N. 532/09 Reg.Dec.
NN. 8
129
Reg.Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi riuniti numeri 8 e 129 del 2005, proposti da
MINISTERO DELLA DIFESA,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
c o n t r o
il signor @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dagli avv.ti -
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - 8 luglio 2004, n. 1796.
visti i ricorsi con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dall’appellato;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il consigliere -
uditi alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2009 l’avv. dello Stato-
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il signor @@@@@@@ @@@@@@@ si è arruolato nell’esercito in ferma breve triennale a norma del bando di concorso per l’anno 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, 12 giugno 1998, n. 45, prestando servizio dal 15 ottobre 1999 al 19 dicembre 2002; dopo tale data ha iniziato a prestare servizio nella Polizia di Stato avendo vinto apposito concorso.
A seguito del passaggio nella Polizia di Stato ha chiesto i benefici di cui all’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ma la richiesta è stata respinta con nota 10 luglio 2003, n. 5/4078/VFB, del 18° Reggimento bersaglieri, Servizio amministrativo con la motivazione della non spettanza del beneficio per effetto di detto transito.
L’interessato, con ricorso al TAR ha chiesto l’accertamento del suo diritto al premio di congedamento di cui al detto art. 40 ed il ricorso è stato accolto dall’adito TAR con la sentenza indicata in epigrafe che viene appellata in questa sede, con due ricorsi, dal Ministero della difesa con richiesta di annullamento, col favore delle spese.
Si è costituito per resistere l’appellato, contestando la fondatezza dei motivi e concludendo per il rigetto dell’appello, col favore delle spese.
D I R I T T O
1. Il Collegio preliminarmente osserva che i ricorsi possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione.
2. I ricorsi sono fondati.
L’interessato ha prestato servizio in quanto arruolato in ferma triennale volontaria a norma del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 giugno 1998, n. 45. Detto bando, all’art. 15, espressamente prevede che “nel caso di cessazione dal servizio, compete la corresponsione di un premio di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni”.
La riferita disposizione, va interpretata alla luce del disposto dell’art. 40 della legge n. 958 del 1986, per stabilire la fondatezza o meno della pretesa dell’interessato. Detto articolo, intitolato “premio di congedamento” prevede l’erogazione di un beneficio a favore del personale ed il Collegio deve individuare le condizioni in presenza delle quali il beneficio va erogato.
Le condizioni sono indicate al comma 3 di detto articolo e consistono nella cessazione dal servizio senza acquisizione del diritto a pensione e, quindi, implicitamente senza possibilità di acquisire il diritto a pensione per effetto della prosecuzione del servizio presso altra amministrazione.
La disposizione è stata costantemente intesa dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 maggio 2008, n. 2172) nel senso che il premio ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e, quindi, non tocca a coloro che transitano ad altra amministrazione e il Collegio non ha motivo di discostarsi da detto univoco orientamento.
Detta interpretazione è corroborata dalla espressa previsione del bando di arruolamento che, all’art. 15, informa gli interessati del loro diritto al premio in caso di cessazione dal servizio.
E poichè nella specie non c’è stata cessazione dal sevizio ma transito ad altra amministrazione (dal Ministero della difesa a quello dell’interno), la pretesa dell’interessato non può essere condivisa.
Assorbito quant’altro, i ricorsi vanno, quindi, accolti, con conseguente riforma della sentenza appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della controversia.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce i ricorsi in appello di cui in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo l’8 gennaio 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
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Depositata in segreteria
il 10 giugno 2009