L’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CHE IMPIEGHI UN
DIPENDENTE IN UN DOPPIO TURNO DI LAVORO, IN VIOLAZIONE DI UN’ORDINANZA DEL
QUESTORE, DEVE RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER EFFETTO DI UNA
RAPINA –
In applicazione dell’art. 2087 cod. civ.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 8230 del 23 maggio 2003 Pres. Trezza, Rel.
Cuoco).
Gennaro C., dipendente della S.p.A. Mondialpol Milano con
mansioni di guardia giurata, era a bordo di un furgone portavalori quando
l’automezzo è stato oggetto di una rapina a mano armata. Per le lesioni
subite in questa occasione egli ha riportato un’invalidità temporanea di 3
anni e 5 mesi ed una permanente riduzione della capacità lavorativa nella
misura del 60 %. Gennaro C. ha chiesto al Pretore di Milano, giudice del
lavoro, di condannare la Mondialpol al risarcimento del danno sostenendo che
al momento della rapina egli era in servizio da circa dodici ore, avendolo
l’azienda impiegato in un doppio turno di lavoro, in violazione di
specifiche disposizioni impartite dal Questore di Milano agli istituti di
vigilanza privata al fine di evitare sovraccarichi di lavoro e conseguenti
inefficienze del servizio. Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto non
ha ravvisato un nesso causale fra violazione del divieto di doppio turno
stabilito dal Questore e il danno riportato dal lavoratore nella rapina.
Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di
Milano, che ha rilevato che il danno avrebbe potuto verificarsi anche se la
rapina fosse avvenuta durante il primo turno di lavoro. Il lavoratore ha
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano
per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 2087 cod. civ. che
prescrive al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per
tutelare la salute del dipendente. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8230
del 23 maggio 2003 Pres. Trezza, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso.
La Corte ha rilevato che il Questore, autorità di pubblica
sicurezza (che “veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza
dei cittadini ed alla loro incolumità”: art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n.
773), “ha la direzione ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei
servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della
forza pubblica” (art. 14 della legge 1° aprile 1981 n. 121). E’ nel quadro
di questa generale funzione – ha osservato la Corte – che si colloca anche
il potere che il Questore esercita sulle guardie giurate, le quali, pur
prestando servizio alle dipendenze di istituti di vigilanza privata e “fermo
restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di
polizia, sono poste, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del
Questore, che ne vigila pure l’ordinamento” (art. 1 del R.D.L. 12 novembre
1936 n. 2144). Poiché la funzione del Questore non attiene direttamente al
rapporto di impiego – ha affermato la Corte – l’ordinanza, con cui egli
interviene sull’orario e sui turni della guardia giurata, non ha la funzione
di regolare l’interno assetto di questo rapporto, bensì l’efficienza ed il
buon andamento del servizio ai fini della tutela della sicurezza pubblica e
dell’incolumità dei cittadini (comprensiva della stessa guardia). La Corte
ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano, ed ha rinviato la causa, per
un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Brescia stabilendo, per il giudice
di rinvio, il seguente principio di diritto: “
Nello spazio dell’art. 2087
cod. civ. rientra anche l’obbligo, da parte del datore di lavoro di guardie
giurate, di osservare le disposizioni del Questore (alla cui dipendenza, per
quanto riguarda il servizio, le guardie sono poste, come prevede l’art. 1
del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144), le quali, attenendo all’efficienza ed
al buon andamento del servizio cui la guardia giurata è adibita, siano
idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che un servizio
non pienamente efficiente può determinare. E, poiché il dolo o la colpa di
terzi (e la colpa dello stesso lavoratore) non sono idonei ad escludere la
concorrente responsabilità del datore, questi ha l’obbligo di adottare tutte
le misure attinenti all’efficienza ed al buon andamento del servizio, idonee
ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che il servizio non
pienamente efficiente possa contribuire a determinare”.