatore d’opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell’azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell’imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece, l’impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d’opera a un ramo o servizio dell’impresa e nell’attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell’imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell’impresa (Cassazione Sezione Lavoro n. 9640 del 16 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Putaturo Donati V.).