Cassazione: Figlio maleducato, genitori pagheranno più di 30 mila euro

La 'maleducazione' del figlio costera' a due genitori pugliesi oltre 30 mila euro. E' l'effetto di una sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato un padre e una madre di Lecce, Angelo e Rosaria G., a risarcire con piu' di venticinquemila euro (oltre ad altri 5100 euro di spese processuali) i familiari di un amico del figlio Aldo, rimasto ferito ad un occhio dopo il lancio di un oggetto metallico con una fionda mentre i due ragazzini giocavano sul balcone. Per la Suprema Corte, lo scherzo pericoloso finito con un incidente e' frutto della ''inadeguata educazione impartita'' dai genitori ''al figlio'' e, dunque, e' legittima la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Lecce a risarcire i familiari di Giuseppe S. (ora maggiorenne) con oltre 25 mila euro. Invano i genitori di Aldo hanno chiesto alla Cassazione una riduzione della somma alla quale erano stati condannati anche alla luce del fatto che, a loro avviso, il figlio che, all'epoca del fatto era minorenne, non poteva essere considerato capace di intendere e di volere. La Terza sezione civile - sentenza 8421 - non solo ha dichiarato legittime ''le dichiarazioni confessorie rese dal minore imputato'' ma ha sottolineato come ''i giudici di merito hanno rilevato, con puntuale ed esaustiva motivazione, la inadeguata educazione impartita al figlio, in relazione all'indole irascibile e violenta, e la inadeguata vigilanza sulla sua condotta''. Il ricorso dei genitori del piccolo 'maleducato' e' stato rigettato e, oltre al risarcimento, dovranno rifondere i genitori di Giuseppe con 5100 euro per le spese processuali sostenute.
 


 

Cassazione: contestazione immediata e verifica in concreto delle circostanze che la impediscono

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8457/06) in relazione alle violazioni del Codice della Strada, ha stabilito che l'esemplificazione dei casi nei quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento, non ha valore di presunzione “ex lege” dell’impossibilità di procedere a tale contestazione e che l'indicazione nel verbale di accertamento di una delle ipotesi ivi riportate non preclude al giudice di merito la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e di conseguenza tenuti, ad effettuare la contestazione immediata. In particolare i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che “l'esemplificaizone dell’art. 384 lett.e) Reg.to al C.d.S. non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell’art. 383 lett.e) del menzionato regolamento indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente”.

 

La tutela del pubblico impiegato in materia di trasferimenti ha la stessa portata di quella prevista per gli altri lavoratori – In base all’art. 2103 cod. civ. – Il lavoratore pubblico, che deriva le posizioni di diritto soggettivo soltanto dal contratto di lavoro, non può, nei confronti del provvedimento dell’amministrazione di assegnazione ad altro ufficio, senza mutamento del luogo geografico della prestazione, invocare una tutela diversa e più ampia rispetto a quella garantita dall’art. 2103 cod. civ. contro il trasferimento. In base a tale norma il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.
               La disposizione assume una sua precisa autonomia rispetto ai limiti dettati dallo stesso articolo in tema di mutamento di mansioni, in quanto regola soltanto l’esercizio del potere di mutare il luogo “geografico” di adempimento della prestazioni dovuta dal lavoratore, garantendogli di non essere esposto arbitrariamente al disagio derivante dal cambiamento del luogo di lavoro, ancorché compreso, in ipotesi, nella stessa cerchia cittadina, cosicché, agli effetti della norma, deve aversi riguardo anche alle unità produttive più elementari, irrilevante essendo il requisito dell’autonomia menzionato dall’art. 35 L. n. 300 del 1970, la cui ratio sostanziale non presenta alcuna affinità con quella del precetto in esame.
               In base all’art. 2103 cod. civ. la nozione di “trasferimento” implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ancorché tale norma abbia anche utilizzato la nozione di unità produttiva di cui all’art. 35 cit., per escludere in qualche caso che, pur in presenza di mutamento del luogo di esecuzione, fosse configurabile “trasferimento”, ove attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11103 del 15 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Picone).
 

 


Dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva – Che ha natura retributiva – Dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligo di consentirne la fruizione – deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l’indennità sostitutiva, sono da interpretare – alla luce dell’irriducibilità del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all’indennità sostitutiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 10856 dell’11 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).


