La 'maleducazione' del figlio
costera' a due genitori pugliesi oltre 30 mila euro. E' l'effetto di una
sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato un padre e una madre
di Lecce, Angelo e Rosaria G., a risarcire con piu' di venticinquemila
euro (oltre ad altri 5100 euro di spese processuali) i familiari di un
amico del figlio Aldo, rimasto ferito ad un occhio dopo il lancio di un
oggetto metallico con una fionda mentre i due ragazzini giocavano sul
balcone. Per la Suprema Corte, lo scherzo pericoloso finito con un
incidente e' frutto della ''inadeguata educazione impartita'' dai genitori
''al figlio'' e, dunque, e' legittima la condanna inflitta dalla Corte
d'appello di Lecce a risarcire i familiari di Giuseppe S. (ora
maggiorenne) con oltre 25 mila euro. Invano i genitori di Aldo hanno
chiesto alla Cassazione una riduzione della somma alla quale erano stati
condannati anche alla luce del fatto che, a loro avviso, il figlio che,
all'epoca del fatto era minorenne, non poteva essere considerato capace di
intendere e di volere. La Terza sezione civile - sentenza 8421 - non solo
ha dichiarato legittime ''le dichiarazioni confessorie rese dal minore
imputato'' ma ha sottolineato come ''i giudici di merito hanno rilevato,
con puntuale ed esaustiva motivazione, la inadeguata educazione impartita
al figlio, in relazione all'indole irascibile e violenta, e la inadeguata
vigilanza sulla sua condotta''. Il ricorso dei genitori del piccolo
'maleducato' e' stato rigettato e, oltre al risarcimento, dovranno
rifondere i genitori di Giuseppe con 5100 euro per le spese processuali
sostenute.
Cassazione: contestazione immediata e
verifica in concreto delle circostanze che la impediscono
|
La Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione (Sent. 8457/06) in relazione alle violazioni del
Codice della Strada, ha stabilito che l'esemplificazione dei casi nei
quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta
nell’art. 384 del relativo regolamento, non ha valore di presunzione
“ex lege” dell’impossibilità di procedere a tale contestazione e che
l'indicazione nel verbale di accertamento di una delle ipotesi ivi
riportate non preclude al giudice di merito la possibilità di
verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i
verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e di conseguenza tenuti, ad
effettuare la contestazione immediata. In particolare i Giudici del
Palazzaccio hanno precisato che “l'esemplificaizone dell’art. 384
lett.e) Reg.to al C.d.S. non significa che, ogni qualvolta che sia
riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare,
il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del
fatto; la dizione dell’art. 383 lett.e) del menzionato regolamento
indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di
procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di
accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi
è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione
immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le
circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche
dell’apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e
la velocità e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito
agli agenti di regolarsi diversamente”.
|
La tutela del pubblico
impiegato in materia di trasferimenti ha la stessa portata di quella
prevista per gli altri lavoratori – In base all’art. 2103 cod. civ. –
Il
lavoratore pubblico, che deriva le posizioni di diritto soggettivo
soltanto dal contratto di lavoro, non può, nei confronti del
provvedimento dell’amministrazione di assegnazione ad altro ufficio,
senza mutamento del luogo geografico della prestazione, invocare una
tutela diversa e più ampia rispetto a quella garantita dall’art. 2103
cod. civ. contro il trasferimento. In base a tale norma il datore di
lavoro non può trasferire il dipendente da una unità produttiva ad
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e
produttive.
La
disposizione assume una sua precisa autonomia rispetto ai limiti dettati
dallo stesso articolo in tema di mutamento di mansioni, in quanto regola
soltanto l’esercizio del potere di mutare il luogo “geografico” di
adempimento della prestazioni dovuta dal lavoratore, garantendogli di
non essere esposto arbitrariamente al disagio derivante dal cambiamento
del luogo di lavoro, ancorché compreso, in ipotesi, nella stessa cerchia
cittadina, cosicché, agli effetti della norma, deve aversi riguardo
anche alle unità produttive più elementari, irrilevante essendo il
requisito dell’autonomia menzionato dall’art. 35 L. n. 300 del 1970, la
cui ratio sostanziale non presenta alcuna affinità con quella del
precetto in esame.
In
base all’art. 2103 cod. civ. la nozione di “trasferimento” implica il
mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della
prestazione, ancorché tale norma abbia anche utilizzato la nozione di
unità produttiva di cui all’art. 35 cit., per escludere in qualche caso
che, pur in presenza di mutamento del luogo di esecuzione, fosse
configurabile “trasferimento”, ove attuato nell’ambito della medesima
unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene
dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi
interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali
fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva
della stessa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11103 del 15 maggio 2006,
Pres. Senese, Rel. Picone).
Dal mancato godimento delle
ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità
sostitutiva – Che ha natura retributiva – Dal mancato godimento
delle ferie –
una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza
sua colpa, adempiere l’obbligo di consentirne la fruizione – deriva
il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva,
che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione
del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma
specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del
contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano
esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l’indennità
sostitutiva, sono da interpretare – alla luce dell’irriducibilità
del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione di siffatto
diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del
contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie
per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto
all’indennità sostitutiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 10856
dell’11 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).
|
Privacy & Autovelox – I diritti
dell'automobilista
|
Diritti e Doveri: in uno Stato
sempre più interessato alla tutela dei propri interessi patrimoniali,
più che alle reali esigenze di difesa e protezione dei diritti
fondamentali del cittadino sanciti dalla nostra Costituzione, ci si
trova giornalmente vittime di abusi e soprusi che ci privano dei più
semplici diritti trasformandoli, talvolta, addirittura in onerosi
doveri.
In questo contesto, il Codice Privacy (D.Lgs 196/03) si staglia come
baluardo a difesa dei diritti del cittadino, definendo e delineando i
limiti ed i confini entro i quali lo Stato deve operare ed oltre i
quali non deve spingersi per non ledere le libertà fondamentali, base
portante della sua struttura democratica.
La Privacy in quanto diritto fondamentale, deve trovare tutela in ogni
ambito dell’ordinamento legislativo Italiano, e pertanto anche
nell’applicazione del Codice della Strada.
L’applicazione corretta del Codice della Strada e del suo sistema
sanzionatorio è uno dei problemi maggiormente attuali e sentiti da
tutti gli automobilisti, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo
di sistemi autovelox per la rilevazione della velocità da parte delle
Forze di Polizia.
Obiettivo è dunque capire i limiti del trattamento di dati personali e
dell’utilizzo di strumenti elettronici nello svolgimento di compiti di
polizia amministrativa relativamente all’applicazione del Codice della
Strada, al fine di riappropriarci dei nostri diritti fondamentali nel
rispetto delle normative vigenti.
I – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA -
DISCIPLINA SPECIALE
Il Codice Privacy dedica una specifica sezione alla tematica relativa
al trattamento di dati personali da parte di Forze di Polizia: la
“Parte II: Disposizioni Relative a Specifici Settori - Titolo II:
Trattamenti da parte di Forze di Polizia”.
Analizzando questa sezione si evince che la scelta del legislatore è
stata quella di disciplinare, solamente per alcuni casi di trattamento
di dati personali effettuati da parte di Forze di Polizia, un regime
derogatorio rispetto alla disciplina generale al fine di semplificare
e velocizzare le procedure di trattamento.
Questa serie di norme derogatorie (art. 53 – 54 – 55 – 56 -57) però,
non si applicano a tutti i trattamenti effettuati da Forze di Polizia,
ma trovano attuazione esclusivamente e tassativamente nei seguenti
casi:
Ø Trattamenti svolti da Forze di Polizia nell’ambito di investigazioni
di Polizia Giudiziaria
Ø Trattamenti svolti da Forze di Polizia per finalità di tutela
dell’ordine e della sicurezza, prevenzione, accertamento o repressione
di reati
Al di fuori di questi due specifici casi, tutte le Forze di Polizia
sono soggette alla normale disciplina Privacy prevista per il
trattamento di dati personali da parte di Soggetti Pubblici.
Perciò solamente qualora ricorra una delle suddette condizioni, le
Forze di Polizia potranno avvalersi della Disciplina Speciale Privacy
a loro riservata ed in particolare potranno non applicare (secondo
quanto previsto nell’art. 53) le seguenti disposizioni del Codice:
Ø Art. 9 - Modalità di esercizio
Ø Art. 10 - Riscontro all'interessato
Ø Art. 13 - Informativa
Ø Art. 16 - Cessazione del trattamento
Ø Art. 18, 19, 20, 21, 22 - Principi applicabili ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
Ø Art. 37, 38 - Notificazione del trattamento
Ø Art. 39 - Obblighi di comunicazione
Ø Art. 40, 41 - Autorizzazioni generali e Richieste di autorizzazione
Ø Art. 42, 43, 44, 45 - Principi per il trasferimenti di dati
all’estero
Ø Art. 145, 146,147, 148, 149, 150,151 - Ricorsi
Nel caso invece di trattamento di dati personali svolti da parte di
Forze di Polizia (es: Vigili Urbani, Polizia Municipale…) al fine di
rilevare e sanzionare illeciti amministrativi (Es: infrazioni del
Codice della Strada) si applica la normale disciplina Privacy prevista
per i Soggetti Pubblici, senza deroga alcuna.
II – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA -
REGIME ORDINARIO
Nel caso le Forze di Polizia trattino dati al di fuori dei due casi
previsti per l’applicazione della disciplina speciale, essi opereranno
come normali soggetti pubblici e pertanto saranno soggetti alle
seguenti regole previste dal Codice Privacy:
Ø Art. 11.1 – Modalità di Trattamento:
o Dovranno trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
o Dovranno raccogliere e registrare i dati per scopi determinati,
espliciti e legittimi;
o Dovranno mantenere i dati esatti e aggiornati;
o Dovranno garantire che i dati siano pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
o Dovranno conservare i dati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Ø Art. 11.2 - Qualora acquisiscano e trattino dati personali in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non potranno utilizzarli.
Ø Art. 13 – Informativa: Dovranno previamente informare oralmente o
per iscritto l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali circa:
o Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
o La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
o Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
o I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
o I diritti di cui all'articolo 7;
o Gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del
responsabile.
Ø Art. 15 – Risarcimento Danni : Qualora cagionino danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali saranno tenute al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno
non patrimoniale sarà risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Ø Art. 16 - Cessazione del trattamento: In caso di cessazione, di un
trattamento potranno:
o Distruggere i dati;
o Cederli ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
o Conservarli per fini esclusivamente personali e non destinarli ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
o Conservarli o cederli ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici.
Ø Art. 16.2 - La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall’art. 16.1 o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Ø Art 18.2 - Principi Generali: Il trattamento sarà loro consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ø Art. 18.3 - Nel trattare i dati dovranno osservare i presupposti e i
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Ø Art. 18.4 – Non dovranno richiedere il consenso dell'interessato.
Ø Art. 19.1 – Potranno trattare i dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento
che lo preveda espressamente.
Ø Art. 20.1 / 21.1 – Principi per Dati Sensibili e Giudiziari:
Potranno trattare dati sensibili e giudiziari solo se autorizzate da
espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Ø Art. 20.3 - Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge dovranno richiedere l’autorizzazione al Garante.
Ø Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione: Nei seguenti casi
non potranno comunicare o diffondere dati personali:
o In caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
o Per dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione o è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11
o Per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
Ø Art. 30 - Incaricati del trattamento: Le operazioni di trattamento
dovranno essere effettuate solo da incaricati che opereranno sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni impartite. Quindi qualora si avvalgano di personale esterno
(es: per lo sviluppo delle foto effettuate con autovelox) dovranno
preventivamente incaricarlo come precisato dal Garante nel “Parere 19
dicembre 1998 - Pubblica amministrazione - Utilizzazione da parte di
comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per
lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo "autovelox"
Ø Art. 31 - Obblighi di sicurezza: I dati personali oggetto di
trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Ø Art. 39 - Obblighi di comunicazione: Saranno tenute a comunicare
previamente al Garante l’intenzione di comunicare dati personali ad un
altro soggetto pubblico in assenza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda.
III – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - AZIONI ESERCITABILI IN CASO DI
VIOLAZIONE PRIVACY
Qualora l’automobilista interessato riscontri la non corretta
applicazione della normativa privacy, da parte delle Forze di Polizia
nell’espletamento delle loro funzioni di polizia amministrativa (ed in
particolare per quanto riguarda le contravvenzioni al codice stradale
nelle fasi di contestazione, verbalizzazione e successivo trattamento
dei dati personali raccolti) potrà esercitare le seguenti azioni di
tutela previste dal Codice Privacy (art. 8 - art. 141.1):
Ø Esercizio dei Diritti dell’Interessato (art. 7)
Ø Segnalazione al Garante
Ø Reclamo Circostanziato al Garante
Ø Ricorso al Garante
Ø Tutela Giudiziaria Ordinaria
IV – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO DEI DIRITTI
DELL’INTERESSATO
Durante tutto il periodo di trattamento l’automobilista interessato
potrà esercitare i seguenti Diritti dell’Interessato (art. 7) previsti
dal Codice Privacy:
Ø Accesso ai dati inerenti la sua persona
Ø Aggiornamento, rettificazione o integrazione di dati
Ø Cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco di dati
se trattati in violazione di legge
Ø Opposizione al trattamento di dati effettuato in presenza di motivi
legittimi
Per far ciò sarà sufficiente che inoltri una semplice richiesta in
forma libera (o utilizzando il modello predisposto dal Garante) al
titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un
incaricato, mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica; la richiesta potrà inoltre essere rinnovata, qualora non
sussistano giustificati motivi, solamente con intervallo non minore di
novanta giorni.
La richiesta di esercizio dei diritti (art. 8.4), non potrà però
riguardare la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo soggettivo (es: valutazioni, giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti) o l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
prese dal titolare del trattamento.
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute
potranno essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato potrà farsi assistere da una
persona di fiducia e potrà anche conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
Il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di
un incaricato, dovrà fornire idoneo riscontro alla richiesta, senza
ritardo e non oltre:
• 15 giorni dal suo ricevimento;
• 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro
sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato
motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile dovranno comunque
darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.
