Illegittima la multa elevata dagli ausiliari del traffico
se viene provato il regolare possesso del titolo richiesto per la sosta
a pagamento
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria
Aventaggiato, con sentenza pubblicata il 13.02.07, con cui ha accolto il
ricorso proposto da un cittadino avverso il verbale, emesso dalla
Polizia Municipale di Lecce, con il quale gli è stato richiesto il
pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione
dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area
regolamentata senza esporre il titolo di pagamento.
Con la richiamata pronuncia il Giudice di Pace di Lecce ha accolto le
tesi prospettate dal ricorrente secondo cui non corrispondeva al vero la
circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo
stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio
tagliando.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio depositando la
documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della
violazione impugnata.
Con la citata sentenza il Giudice di Pace ha accolto il ricorso
statuendo che “risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente,
il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area
regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal
documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore
19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e,
pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva
necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le ore
19,45”.
Ciò dimostra, ha concluso il Giudice, che il ricorrente ha sostato
regolarmente, essendo in possesso del titolo richiesto per la sosta
regolamenta, esposto sul cruscotto e, pertanto, non può che ritenersi il
comportamento dello stesso osservante delle norme del codice della
strada con conseguente annullamento dell’illegittimo verbale emesso.
(Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 22
gennaio 2007)
Cassazione: figlio minore trucca il motorino? La
responsabilità è dei genitori
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La Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione (Sent. 6685/2007), ha stabilito che la
responsabilità è sempre dei genitori se il figlio minorenne modifica
le caratteristiche dello scooter, a suo servizio, al fine di
ottenerne maggiori prestazioni a livello di velocità.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il genitore che
eserciti la potestà su un minorenne “reo” di aver modificato il
motorino (di proprietà del genitore), può essere ritenuto non
responsabile del fatto solo se dimostra di non aver potuto impedire
il fatto fornendo la prova di avere esercitato la massima vigilanza
sul minore e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il
medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare
una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che
il veicolo non venisse a tal fine modificato.
Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso presentato da
un padre a cui il Prefetto aveva disposto la confisca dello scooter
(modificato) di sua proprietà |
Cassazione: il trasportato non indossa cinture?
Va multato ma non perde i punti
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La Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione (Sent. 6402/2007) ha stabilito che il passeggero
che viaggia in auto senza allacciare le cinture di sicurezza può
essere multato ma non possono essergli detratti i punti dalla
patente.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti rilevato che nelle ipotesi
di mancato allacciamento della cintura la responsabilità maggiore è
dell’autista e non di chi gli sta accanto.
E’ per questo, spiega la Corte, che "il passeggero risponde del
mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione
pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente".
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Cassazione: avances infantili in ufficio? Si
rischia il licenziamento
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Può bastare un avances anche
grossolana e infantile a far perdere il posto di lavoro. E’ quanto
stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro
Sent. n. 6621/2007) che ha confermato il licenziamento di un
lavoratore “reo” di innocenti molestie verso una sua superiore
gerarchica.
Anche se le molestie erano state poste in essere con modalità
grossolane e infantili, la Corte ha ritenuto legittimo il
licenziamento rilevando tra l’altro che il lavoratore si era vantato
con i colleghi di stretta confidenzialità con la donna e di una
“conoscenza intima”.
L’intraprendente lavoratore aveva sostenuto nel suo ricorso di non
meritare il licenziamento sia perché le avances erano state
infantili sia perché la posizione della donna che era un suo
superiore gerarchico l’avrebbe comunque posta al riparo dal timore
che un rifiuto potesse pregiudicare la sua posizione lavorativa.
Nel respingere il ricorso la Corte ha confermato la legittimità
della sanzione rilevando che nella fattispecie è venuto meno
"l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro”.
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Mutuo per costruzione o ristrutturazione
dell'abitazione principale
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L’articolo 3, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica” ha disposto l’inserimento del comma 1-ter
nell’art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non
superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui
contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per
la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine
rilevano le risultanze dei registri anagrafici o
l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che
dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri
anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti
gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di
abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31,
comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. |
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