Cumulo di interessi e rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento di crediti di lavoro – Vanno applicati sugli importi lordi - In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2 novembre 2000 anche per i crediti di lavoro sorti dopo il 31.12.1994 sono dovuti, in caso di pagamento ritardato, sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria. Gli interessi devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate. La base di calcolo è costituita dalla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cassazione Sezione Lavoro n. 5363 del 10 aprile 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).

ANCHE PER I CREDITI DI LAVORO MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 SONO DOVUTI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, SIA LA RIVALUTAZIONE MONETARIA CHE GLI INTERESSI LEGALI Il divieto di cumulo, stabilito con la legge 23 dicembre 1994 n. 724 è contrario alla Costituzione (Corte Costituzionale n. 459 del 2 novembre 2000, Pres. Mirabelli, Red. Marini).
Pubblichiamo il testo integrale della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali in caso di ritardato pagamento dei crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994.
La sintesi è nella sezione Giudici Avvocati e Processi.
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
 

- Cesare         

MIRABELLI

Presidente

- Fernando      

SANTOSUOSSO    

Giudice

- Massimo                 

VARI

- Cesare         

RUPERTO

- Riccardo      

CHIEPPA

- Gustavo        

ZAGREBELSKY

- Valerio         

ONIDA             

- Carlo            

MEZZANOTTE

- Fernanda      

CONTRI

- Guido         

NEPPI MODONA

- Piero Alberto

CAPOTOSTI

- Annibale

MARINI

- Franco

BILE

- Giovanni Maria

FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 maggio 1999 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Checchetto Teresa ed altra e la FIAT AUTO s.p.a., iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1999 e il 29 settembre 1999 dal Tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Delvecchio Francesco e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Delvecchio Francesco, della FIAT AUTO s.p.a. e dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Delvecchio Francesco, Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Olivieri per la FIAT AUTO s.p.a., Vincenzo Morielli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
omissis

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino ed il Tribunale di Trani dubitano, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Tale norma prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

 La norma impugnata, applicabile, secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai crediti dei dipendenti dai privati datori di lavoro, sarebbe, ad avviso dei rimettenti, lesiva dell’art. 3 della Costituzione sotto molteplici aspetti e precisamente:

per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne conseguirebbe in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto agli altri lavoratori di cui all’art. 409, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile, ai quali continuerebbe ad applicarsi la disciplina più favorevole disposta dal previgente testo dell’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.;

per la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto ai soci delle cooperative di lavoro i quali, a differenza dei primi, potrebbero continuare a giovarsi, in caso di ritardo nella corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia, della più favorevole disciplina di cui al previgente testo dell’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.;

per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i dipendenti pubblici e privati ed i soci delle cooperative di lavoro per quanto riguarda il pagamento da parte del Fondo di garanzia dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in relazione ai quali l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda;

per l’irragionevolezza della disciplina denunciata in quanto l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione riguarderebbe i soli emolumenti di natura retributiva con esclusione quindi di quelli non retributivi, pur collegati al rapporto di lavoro, quali ad esempio risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi;

per <<l’irrazionalità della scelta legislativa>> in quanto il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro dalla previgente disciplina risultante dall’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sarebbe giustificata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da una molteplicità di ragioni connesse alla qualità stessa del credito di lavoro e non potrebbe, dunque, in presenza di tali ragioni, essere legittimamente abrogata.

La norma impugnata sarebbe, poi, sotto un diverso aspetto, costituzionalmente illegittima in quanto il cumulo di interessi e rivalutazione dalla stessa abrogato risponderebbe – in conformità a quanto affermato da questa Corte - sia alla finalità di difendere il potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia sia alla finalità compensativa del lavoratore per il ritardo nel pagamento della retribuzione, costituendo, sotto entrambi tali profili, attuazione dell’art. 36 della Costituzione.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. - Va preliminarmente dichiarata l’irricevibilità della memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica dalla FIAT AUTO s.p.a., nella sua veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso. La mancata costituzione di tale società nel giudizio a quo, attestata nel corso dell’udienza pubblica da uno dei difensori, porta, infatti, ad escludere la sua qualità di parte non solo di tale giudizio, ma anche di quello di legittimità costituzionale che, per la sua incidentalità, non può di norma avere un ambito soggettivo diverso e più esteso del primo.