Se la risposta ad uno o più dei predetti diritti non perverrà nei
tempi indicati o non sarà soddisfacente, l’interessato potrà far
valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria od in
alternativa al Garante tramite:
• Segnalazione
• Reclamo Circostanziato
• Ricorso
L’interessato potrà presentare subito istanza per l’esercizio dei
diritti dell’interessato direttamente all’autorità giudiziaria o, con
ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o
al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei
termini sopraindicati lo potrebbe esporre ad un pregiudizio imminente
ed irreparabile che dovrà risultare comprovato.
V – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RECLAMO CIRCOSTANZIATO
L’automobilista potrà, invece, utilizzare il Reclamo Circostanziato (Art.
142 -143) ogni qualvolta riscontri una violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali (es: mancata od
inidonea informativa); Il reclamo potrà, inoltre, essere proposto
anche per promuovere una decisione dell’Autorità Garante su una
questione di sua competenza o quando la risposta del titolare alla
richiesta di esercizio di uno o più di diritti dell’interessato non
perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente.
Al reclamo seguirà un’istruttoria preliminare ed un eventuale
procedimento amministrativo, nel quale potranno essere adottati vari
provvedimenti (articolo 143) tra i quali anche il blocco e
cancellazione dei dati se trattati in violazione di legge.
Il reclamo dovrà contenere:
Ø un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si
fonda (es: durante la fase di contestazione non è stata data
informativa e/o nel verbale è inserita un’informativa parziale od
inidonea con riferimenti ad una norma abrogata quale la L. 675/96)
Ø il riferimento delle disposizioni che si presumono violate (es:
violazione dell’ art 13 – D.Lgs 196/03)
Ø le misure richieste (es: blocco e cancellazione dei dati)
Ø gli estremi del titolare o del responsabile se conosciuti (es:
Consorzio di Polizia Municipale – Comandante Sig. Mario Rossi)
Ø sottoscrizione dall’automobilista interessato o dell’associazione
che lo rappresenta
Ø la documentazione utile ai fini della valutazione (es: copia del
verbale – copia della documentazione relativa all’esercizio dei
diritti previsti dall’art. 7) e l'eventuale procura in allegato
Ø l’indicazione di un recapito (postale / e-mail / fax / telefono) per
l'invio di comunicazioni
Ø la prova del versamento dei diritti di segreteria in allegato
Il Garante, una volta ricevuto il reclamo, effettuerà un’istruttoria
preliminare; se il reclamo non sarà manifestamente infondato e
potranno sussistere i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante potrà:
Ø Invitare la Forza di Polizia Titolare ad effettuare spontaneamente
il blocco dei dati personali
Ø Prescrivere alla Forza di Polizia Titolare di adottare misure
opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti
Ø Disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento
che risulti illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy; oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del
trattamento o degli effetti che ne possono derivare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
Ø Vietare in tutto o in parte il trattamento di dati in contrasto con
rilevanti interessi della collettività, relativi a singoli soggetti o
a categorie di soggetti
VI – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALAZIONE
Nei casi in cui non sia possibile presentare un reclamo circostanziato
(es: per carenza di documentazione essenziale od informazioni
necessarie), o qualora non vi sia l’interesse a proporlo,
l’automobilista può inviare al Garante una Segnalazione (art. 141.1b),
indicando gli elementi utili al fine di sollecitare un eventuale
intervento di controllo dell’applicazione della disciplina rilevante
in materia di protezione dei dati personali da parte di Forze di
Polizia.
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario
seguire particolari formalità.
La presentazione di una segnalazione è gratuita, ma non vi è nessun
obbligo da parte dell’Autorità Garante di prenderla in considerazione
e/o procedere all’apertura di un procedimento amministrativo.
VII – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RICORSO
Qualora l’automobilista opti per il Ricorso al Garante (art. 145)
potrà proporlo solamente se non è già stata adita l'autorità
giudiziaria tra le stesse parti per il medesimo oggetto; la
presentazione del ricorso al garante, inoltre, precluderà una
eventuale successiva istanza all'autorità giudiziaria.
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che
viene adottata ha particolari effetti giuridici e va presentato solo
per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy e
solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se
designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti
diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure
il decorso dei termini lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed
irreparabile.
Ø Presentazione del ricorso (Art. 147)
Il ricorso deve essere proposto nei confronti del titolare e deve
indicare:
o Estremi identificativi dell’automobilista ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e del responsabile eventualmente
designato
o Data e copia della richiesta presentata al titolare o al
responsabile per l’esercizio dei diritti oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta
medesima
o Elementi posti a fondamento della domanda (es: mancata od inidonea
risposta del Titolare alle richieste)
o Provvedimento richiesto al Garante (es: blocco o cancellazione dei
dati acquisiti in violazione di legge)
o Domicilio eletto ai fini del procedimento
o Sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata
(L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta
presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto
all'albo degli avvocati)
o Copia di un eventuale procura
o Prova del versamento dei diritti di segreteria
o Documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso (es:
copia del verbale)
o Indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni mediante
posta elettronica, telefax o telefono da parte del Garante
Il ricorso è validamente proposto solo se è:
o trasmesso con plico raccomandato
o inviato per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
(art. 38.2)
o presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante
Ø Inammissibilità del ricorso (art. 148): il ricorso è inammissibile:
o se proviene da un soggetto non legittimato (es: un soggetto terzo
senza procura)
o se è stata già adita l’autorità giudiziaria (es: ricorso al TAR)
o se difetta di taluno dei suddetti elementi per la presentazione (es.
mancata sottoscrizione…), salvo che sia regolarizzato entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito del Garante alla regolarizzazione (in tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui perviene
regolarizzato al Garante).
Ø Procedimento relativo al ricorso (art. 149):
Qualora il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato,
il Garante comunicherà al Titolare entro 3 giorni un invito ad
esercitare entro 10 giorni dal suo ricevimento la facoltà di optare
per una eventuale adesione spontanea alle richieste dell’interessato.
In caso di adesione spontanea (es: annullamento del verbale e della
relativa sanzione amministrativa) il Garante dichiarerà non luogo a
provvedere; in questo caso il Titolare dovrà versare l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso determinati in misura
forfetaria all’automobilista ricorrente.
Nel caso invece di procedimento dinanzi al Garante, il Titolare e
l'Interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o
tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
Ø Provvedimenti a seguito del ricorso (art. 150):
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati,
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento
(es: utilizzo di immagini acquisite con autovelox in violazione di
legge)
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo (es: trattamento di immagini acquisite in
violazione di legge), indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato (es: cancellazione delle immagini acquisite
in violazione di legge) e assegnando un termine per la loro adozione.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi 60 giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina anche in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico, anche in parte, del soccombente.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro 10 giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle
parti anche mediante posta elettronica o telefax.
Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
In caso di mancata opposizione al provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Ø Opposizione (Art. 151)
Il titolare o l'interessato possono proporre opposizione alle
decisioni e/o provvedimenti del Garante con ricorso all’Autorità
Giudiziaria Ordinaria (art. 152).
VIII - CONCLUSIONI
In qualità di cittadini Italiani è nostro dovere rispettare le leggi
vigenti, ma allo stesso tempo è doveroso vigilare sulla loro reale
applicazione nel rispetto dei principi costituzionali.
Le Forze di Polizia, pertanto, in qualità di organi preposti alla
sorveglianza dell’applicazione del sistema normativo Italiano, non
possono esimersi dal rispettare essi stessi quanto previsto dalla
legge.
Nel caso specifico dell’espletamento delle loro funzioni di Polizia
Amministrativa ai fini dell’applicazione del Codice della Strada, esse
devono rispettare, come qualunque altro soggetto pubblico, quanto
previsto dal Codice Privacy in materia di trattamento di dati
personali.
Pertanto qualora non rispettino la normativa vigente in materia di
Privacy, potranno essere passibili di sanzioni amministrative e penali
secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03, e non potranno utilizzare i
dati acquisiti in violazione di legge come specificato nell’art. 11.2.
del Codice stesso.
Considerando quindi, che le apparecchiature autovelox omologate per la
rilevazione dei limiti di velocità sono considerate"fonti di prova"
(art. 142 C.d.s.) e le immagini ed i dati personali con esse acquisiti
“prove”, risulta necessario ed obbligatorio il rispetto della
normativa Privacy affinché siano lecite; Infatti una prova che
comporti il trattamento di dati personali in violazione delle norme
del Codice Privacy è una prova illecita e come tale non dovrebbe
essere assunta e, se assunta, andrebbe eliminata in quanto priva di
ogni efficacia probatoria.
Questo vale sia per le immagini acquisite con sistemi autovelox, sia
per i dati personali raccolti dalle Forze di Polizia in sede di
verbalizzazione delle contravvenzioni al Codice della Strada, sia per
eventuali altri trattamenti connessi e/o successivi.
In definitiva ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un trattamento
di dati personali da parte di Forze di Polizia nel mancato rispetto
della normativa Privacy si ricade nella casistica di atto
amministrativo illecito per violazione di legge e quindi di
conseguenza annullabile in sede di ricorso.
Per quanto riguarda il trattamento della documentazione fotografica
acquisita con sistemi autovelox, è necessario però distinguere tra due
possibili casi:
Ø Acquisizione di immagini con contestazione immediata:
In questo caso è il verbale di accertamento, e non la fotografia che è
dotato di "efficacia probatoria privilegiata"; la fotografia è una
fonte di prova dell'illecito, ma non è l'unica e nemmeno quella
privilegiata ed è quindi da considerarsi un elemento accessorio e non
essenziale, come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con
le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995, n. 6777 del 26 luglio 1996,
n. 11293 del 28 agosto 2001. Il verbale di contestazione, invece, è un
atto pubblico fidefacente (art. 2700 C.C.) e le dichiarazioni del
pubblico ufficiale che ha rilevato l'infrazione sono ritenute vere
fino a querela di falso o fino a dimostrazione che i dispositivi
utilizzati per la rilevazione presentano un difetto di funzionalità
(Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria
dell'autovelox, comunque, perdura sino a quando risulti accertato nel
caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e
debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e
funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ, sez. I, 5 giugno
1999, n. 5542).