 

Privacy & Autovelox – I diritti dell'automobilista

Diritti e Doveri: in uno Stato sempre più interessato alla tutela dei propri interessi patrimoniali, più che alle reali esigenze di difesa e protezione dei diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla nostra Costituzione, ci si trova giornalmente vittime di abusi e soprusi che ci privano dei più semplici diritti trasformandoli, talvolta, addirittura in onerosi doveri.
In questo contesto, il Codice Privacy (D.Lgs 196/03) si staglia come baluardo a difesa dei diritti del cittadino, definendo e delineando i limiti ed i confini entro i quali lo Stato deve operare ed oltre i quali non deve spingersi per non ledere le libertà fondamentali, base portante della sua struttura democratica.
La Privacy in quanto diritto fondamentale, deve trovare tutela in ogni ambito dell’ordinamento legislativo Italiano, e pertanto anche nell’applicazione del Codice della Strada.
L’applicazione corretta del Codice della Strada e del suo sistema sanzionatorio è uno dei problemi maggiormente attuali e sentiti da tutti gli automobilisti, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi autovelox per la rilevazione della velocità da parte delle Forze di Polizia.
Obiettivo è dunque capire i limiti del trattamento di dati personali e dell’utilizzo di strumenti elettronici nello svolgimento di compiti di polizia amministrativa relativamente all’applicazione del Codice della Strada, al fine di riappropriarci dei nostri diritti fondamentali nel rispetto delle normative vigenti.


I – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA - DISCIPLINA SPECIALE

Il Codice Privacy dedica una specifica sezione alla tematica relativa al trattamento di dati personali da parte di Forze di Polizia: la “Parte II: Disposizioni Relative a Specifici Settori - Titolo II: Trattamenti da parte di Forze di Polizia”.

Analizzando questa sezione si evince che la scelta del legislatore è stata quella di disciplinare, solamente per alcuni casi di trattamento di dati personali effettuati da parte di Forze di Polizia, un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale al fine di semplificare e velocizzare le procedure di trattamento.
Questa serie di norme derogatorie (art. 53 – 54 – 55 – 56 -57) però, non si applicano a tutti i trattamenti effettuati da Forze di Polizia, ma trovano attuazione esclusivamente e tassativamente nei seguenti casi:

Ø Trattamenti svolti da Forze di Polizia nell’ambito di investigazioni di Polizia Giudiziaria
Ø Trattamenti svolti da Forze di Polizia per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza, prevenzione, accertamento o repressione di reati

Al di fuori di questi due specifici casi, tutte le Forze di Polizia sono soggette alla normale disciplina Privacy prevista per il trattamento di dati personali da parte di Soggetti Pubblici.
Perciò solamente qualora ricorra una delle suddette condizioni, le Forze di Polizia potranno avvalersi della Disciplina Speciale Privacy a loro riservata ed in particolare potranno non applicare (secondo quanto previsto nell’art. 53) le seguenti disposizioni del Codice:
Ø Art. 9 - Modalità di esercizio
Ø Art. 10 - Riscontro all'interessato
Ø Art. 13 - Informativa
Ø Art. 16 - Cessazione del trattamento
Ø Art. 18, 19, 20, 21, 22 - Principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Ø Art. 37, 38 - Notificazione del trattamento
Ø Art. 39 - Obblighi di comunicazione
Ø Art. 40, 41 - Autorizzazioni generali e Richieste di autorizzazione
Ø Art. 42, 43, 44, 45 - Principi per il trasferimenti di dati all’estero
Ø Art. 145, 146,147, 148, 149, 150,151 - Ricorsi

Nel caso invece di trattamento di dati personali svolti da parte di Forze di Polizia (es: Vigili Urbani, Polizia Municipale…) al fine di rilevare e sanzionare illeciti amministrativi (Es: infrazioni del Codice della Strada) si applica la normale disciplina Privacy prevista per i Soggetti Pubblici, senza deroga alcuna.


II – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA - REGIME ORDINARIO

Nel caso le Forze di Polizia trattino dati al di fuori dei due casi previsti per l’applicazione della disciplina speciale, essi opereranno come normali soggetti pubblici e pertanto saranno soggetti alle seguenti regole previste dal Codice Privacy:
Ø Art. 11.1 – Modalità di Trattamento:
o Dovranno trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
o Dovranno raccogliere e registrare i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
o Dovranno mantenere i dati esatti e aggiornati;
o Dovranno garantire che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
o Dovranno conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.


Ø Art. 11.2 - Qualora acquisiscano e trattino dati personali in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non potranno utilizzarli.
Ø Art. 13 – Informativa: Dovranno previamente informare oralmente o per iscritto l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa:
o Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
o La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
o Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
o I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
o I diritti di cui all'articolo 7;
o Gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
Ø Art. 15 – Risarcimento Danni : Qualora cagionino danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali saranno tenute al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale sarà risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Ø Art. 16 - Cessazione del trattamento: In caso di cessazione, di un trattamento potranno:
o Distruggere i dati;
o Cederli ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
o Conservarli per fini esclusivamente personali e non destinarli ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
o Conservarli o cederli ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici.
Ø Art. 16.2 - La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’art. 16.1 o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Ø Art 18.2 - Principi Generali: Il trattamento sarà loro consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ø Art. 18.3 - Nel trattare i dati dovranno osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Ø Art. 18.4 – Non dovranno richiedere il consenso dell'interessato.
Ø Art. 19.1 – Potranno trattare i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
Ø Art. 20.1 / 21.1 – Principi per Dati Sensibili e Giudiziari: Potranno trattare dati sensibili e giudiziari solo se autorizzate da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Ø Art. 20.3 - Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge dovranno richiedere l’autorizzazione al Garante.


Ø Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione: Nei seguenti casi non potranno comunicare o diffondere dati personali:
o In caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
o Per dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione o è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11
o Per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
Ø Art. 30 - Incaricati del trattamento: Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate solo da incaricati che opereranno sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. Quindi qualora si avvalgano di personale esterno (es: per lo sviluppo delle foto effettuate con autovelox) dovranno preventivamente incaricarlo come precisato dal Garante nel “Parere 19 dicembre 1998 - Pubblica amministrazione - Utilizzazione da parte di comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo "autovelox"
Ø Art. 31 - Obblighi di sicurezza: I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ø Art. 39 - Obblighi di comunicazione: Saranno tenute a comunicare previamente al Garante l’intenzione di comunicare dati personali ad un altro soggetto pubblico in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.


III – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - AZIONI ESERCITABILI IN CASO DI VIOLAZIONE PRIVACY

Qualora l’automobilista interessato riscontri la non corretta applicazione della normativa privacy, da parte delle Forze di Polizia nell’espletamento delle loro funzioni di polizia amministrativa (ed in particolare per quanto riguarda le contravvenzioni al codice stradale nelle fasi di contestazione, verbalizzazione e successivo trattamento dei dati personali raccolti) potrà esercitare le seguenti azioni di tutela previste dal Codice Privacy (art. 8 - art. 141.1):

Ø Esercizio dei Diritti dell’Interessato (art. 7)
Ø Segnalazione al Garante
Ø Reclamo Circostanziato al Garante
Ø Ricorso al Garante
Ø Tutela Giudiziaria Ordinaria




IV – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO

Durante tutto il periodo di trattamento l’automobilista interessato potrà esercitare i seguenti Diritti dell’Interessato (art. 7) previsti dal Codice Privacy:

Ø Accesso ai dati inerenti la sua persona
Ø Aggiornamento, rettificazione o integrazione di dati
Ø Cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco di dati se trattati in violazione di legge
Ø Opposizione al trattamento di dati effettuato in presenza di motivi legittimi

Per far ciò sarà sufficiente che inoltri una semplice richiesta in forma libera (o utilizzando il modello predisposto dal Garante) al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; la richiesta potrà inoltre essere rinnovata, qualora non sussistano giustificati motivi, solamente con intervallo non minore di novanta giorni.
La richiesta di esercizio dei diritti (art. 8.4), non potrà però riguardare la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo soggettivo (es: valutazioni, giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti) o l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni prese dal titolare del trattamento.
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute potranno essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato potrà farsi assistere da una persona di fiducia e potrà anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
Il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, dovrà fornire idoneo riscontro alla richiesta, senza ritardo e non oltre:
• 15 giorni dal suo ricevimento;
• 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile dovranno comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.
Se la risposta ad uno o più dei predetti diritti non perverrà nei tempi indicati o non sarà soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria od in alternativa al Garante tramite:
• Segnalazione
• Reclamo Circostanziato
• Ricorso


L’interessato potrà presentare subito istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo potrebbe esporre ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che dovrà risultare comprovato.


V – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RECLAMO CIRCOSTANZIATO

L’automobilista potrà, invece, utilizzare il Reclamo Circostanziato (Art. 142 -143) ogni qualvolta riscontri una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali (es: mancata od inidonea informativa); Il reclamo potrà, inoltre, essere proposto anche per promuovere una decisione dell’Autorità Garante su una questione di sua competenza o quando la risposta del titolare alla richiesta di esercizio di uno o più di diritti dell’interessato non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente.
Al reclamo seguirà un’istruttoria preliminare ed un eventuale procedimento amministrativo, nel quale potranno essere adottati vari provvedimenti (articolo 143) tra i quali anche il blocco e cancellazione dei dati se trattati in violazione di legge.

Il reclamo dovrà contenere:
Ø un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda (es: durante la fase di contestazione non è stata data informativa e/o nel verbale è inserita un’informativa parziale od inidonea con riferimenti ad una norma abrogata quale la L. 675/96)
Ø il riferimento delle disposizioni che si presumono violate (es: violazione dell’ art 13 – D.Lgs 196/03)
Ø le misure richieste (es: blocco e cancellazione dei dati)
Ø gli estremi del titolare o del responsabile se conosciuti (es: Consorzio di Polizia Municipale – Comandante Sig. Mario Rossi)
Ø sottoscrizione dall’automobilista interessato o dell’associazione che lo rappresenta
Ø la documentazione utile ai fini della valutazione (es: copia del verbale – copia della documentazione relativa all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7) e l'eventuale procura in allegato
Ø l’indicazione di un recapito (postale / e-mail / fax / telefono) per l'invio di comunicazioni
Ø la prova del versamento dei diritti di segreteria in allegato

Il Garante, una volta ricevuto il reclamo, effettuerà un’istruttoria preliminare; se il reclamo non sarà manifestamente infondato e potranno sussistere i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante potrà:
Ø Invitare la Forza di Polizia Titolare ad effettuare spontaneamente il blocco dei dati personali
Ø Prescrivere alla Forza di Polizia Titolare di adottare misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti


Ø Disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulti illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy; oppure quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento o degli effetti che ne possono derivare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
Ø Vietare in tutto o in parte il trattamento di dati in contrasto con rilevanti interessi della collettività, relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti


VI – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALAZIONE

Nei casi in cui non sia possibile presentare un reclamo circostanziato (es: per carenza di documentazione essenziale od informazioni necessarie), o qualora non vi sia l’interesse a proporlo, l’automobilista può inviare al Garante una Segnalazione (art. 141.1b), indicando gli elementi utili al fine di sollecitare un eventuale intervento di controllo dell’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte di Forze di Polizia.
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità.
La presentazione di una segnalazione è gratuita, ma non vi è nessun obbligo da parte dell’Autorità Garante di prenderla in considerazione e/o procedere all’apertura di un procedimento amministrativo.


VII – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RICORSO

Qualora l’automobilista opti per il Ricorso al Garante (art. 145) potrà proporlo solamente se non è già stata adita l'autorità giudiziaria tra le stesse parti per il medesimo oggetto; la presentazione del ricorso al garante, inoltre, precluderà una eventuale successiva istanza all'autorità giudiziaria.
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici e va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy e solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.





Ø Presentazione del ricorso (Art. 147)
Il ricorso deve essere proposto nei confronti del titolare e deve indicare:
o Estremi identificativi dell’automobilista ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e del responsabile eventualmente designato
o Data e copia della richiesta presentata al titolare o al responsabile per l’esercizio dei diritti oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima
o Elementi posti a fondamento della domanda (es: mancata od inidonea risposta del Titolare alle richieste)
o Provvedimento richiesto al Garante (es: blocco o cancellazione dei dati acquisiti in violazione di legge)
o Domicilio eletto ai fini del procedimento
o Sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata (L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati)
o Copia di un eventuale procura
o Prova del versamento dei diritti di segreteria
o Documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso (es: copia del verbale)
o Indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni mediante posta elettronica, telefax o telefono da parte del Garante

Il ricorso è validamente proposto solo se è:
o trasmesso con plico raccomandato
o inviato per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento (art. 38.2)
o presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante

Ø Inammissibilità del ricorso (art. 148): il ricorso è inammissibile:
o se proviene da un soggetto non legittimato (es: un soggetto terzo senza procura)
o se è stata già adita l’autorità giudiziaria (es: ricorso al TAR)
o se difetta di taluno dei suddetti elementi per la presentazione (es. mancata sottoscrizione…), salvo che sia regolarizzato entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito del Garante alla regolarizzazione (in tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui perviene regolarizzato al Garante).





Ø Procedimento relativo al ricorso (art. 149):
Qualora il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, il Garante comunicherà al Titolare entro 3 giorni un invito ad esercitare entro 10 giorni dal suo ricevimento la facoltà di optare per una eventuale adesione spontanea alle richieste dell’interessato.
In caso di adesione spontanea (es: annullamento del verbale e della relativa sanzione amministrativa) il Garante dichiarerà non luogo a provvedere; in questo caso il Titolare dovrà versare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso determinati in misura forfetaria all’automobilista ricorrente.
Nel caso invece di procedimento dinanzi al Garante, il Titolare e l'Interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

Ø Provvedimenti a seguito del ricorso (art. 150):
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento (es: utilizzo di immagini acquisite con autovelox in violazione di legge)
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo (es: trattamento di immagini acquisite in violazione di legge), indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato (es: cancellazione delle immagini acquisite in violazione di legge) e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina anche in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente.

Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro 10 giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.




Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
In caso di mancata opposizione al provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Ø Opposizione (Art. 151)
Il titolare o l'interessato possono proporre opposizione alle decisioni e/o provvedimenti del Garante con ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (art. 152).


VIII - CONCLUSIONI

In qualità di cittadini Italiani è nostro dovere rispettare le leggi vigenti, ma allo stesso tempo è doveroso vigilare sulla loro reale applicazione nel rispetto dei principi costituzionali.
Le Forze di Polizia, pertanto, in qualità di organi preposti alla sorveglianza dell’applicazione del sistema normativo Italiano, non possono esimersi dal rispettare essi stessi quanto previsto dalla legge.
Nel caso specifico dell’espletamento delle loro funzioni di Polizia Amministrativa ai fini dell’applicazione del Codice della Strada, esse devono rispettare, come qualunque altro soggetto pubblico, quanto previsto dal Codice Privacy in materia di trattamento di dati personali.
Pertanto qualora non rispettino la normativa vigente in materia di Privacy, potranno essere passibili di sanzioni amministrative e penali secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03, e non potranno utilizzare i dati acquisiti in violazione di legge come specificato nell’art. 11.2. del Codice stesso.

Considerando quindi, che le apparecchiature autovelox omologate per la rilevazione dei limiti di velocità sono considerate"fonti di prova" (art. 142 C.d.s.) e le immagini ed i dati personali con esse acquisiti “prove”, risulta necessario ed obbligatorio il rispetto della normativa Privacy affinché siano lecite; Infatti una prova che comporti il trattamento di dati personali in violazione delle norme del Codice Privacy è una prova illecita e come tale non dovrebbe essere assunta e, se assunta, andrebbe eliminata in quanto priva di ogni efficacia probatoria.

Questo vale sia per le immagini acquisite con sistemi autovelox, sia per i dati personali raccolti dalle Forze di Polizia in sede di verbalizzazione delle contravvenzioni al Codice della Strada, sia per eventuali altri trattamenti connessi e/o successivi.


In definitiva ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un trattamento di dati personali da parte di Forze di Polizia nel mancato rispetto della normativa Privacy si ricade nella casistica di atto amministrativo illecito per violazione di legge e quindi di conseguenza annullabile in sede di ricorso.

Per quanto riguarda il trattamento della documentazione fotografica acquisita con sistemi autovelox, è necessario però distinguere tra due possibili casi:

Ø Acquisizione di immagini con contestazione immediata:
In questo caso è il verbale di accertamento, e non la fotografia che è dotato di "efficacia probatoria privilegiata"; la fotografia è una fonte di prova dell'illecito, ma non è l'unica e nemmeno quella privilegiata ed è quindi da considerarsi un elemento accessorio e non essenziale, come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995, n. 6777 del 26 luglio 1996, n. 11293 del 28 agosto 2001. Il verbale di contestazione, invece, è un atto pubblico fidefacente (art. 2700 C.C.) e le dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha rilevato l'infrazione sono ritenute vere fino a querela di falso o fino a dimostrazione che i dispositivi utilizzati per la rilevazione presentano un difetto di funzionalità (Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria dell'autovelox, comunque, perdura sino a quando risulti accertato nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542).

Inoltre per le contravvenzioni al Codice della Strada, le norme prevedono che sia notificato il verbale di violazione (art. 201 D.lg n. 285/1992 e art. 384 d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, che invece dovrebbe essere resa nota solamente a richiesta del destinatario del verbale al fine di tutelare la "riservatezza dell'utente" (art. 345 reg. es. att. C.d.S.).

Pertanto l’automobilista, che si trovi in questa situazione e voglia contestare la legittimità di una infrazione al Codice della Strada dovrà verificare il rispetto della normativa privacy prevalentemente nelle fasi di verbalizzazione e successivo trattamento dei dati personali acquisiti.

Ø Acquisizione di immagini con contestazione differita:

Nei casi previsti dal Codice della Strada, ove non vi sia l'obbligo di contestazione immediata, la fotografia costituirà invece un elemento essenziale e una fonte di prova indefettibile. Le risultanze della documentazione fotografica dovranno perciò necessariamente coincidere con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti successivamente a verbale.



La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Inoltre, i dispositivi che consentono di accertare automaticamente la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, dovranno essere approvati e omologati ai sensi dell'art. 45.6 de Codice della Strada. Ovviamente, permarrà l'obbligo di non allegare al verbale la fotografia, la quale dovrà essere conservata presso gli uffici dell'organo accertatore per il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio.

In questa situazione pertanto l’automobilista, che voglia contestare l’infrazione dovrà verificare principalmente che l’acquisizione dell’immagine ed il suo successivo trattamento siano effettuati nel rispetto della disciplina Privacy. In caso contrario, l’immagine non potrà essere utilizzata ai fini della contestazione ed il verbale potrà essere annullato per mancanza di prova lecita.

Va comunque precisato che vizi ed irregolarità relativi ad atti amministrativi illeciti non vanno fatti valere dinanzi al Garante, ma alle competenti autorità giudiziarie e amministrative; neppure rientra nella competenza del Garante valutare il merito di tali atti o la richiesta dell'interessato relativamente al fatto se egli sia tenuto a pagare quanto indicato con atti notificati (Parere del Garante del 22 ottobre 1998: Amministrazione della giustizia - Modalità di notificazione di atti giudiziari in materia tributaria e di circolazione stradale).



 


 

 

L’indennità di rischio per lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti

In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente al settore della ricerca, della sperimentazione e della sanità, capita di trovarsi di fronte a (pressanti) richieste di lavoratori – a mezzo delle proprie oo.ss.- per la concessione dell’indennità di rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti. Viene di seguito fornito un contributo necessario alla ricostruzione del beneficio in esame, con particolare riferimento alla disciplina posta in essere dalla contrattazione collettiva nazionale nel campo del personale del Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. La disciplina di tale indennità, infatti, è stata nel tempo oggetto di una serie di interventi normativi e giurisprudenziali: articolo 1 della legge n. 416 del 1968, articolo 1 commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988, articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (recante “norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”), sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto Ricerca 1994/1997, (articolo 11 parte economica – biennio 1996-1997) e 1998/2001 (articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui si segnalano, Cons. Stato, Sez. V, 5.11.1999, n. 1843 e di recente TAR Marche, nn. 134 e 135, 18 marzo 2004.

