Riconoscimento economico mansioni superiori: requisiti |
Il riconoscimento dello svolgimento
di superiori funzioni è necessariamente collegato all’esistenza di un
formale atto di incarico e occorre, anche ai sensi della norma di cui
all’art. 55 del D.P.R. n. 384/1990, una certa stabilità temporanea nello
svolgimento delle mansioni (comunque un periodo non discontinuo
superiore a sei mesi), nonché la contestuale attivazione della
procedura, prevista dalla medesima norma, per l’effettiva copertura del
posto (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2003, n. 3075). |
Indennità di missione |
La previsione (e la corresponsione) dell’indennità di missione (e la conseguente perfezione del diritto relativo da parte del dipendente), non nasce direttamente da una fonte normativa (primaria, regolamentare o contrattuale), ma deve essere mutuata da consequenziali atti della P.A., la cui lesività concreta da parte del dipendente deve essere attivata mediante la loro tempestiva impugnazione (nell’ipotesi di provvedimenti negativi), o l’instaurazione dell’apposita procedura (e impugnazione) del silenzio-rifiuto.
In base ai suddetti principi il
Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2003, n. 3078, ha confermato la
sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 1996, n. 1/97, che ha
ritenuto inammissibile il ricorso basato su un immediato presunto diritto
all’accertamento della debenza da parte dell’Amministrazione di somme
dovute a titolo di indennità di missione senza l’intervenuta, tempestiva
ed autonoma impugnazione dei relativi atti autoritativi ritenuti lesivi. |
Tutela della maternità e della paternità: nuove norme |
E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 27 maggio il D.L.vo 23 aprile 2003, n. 115, in materia di maternità e paternità. Il provvedimento modifica ed integra alcune disposizioni contenute nel precedente D.L.vo 26 marzo 2003, n. 151, in attuazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Continua, nel frattempo, l'iter
parlamentare del decreto-legge n.73/2003 che rifinanzia gli assegni
per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori a carico, e per le
madri che non godono delle tutele stabilite per le lavoratrici; la
conversione in legge è prevista per il 15 giugno prossimo. |
La differenza fra
dirigente e impiegato direttivo consiste nell’ampiezza e nella
discrezionalità dei poteri – Nell’attività di gestione -
La qualifica di
dirigente spetta al prestatore d’opera che, operando sul piano
gerarchico più elevato e quale alter ego dell’imprenditore, sia
preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o a
quella di un settore autonomo dell’azienda, esplicando la sua attività
con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive
dell’imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece,
l’impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive,
consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore
d’opera a un ramo o servizio dell’impresa e nell’attuazione, con
poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia
esecutiva, delle direttive generali dell’imprenditore o del dirigente
di una parte autonoma dell’impresa (Cassazione Sezione Lavoro n. 9640
del 16 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Putaturo Donati V.).
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