Quando spetta la pensione privilegiata |
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Sono un agente della polizia di Stato riformato in modo assoluto per malattie dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla quarta categoria ed ulteriormente impiegabile (articoli 1 e 4 del DPR n. 339/1982). Vorrei sapere, dal momento che ho 20 anni di servizio effettivo e quindi ho maturato il diritto a pensione (circa 1.000 euro al mese) se mi conviene fare la domanda per il passaggio o farmi mettere in pensione. Mi spiego meglio, se vado ad accettare un ulteriore impiego, avrò il cumulo tra il nuovo stipendio e la pensione privilegiata? Se si, come mi verrà calcolata. (2 dicembre 2003) | ||
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Il diritto alla "pensione privilegiata" spetta, ai sensi dell’ articolo 64 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, a condizione che le menomazioni, riconosciute dipendenti da cause di servizio, lo abbiano reso non più idoneo al servizio. L’importo della pensione privilegiata è determinato in applicazione delle disposizioni contenute nell’ articolo 67 dello stesso TU a seguito del rinvio operato dall’articolo 5, comma 6, del DL n. 387/1987 [1]. Per quanto riguarda il cumulo tra la pensione privilegiata e il trattamento economico di attività, occorre fare riferimento all’ articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 con il quale è stato stabilito che la pensione privilegiata è cumulabile con un trattamento di attività derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione; tale disposizione non risulta essere stata superata né dall’ articolo 10, comma 1, del DLgs n. 503/1992 né dall’ articolo 59, comma 4 secondo periodo, della legge n. 449/1997. |
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