4. – Devono, poi, disattendersi le eccezioni di inammissibilità della questione avanzate dalle parti dei giudizi in oggetto.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) affermano che la presente questione, essendo identica ad altra già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 147 del 1998), debba essere decisa negli stessi termini di quest’ultima.

In contrario, è da osservare che nel caso giudicato da questa Corte era stata ritenuta del tutto apodittica ed immotivata la premessa da cui muoveva il giudice a quo circa la applicabilità della norma impugnata ai dipendenti privati.

Formatasi su tale punto una costante giurisprudenza di legittimità alla quale gli odierni rimettenti dichiarano di aderire resta con ciò stesso superata la stessa base giustificativa della citata pronunzia di inammissibilità.

Egualmente infondata è l’eccezione di inammissibilità, avanzata dalla FIAT AUTO Partecipazioni s.p.a. sul rilievo che il rimettente nell’individuare la sfera soggettiva di applicabilità della norma avrebbe dovuto adottare la interpretazione restrittiva, dallo stesso ritenuta più corretta, senza sentirsi vincolato alla diversa e più lata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

Il rimettente non ha, infatti, dichiarato di ritenere l’interpretazione restrittiva più corretta di quella accolta dalla Cassazione, essendosi limitato a dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a modificare la propria scelta al riguardo aderendo, con opzione di per sé non censurabile, all’indirizzo seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sul punto.

5. - Nel merito la questione è fondata.

6. - Va ricordato che questa Corte, in sede di scrutinio di costituzionalità dell’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha avuto modo di affermare che «la prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta [...] nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36». Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, «apprestando un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel “potere di acquisto di beni reali” che si connette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento». Ulteriore ma non secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì rinvenuta nella sua funzione di remora «rispetto [...] al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore» (sentenza n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76 del 1981, n. 161 del 1977).

La citata giurisprudenza, pur riferita all’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto, il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991).

E’ noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

Le uniche ragioni giustificatrici dell’intervento legislativo sono state peraltro individuate dalla Corte, in un «contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica», nella «necessità di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, «ratio autonoma»della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996).

7. - La norma impugnata dagli odierni rimettenti estende ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dal citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore la maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.

Poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle quali la Corte ha rinvenuto la giustificazione dal punto di vista costituzionale della norma richiamata, non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato - rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione sollevata dai rimettenti - ciò che occorre allora valutare, con riferimento innanzitutto al parametro di cui all’art. 36 Cost., è se la nuova disciplina degli accessori soddisfi quelle specifiche esigenze di tutela dei crediti di lavoro già individuate da questa Corte nella giurisprudenza sopra citata.

Va infatti e preliminarmente ribadito, a tale riguardo, che la materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio che l’idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa si ponga in funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e dei suoi familiari. Aspetto quest’ultimo che porta necessariamente a diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella accordata ai secondi.

7.1 - La nuova disciplina, pur prevedendo l’automatico riconoscimento, in favore del lavoratore, dell’intero ammontare della rivalutazione monetaria, anche se superiore a quello degli interessi ed a prescindere dalla prova del relativo danno, risulta carente sotto uno dei profili di giustificazione enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

La regola da essa introdotta, infatti, diversamente dalla precedente, rende nuovamente conveniente per il debitore, da un punto di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando in tal modo l’eventuale differenziale tra il rendimento dell’investimento ed il tasso della svalutazione. Con evidente vanificazione di quella funzione di remora all’inadempimento richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, previsto dall’art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., debba intendersi costituzionalizzato.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, resta, infatti, libero di sostituire il precedente meccanismo con altro, con il limite però rappresentato dalla necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l’inadempimento.

Ed è proprio siffatta tutela che viene a mancare nella specie, limitandosi la norma impugnata – a parte alcuni aspetti procedurali di scarsa significatività – a ricondurre, come afferma lo stesso giudice di legittimità, la disciplina dei crediti di lavoro all’interno della disciplina generale di cui all’art. 1224 cod. civ. sulla responsabilità contrattuale da inadempimento.

La norma stessa risulta, in tal modo, in evidente contrasto con l’art. 36 Cost. e va, pertanto, dichiarata incostituzionale, limitatamente alle parole «e privati», venendo in tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di lavoro di diritto privato che, come si è detto, vengono in esclusiva considerazione nei giudizi a quibus.

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità dedotto dai rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole «e privati».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

F:to: Cesare MIRABELLI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA