Quando spetta la pensione privilegiata PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono un agente della polizia di Stato riformato in modo assoluto per malattie dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla quarta categoria ed ulteriormente impiegabile (articoli 1 e 4 del DPR n. 339/1982). Vorrei sapere, dal momento che ho 20 anni di servizio effettivo e quindi ho maturato il diritto a pensione (circa 1.000 euro al mese) se mi conviene fare la domanda per il passaggio o farmi mettere in pensione. Mi spiego meglio, se vado ad accettare un ulteriore impiego, avrò il cumulo tra il nuovo stipendio e la pensione privilegiata? Se si, come mi verrà calcolata. (2 dicembre 2003)  


(Lettera firmata)

 

 

Il diritto alla "pensione privilegiata" spetta, ai sensi dell’ articolo 64 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, a condizione che le menomazioni, riconosciute dipendenti da cause di servizio, lo abbiano reso non più idoneo al servizio. L’importo della pensione privilegiata è determinato in applicazione delle disposizioni contenute nell’ articolo 67 dello stesso TU a seguito del rinvio operato dall’articolo 5, comma 6, del DL n. 387/1987 [1].

Per quanto riguarda il cumulo tra la pensione privilegiata e il trattamento economico di attività, occorre fare riferimento all’ articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 con il quale è stato stabilito che la pensione privilegiata è cumulabile con un trattamento di attività derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione; tale disposizione non risulta essere stata superata né dall’ articolo 10, comma 1, del DLgs n. 503/1992 né dall’ articolo 59, comma 4 secondo periodo, della legge n. 449/1997.