REPUBBLICA ITALIANA N.  791/09  Reg.Dec.
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.    1015    Reg.Ric.
     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente ANNO  2008
 
 

     D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1015/2008, proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO (DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 583/08, del 2 aprile 2008.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. - per @@@@@@@ @@@@@@@;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il Consigliere -

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sezione III, portante il n. 1895/2006, il ricorrente Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di @@@@@@@ - Commissariato P.S. di @@@@@@@, chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. 333-D/5301 del 21.4.2006, con cui era stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 55 c. IV e V D.P.R. 335/82 presso la Questura di @@@@@@@.

     Il TAR con ordinanza 1243/06 sospendeva il provvedimento impugnato per mancanza di congrua di motivazione. La P.A. riesaminava e con successivo motivato provvedimento del 17.1.2007 archiviava il provvedimento del 21.4.2005 e confermava il trasferimento, che veniva impugnato con motivi aggiunti il 28.11.2007.

     Il TAR rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 327/07 che veniva confermata dal CGA con ordinanza n. 471/07.

     Con nuovo ricorso per motivi aggiunti del 4/12/07 l’interessato impugnava la successiva nota della Questura di @@@@@@@, e la domanda di sospensiva veniva accolta dal TAR con ordinanza n. 1813/07, che veniva di nuovo impugnata dinanzi al C.G.A.. Nelle more con nota del 12/7/07, il Ministero comunicava l’archiviazione del decreto di trasferimento del 21/4/2006, mentre in esecuzione dell’ordinanza n. 1813 del TAR, con provvedimento del 13.3.2008, sospendeva il trasferimento.

     Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

     Con la sentenza n. 583/08 impugnata, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere perchè i provvedimenti di trasferimento sarebbero stati annullati dal Ministero anche in via di autotutela, ma respingeva la domanda del risarcimento dei danni ritenendo l’intrinseca legittimità dei provvedimenti impugnati.

     Appella la citata decisione l’Amministrazione soccombente, deducendo che non sarebbe esatto ritenere l’annullamento in autotutela dei decreti di trasferimento del 21.4.2006 e del 17.1.2007. Dalla lettura della nota del Ministero del 13.3.2008 si evincerebbe chiaramente che i provvedimenti adottati sono stati emessi in ottemperanza ai pronunciamenti cautelari, così come l’archiviazione del decreto di trasferimento del 21/4/2006 per effetto della ordinanza n. 1243/06, mentre in esecuzione dell’ordinanza n. 1813/07 del TAR, sospendeva il trasferimento.

     Deduceva inoltre la legittimità, sotto tutti i profili, dei decreti di trasferimento per incompatibilità ambientale.

     Si costituisce in giudizio l’appellato per resistere all’appello. Sostiene che correttamente il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere perchè i provvedimenti erano stati annullati dal Ministero in autotutela.

     Alla udienza del 11 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

     L’appello è fondato.

     Con la sentenza impugnata il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere perchè i provvedimenti era stati annullati dal Ministero in autotutela e aveva respinto la domanda del risarcimento dei danni per l’intrinseca legittimità dei provvedimenti impugnati.

     L’Amministrazione assume di non avere mai esercitato la autotutela, ma di essersi sempre conformata ai pronunciamenti cautelari.

     Sostiene poi la legittimità, sotto tutti i profili, dei decreti di trasferimento per incompatibilità ambientale. Il TAR infatti ha dichiarato il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ineccepibile e quindi ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

      Quanto a tale seconda argomentazione non pare possa essere definito come mezzo di impugnazione dal momento che in realtà si afferma che correttamente il TAR ha dichiarato il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ineccepibile e quindi correttamente ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

      Su tale pronuncia non è stato proposto appello nè principale nè incidentale e quindi su questa parte della sentenza si è formato il giudicato.

     Risulta fondato il primo motivo relativo al mancato annullamento in autotutela dei decreti di trasferimento del 21.4.2006 e del 17.1.2007. Infatti dalla lettura della nota del Ministero del 13.3.2008 si evince chiaramente che l’archiviazione del decreto di trasferimento è stato disposto per ottemperare alla ordinanza del 21/4/2006, mentre in esecuzione dell’ordinanza n. 1813/07 del TAR, sospendeva il trasferimento.

     Non sono quindi da accogliere le censure rivolte dall’appellato nella memoria di costituzione più ai provvedimenti che alla sentenza, della quale anzi chiede la conferma, obliterando che la stessa decisione lo pregiudica nel merito affermando la legittimità sostanziale dei provvedimenti di trasferimento.

     Pertanto, deve essere accolto il motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere riformata come da motivazione.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Le spese possono essere compensate per giusti motivi.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: -

-

                            Depositata in segreteria

il   14 settembre 2009