L’indennità di rischio per lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti

di Alessandro Lucarini


In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente al settore della ricerca, della sperimentazione e della sanità, capita di trovarsi di fronte a (pressanti) richieste di lavoratori – a mezzo delle proprie oo.ss.- per la concessione dell’indennità di rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Viene di seguito fornito un contributo necessario alla ricostruzione del beneficio in esame, con particolare riferimento alla disciplina posta in essere dalla contrattazione collettiva nazionale nel campo del personale del Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

La disciplina di tale indennità, infatti, è stata nel tempo oggetto di una serie di interventi normativi e giurisprudenziali: articolo 1 della legge n. 416 del 1968, articolo 1 commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988, articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (recante “norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”), sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto Ricerca 1994/1997, (articolo 11 parte economica – biennio 1996-1997) e 1998/2001 (articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui si segnalano, Cons. Stato, Sez. V, 5.11.1999, n. 1843 e di recente TAR Marche, nn. 134 e 135, 18 marzo 2004.

Nell’ambito dei criteri di accertamento del livello di esposizione professionale ai fini dell’erogazione del detto beneficio, la legge n. 460 del 1988 ha segnato il transito da un sistema di riconoscimento dei benefici economici e previdenziali in parola, basato su meri requisiti soggettivi (quale il solo fatto dell’esercizio della professione di radiologo), ad un sistema ancorato a puntuali elementi oggettivi (come l’accertamento della continua e permanente esposizione a rischio radiologico), ampliando, conseguentemente, le categorie destinatarie di tale beneficio, al di là del settore della radiologia medica, sempre a seguito di accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste.

A tal proposito, l’intervento della Consulta sopra indicato (n. 343/1992) ha avuto modo di precisare che: “la finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio”.

Nel processo di estensione di tale disciplina a categorie precedentemente non individuate, avvenuto in sede di contrattazione collettiva nell’ambito del comparto della Ricerca, è da segnalare che il testo dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 132 del 7.6.1991 (e recante il recepimento dell’accordo per il triennio contrattuale 1988-90 concernente il personale degli Enti di ricerca), così come formulato, richiama pedissequamente l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988.

Infatti, stando alla lettera del detto articolo 26, criteri discriminanti per l’accesso (al pari dell’articolo 1 della legge n. 460/88) all’erogazione dell’indennità da rischio di radiazione nella misura di £ 200.000 mensili sono:

1.      l’essere “sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente”;

2.      il prestare “la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971”;

3.      il carattere professionale del rischio da radiazioni, “nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio”.

Coerentemente, nell’ambito del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, gli accordi collettivi nazionali già con l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ai fini della concessione dell’indennità di cui l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460/88, prefiguravano l’introduzione di una commissione medico-scientifica ad hoc, per la valutazione delle condizioni oggettive necessarie per l’erogazione dell’indennità in parola: le competenze di tale organismo, peraltro, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale sopra indicato, venivano notevolmente ampliate, consentendo l’accertamento non solo dei casi che avrebbero dato diritto alla corresponsione di una misura minore dell’indennità di rischio, ma anche di quelle situazioni che conferivano la possibilità di ottenere la misura più elevata (pari a £ 200.000), perché afferenti a categorie lavorative assimilabili a quelle già rientranti nel beneficio.

Parimenti nel comparto della Ricerca, attraverso l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, nonché a seguito dei contratti collettivi nazionali successivi (94/97 e 98/01) che hanno confermato la disciplina di cui al predetto d.P.R. per l’attribuzione dell’indennità di cui l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460, è stata altresì prevista l’istituzione di una apposita commissione “composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente”, con il compito di individuare il personale “non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1”, a cui debba essere “corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila”.

Pertanto al pari di quanto previsto nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, anche nel comparto della ricerca, apparirebbe fornire il fianco a quanti sostengono che la competenza esclusiva per l’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive di esposizioni del rischio spetta inequivocabilmente alla Commissione sopra indicata la quale, in virtù anche del ricordato intervento della Consulta, estende il proprio sindacato anche a situazioni che diano luogo alla corresponsione di benefici in misura più elevata.

La lettera dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 dunque richiama senza alcun dubbio l’istituzione di uno strumento di “verifica a posteriori”, quale la commissione, per l’accertamento delle condizioni per l’erogazione del beneficio in parola: tale evenienza è peraltro confermata sulla base di quanto si evince dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, peraltro confermato anche di recente.

Infatti, in merito, Cons. Stato, Sez. V, n. 1843/1999, ritiene che l’indagine sull’accertamento dei requisiti sufficienti per l’erogazione del beneficio neppure può “dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, dal momento che si tratta, comunque, di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”.