Inoltre per le contravvenzioni al Codice della Strada, le norme
prevedono che sia notificato il verbale di violazione (art. 201 D.lg
n. 285/1992 e art. 384 d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, che
invece dovrebbe essere resa nota solamente a richiesta del
destinatario del verbale al fine di tutelare la "riservatezza
dell'utente" (art. 345 reg. es. att. C.d.S.).
Pertanto l’automobilista, che si trovi in questa situazione e voglia
contestare la legittimità di una infrazione al Codice della Strada
dovrà verificare il rispetto della normativa privacy prevalentemente
nelle fasi di verbalizzazione e successivo trattamento dei dati
personali acquisiti.
Ø Acquisizione di immagini con contestazione differita:
Nei casi previsti dal Codice della Strada, ove non vi sia l'obbligo di
contestazione immediata, la fotografia costituirà invece un elemento
essenziale e una fonte di prova indefettibile. Le risultanze della
documentazione fotografica dovranno perciò necessariamente coincidere
con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti successivamente a
verbale.
La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di
svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i
dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della
circolazione. Inoltre, i dispositivi che consentono di accertare
automaticamente la violazione senza la presenza o il diretto
intervento degli agenti preposti, dovranno essere approvati e
omologati ai sensi dell'art. 45.6 de Codice della Strada. Ovviamente,
permarrà l'obbligo di non allegare al verbale la fotografia, la quale
dovrà essere conservata presso gli uffici dell'organo accertatore per
il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio.
In questa situazione pertanto l’automobilista, che voglia contestare
l’infrazione dovrà verificare principalmente che l’acquisizione
dell’immagine ed il suo successivo trattamento siano effettuati nel
rispetto della disciplina Privacy. In caso contrario, l’immagine non
potrà essere utilizzata ai fini della contestazione ed il verbale
potrà essere annullato per mancanza di prova lecita.
Va comunque precisato che vizi ed irregolarità relativi ad atti
amministrativi illeciti non vanno fatti valere dinanzi al Garante, ma
alle competenti autorità giudiziarie e amministrative; neppure rientra
nella competenza del Garante valutare il merito di tali atti o la
richiesta dell'interessato relativamente al fatto se egli sia tenuto a
pagare quanto indicato con atti notificati (Parere del Garante del 22
ottobre 1998: Amministrazione della giustizia - Modalità di
notificazione di atti giudiziari in materia tributaria e di
circolazione stradale).
|
L’indennità di rischio per lavoratori esposti alle
radiazioni ionizzanti
|
In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente
al settore della ricerca, della sperimentazione e della sanità, capita
di trovarsi di fronte a (pressanti) richieste di lavoratori – a mezzo
delle proprie oo.ss.- per la concessione dell’indennità di rischio da
esposizione alle radiazioni ionizzanti. Viene di seguito fornito un
contributo necessario alla ricostruzione del beneficio in esame, con
particolare riferimento alla disciplina posta in essere dalla
contrattazione collettiva nazionale nel campo del personale del
Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici di
ricerca e sperimentazione. La disciplina di tale indennità, infatti, è
stata nel tempo oggetto di una serie di interventi normativi e
giurisprudenziali: articolo 1 della legge n. 416 del 1968, articolo 1
commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988, articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (recante “norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il
triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale”), sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26
decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto
Ricerca 1994/1997, (articolo 11 parte economica – biennio 1996-1997) e
1998/2001 (articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza
amministrativa, tra cui si segnalano, Cons. Stato, Sez. V, 5.11.1999,
n. 1843 e di recente TAR Marche, nn. 134 e 135, 18 marzo 2004.
L’indennità di rischio
per lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti
di Alessandro Lucarini
In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente al settore della
ricerca, della sperimentazione e della sanità, capita di trovarsi di
fronte a (pressanti) richieste di lavoratori – a mezzo delle proprie
oo.ss.- per la concessione dell’indennità di rischio da esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
Viene di seguito fornito un
contributo necessario alla ricostruzione del beneficio in esame, con
particolare riferimento alla disciplina posta in essere dalla
contrattazione collettiva nazionale nel campo del personale del
Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici di
ricerca e sperimentazione.
La disciplina di tale indennità,
infatti, è stata nel tempo oggetto di una serie di interventi
normativi e giurisprudenziali: articolo 1 della legge n. 416 del
1968, articolo 1 commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988, articolo
58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270 (recante “norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al
comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale”), sentenza interpretativa di rigetto della Corte
Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26 decreto del
Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto Ricerca
1994/1997, (articolo 11 parte economica – biennio 1996-1997) e
1998/2001 (articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza
amministrativa, tra cui si segnalano, Cons. Stato, Sez. V,
5.11.1999, n. 1843 e di recente TAR Marche, nn. 134 e 135, 18 marzo
2004.
Nell’ambito dei criteri di
accertamento del livello di esposizione professionale ai fini
dell’erogazione del detto beneficio, la legge n. 460 del 1988 ha
segnato il transito da un sistema di riconoscimento dei benefici
economici e previdenziali in parola, basato su meri requisiti
soggettivi (quale il solo fatto dell’esercizio della professione di
radiologo), ad un sistema ancorato a puntuali elementi oggettivi
(come l’accertamento della continua e permanente esposizione a
rischio radiologico), ampliando, conseguentemente, le categorie
destinatarie di tale beneficio, al di là del settore della
radiologia medica, sempre a seguito di accertamento della
sussistenza delle condizioni oggettive richieste.
A tal proposito, l’intervento della
Consulta sopra indicato (n. 343/1992) ha avuto modo di precisare
che: “la finalità di prevenzione propria dell'indennità di
rischio da radiazioni può essere compiutamente realizzata solo se -
nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche
al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva
esposizione al rischio”.
Nel processo di estensione di tale
disciplina a categorie precedentemente non individuate, avvenuto in
sede di contrattazione collettiva nell’ambito del comparto della
Ricerca, è da segnalare che il testo dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 132 del 7.6.1991 (e recante il
recepimento dell’accordo per il triennio contrattuale 1988-90
concernente il personale degli Enti di ricerca), così come
formulato, richiama pedissequamente l’articolo 1, commi 2 e 3 della
legge n. 460 del 1988.
Infatti, stando alla lettera del
detto articolo 26, criteri discriminanti per l’accesso (al pari
dell’articolo 1 della legge n. 460/88) all’erogazione dell’indennità
da rischio di radiazione nella misura di £ 200.000 mensili sono:
1.
l’essere “sottoposto in
continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente”;
2.
il prestare “la propria
opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero
della sanità n. 144 del 4 settembre 1971”;
3.
il carattere professionale del
rischio da radiazioni, “nel senso che non sia possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio”.
Coerentemente, nell’ambito del
comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, gli accordi
collettivi nazionali già con l’articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ai fini della
concessione dell’indennità di cui l’articolo 1, commi 2 e 3 della
legge n. 460/88, prefiguravano l’introduzione di una commissione
medico-scientifica ad hoc, per la valutazione delle
condizioni oggettive necessarie per l’erogazione dell’indennità in
parola: le competenze di tale organismo, peraltro, a seguito
dell’intervento della Corte Costituzionale sopra indicato, venivano
notevolmente ampliate, consentendo l’accertamento non solo dei casi
che avrebbero dato diritto alla corresponsione di una misura minore
dell’indennità di rischio, ma anche di quelle situazioni che
conferivano la possibilità di ottenere la misura più elevata (pari a
£ 200.000), perché afferenti a categorie lavorative assimilabili a
quelle già rientranti nel beneficio.
Parimenti nel comparto della Ricerca,
attraverso l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171 del 1991, nonché a seguito dei contratti collettivi nazionali
successivi (94/97 e 98/01) che hanno confermato la disciplina di cui
al predetto d.P.R. per l’attribuzione dell’indennità di cui
l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460, è stata altresì
prevista l’istituzione di una apposita commissione “composta da
almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni
dall'ente o istituzione, nominata dal presidente”, con il
compito di individuare il personale “non compreso nel comma 1 del
presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale
indicato nel precedente comma 1”, a cui debba essere “corrisposta
un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di
lire cinquantamila”.
Pertanto al pari di quanto previsto
nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, anche
nel comparto della ricerca, apparirebbe fornire il fianco a quanti
sostengono che la competenza esclusiva per l’accertamento della
sussistenza delle condizioni oggettive di esposizioni del rischio
spetta inequivocabilmente alla Commissione sopra indicata la quale,
in virtù anche del ricordato intervento della Consulta, estende il
proprio sindacato anche a situazioni che diano luogo alla
corresponsione di benefici in misura più elevata.
La lettera dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 dunque
richiama senza alcun dubbio l’istituzione di uno strumento di
“verifica a posteriori”, quale la commissione, per l’accertamento
delle condizioni per l’erogazione del beneficio in parola: tale
evenienza è peraltro confermata sulla base di quanto si evince dal
pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza
amministrativa, peraltro confermato anche di recente.
Infatti, in merito, Cons. Stato, Sez.
V, n. 1843/1999, ritiene che l’indagine sull’accertamento dei
requisiti sufficienti per l’erogazione del beneficio neppure può “dirsi
esaurita con la positiva verifica delle due condizioni
preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in
zona controllata, dal momento che si tratta, comunque, di
qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della
continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”.
Quanto asserito dal Consiglio di
Stato (1843/1999), rende evidente anche che l’attribuzione dal
congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 per recupero biologico,
spettante ai sensi della legge n. 724 del 1994, è un diritto dei
lavoratori che sorge per il solo fatto di svolgere attività
professionale in zona controllata: condizione, quest’ultima, che non
integra i requisiti necessari e sufficienti (quali “continuità e
permanente esposizione a rischio radiologico”) ai fini della
corresponsione dell’indennità di rischio da radiazioni,
coerentemente all’impianto normativo e giurisprudenziale sin qui
esposto.
Anche altre pronunce rendono ovvio la
necessità di un sistema che vagli successivamente la ricorrenza dei
presupposti; sul punto, si deve su tutte richiamare, TAR Marche,
134-5/2004, per cui: “il requisito della continuità non solo non
coincide con quello dell’esposizione professionale, ma neppure può
essere inteso con riferimento limitato al solo aspetto temporale
dell’esposizione, cioè con il numero delle frequenze nelle “zone
controllate” e col relativo periodo di permanenza, ma necessita
anche dell’ulteriore requisito del “livello di assorbimento” o
“grado di esposizione”, cioè di un’apprezzabile entità di dose
assorbita”.
Tuttavia spesso ci si trova di fronte
a richiami impropri che mettono in dubbio il coerente impianto che
sembrerebbe posto in essere dalle norme sopra citate: è il caso del
il richiamo prospettato in sede di contrattazione collettiva dai
CCNL 1994/1997 e 1998/2001, segnatamente al settore degli Enti di
Ricerca, secondo cui l’indennità è disciplinata “nel rispetto e
in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte
dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni”, non
apporta di per sè gli estremi per l’attribuzione del beneficio.
Sebbene il decreto legislativo n. 230
del 1995 fornisca puntuali definizioni degli indicatori
dell’esposizione professionale al rischio di radiazioni, esso, di
per sé, non è sufficiente a far scattare automaticamente il diritto
all’indennità: è evidente che i presupposti per la concessione
dell’emolumento debbono essere sempre verificati successivamente,
non essendo possibile “preventivarli” in una classificazione
aprioristica, come quella che si vorrebbe far risalire al decreto
legislativo n. 230 del 1995.
A tal proposito, gli articoli 80
(citato da codesta O. S.), 82 e 83 del decreto in parola sono
peraltro inseriti nel capo VIII denominato: “Protezione sanitaria
dei lavoratori” e richiamano la classificazione ai sensi
dell’articolo 61, comma 2, lettera b), la quale testualmente è
svolta “a fini di radioprotezione”, e cioè finalizzata a
porre in essere principi, raccomandazioni, requisiti, prescrizioni,
tecnologie e modalità operative, verifiche, volte a proteggere i
lavoratori dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti e non,
come codesta O. S. lascerebbe intendere, a classificare i lavoratori
ai fini della corresponsione di eventuali benefici di natura
economica e previdenziale (eventualità peraltro non specificata in
alcuna parte del testo del decreto).
Perciò, l’inserimento nella categoria
“A” nella classificazione dell’esperto qualificato di alcuni
lavoratori “esposti”, stante l’attuale impianto normativo e
giurisprudenziale come fin qui mostrato, non fa discendere ipso
iure la corresponsione del beneficio economico e previdenziale
in argomento, bensì fa sorgere obblighi di radioprotezione, quali la
sorveglianza medica tramite medici autorizzati, la periodicità di
visite mediche e così via (cui l’Istituto ha peraltro già
ottemperato).
Si evince, pertanto, che eventuali
richiami, alla stregua di quello prospettato in sede di
contrattazione collettiva dai CCNL 1994/1997 e 1998/2001 Enti di
ricerca, non apportano di per sè gli estremi per l’attribuzione del
beneficio.
Dalle considerazioni fin qui svolte,
è evidente che l’accertamento del personale che rientra
nell’applicazione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 171 del 1991
deriva, invece, dalla verifica della sussistenza delle condizioni
oggettive richieste dalla normativa vigente sulle radiazioni
ionizzanti effettuate dalla Commissione per la concessione delle
indennità da rischio di radiazioni ionizzanti.
Per ovviare ad eventuali lacune
dovute alla mancata istituzione di una tale commissione è pertanto
necessario dare seguito ad un provvedimento di nomina della stessa,
ed eventualmente costituire un apposito tavolo con le parti sociali
per intervenire sui miglioramenti da apportare rispetto a tale
istituto (in sede di futura contrattazione collettiva), nonché sulla
disciplina di eventuali situazioni pregresse, riconosciute
meritevoli di tutela e fin ora non ancora accertate.
|
|