Quanto asserito dal Consiglio di Stato (1843/1999), rende evidente anche che l’attribuzione dal congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 per recupero biologico, spettante ai sensi della legge n. 724 del 1994, è un diritto dei lavoratori che sorge per il solo fatto di svolgere attività professionale in zona controllata: condizione, quest’ultima, che non integra i requisiti necessari e sufficienti (quali “continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”) ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio da radiazioni, coerentemente all’impianto normativo e giurisprudenziale sin qui esposto.

Anche altre pronunce rendono ovvio la necessità di un sistema che vagli successivamente la ricorrenza dei presupposti; sul punto, si deve su tutte richiamare, TAR Marche, 134-5/2004, per cui: “il requisito della continuità non solo non coincide con quello dell’esposizione professionale, ma neppure può essere inteso con riferimento limitato al solo aspetto temporale dell’esposizione, cioè con il numero delle frequenze nelle “zone controllate” e col relativo periodo di permanenza, ma necessita anche dell’ulteriore requisito del “livello di assorbimento” o “grado di esposizione”, cioè di un’apprezzabile entità di dose assorbita”.

Tuttavia spesso ci si trova di fronte a richiami impropri che mettono in dubbio il coerente impianto che sembrerebbe posto in essere dalle norme sopra citate: è il caso del il richiamo prospettato in sede di contrattazione collettiva dai CCNL 1994/1997 e 1998/2001, segnatamente al settore degli Enti di Ricerca, secondo cui l’indennità è disciplinata “nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni”, non apporta di per sè gli estremi per l’attribuzione del beneficio.

Sebbene il decreto legislativo n. 230 del 1995 fornisca puntuali definizioni degli indicatori dell’esposizione professionale al rischio di radiazioni, esso, di per sé, non è sufficiente a far scattare automaticamente il diritto all’indennità: è evidente che i presupposti per la concessione dell’emolumento debbono essere sempre verificati successivamente, non essendo possibile “preventivarli” in una classificazione aprioristica, come quella che si vorrebbe far risalire al decreto legislativo n. 230 del 1995.

A tal proposito, gli articoli 80 (citato da codesta O. S.), 82 e 83 del decreto in parola sono peraltro inseriti nel capo VIII denominato: “Protezione sanitaria dei lavoratori” e richiamano la classificazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera b), la quale testualmente è svolta “a fini di radioprotezione”, e cioè finalizzata a porre in essere principi, raccomandazioni, requisiti, prescrizioni, tecnologie e modalità operative, verifiche, volte a proteggere i lavoratori dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti e non, come codesta O. S. lascerebbe intendere, a classificare i lavoratori ai fini della corresponsione di eventuali benefici di natura economica e previdenziale (eventualità peraltro non specificata in alcuna parte del testo del decreto).

Perciò, l’inserimento nella categoria “A” nella classificazione dell’esperto qualificato di alcuni lavoratori “esposti”, stante l’attuale impianto normativo e giurisprudenziale come fin qui mostrato, non fa discendere ipso iure la corresponsione del beneficio economico e previdenziale in argomento, bensì fa sorgere obblighi di radioprotezione, quali la sorveglianza medica tramite medici autorizzati, la periodicità di visite mediche e così via (cui l’Istituto ha peraltro già ottemperato).

Si evince, pertanto, che eventuali richiami, alla stregua di quello prospettato in sede di contrattazione collettiva dai CCNL 1994/1997 e 1998/2001 Enti di ricerca, non apportano di per sè gli estremi per l’attribuzione del beneficio.

Dalle considerazioni fin qui svolte, è evidente che l’accertamento del personale che rientra nell’applicazione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 171 del 1991 deriva, invece, dalla verifica della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dalla normativa vigente sulle radiazioni ionizzanti effettuate dalla Commissione per la concessione delle indennità da rischio di radiazioni ionizzanti.

Per ovviare ad eventuali lacune dovute alla mancata istituzione di una tale commissione è pertanto necessario dare seguito ad un provvedimento di nomina della stessa, ed eventualmente costituire un apposito tavolo con le parti sociali per intervenire sui miglioramenti da apportare rispetto a tale istituto (in sede di futura contrattazione collettiva), nonché sulla disciplina di eventuali situazioni pregresse, riconosciute meritevoli di tutela e fin ora non ancora accertate.