N.   693/09   Reg.Dec. 
 

N.     942     Reg.Ric. 
 

ANNO  2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente:

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 942/07 proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA presso l’OSPEDALE MILITARE DI MESSINA e DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o

@@@@@@@ @@@@@@@ rappresentata e difesa dall’avv. -

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 1142/06 del 10 luglio 2006.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. - per @@@@@@@ @@@@@@@;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 678/07 del 6 maggio 2008;

     Visti la decisione interlocutoria n. 427/08 del 6 maggio 2008 e il relativo adempimento effettuato con la nota n. 333-A/U.C/ 80380/E.I. del 24/6/2008 del Ministero dell’Interno;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere -

     Uditi alla pubblica udienza del 25 settembre 2008 l’avv. dello Stato -

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     La signora @@@@@@@ @@@@@@@, agente della Polizia di Stato e, come tale, dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nelle more del giudizio di primo grado a tal fine proposto dinanzi il T.A.R. di Catania, è stata riconosciuta dalla C.M.O. di Messina affetta da “segni di spondilo cervicoartrosi con riduzione dello spazio intersomatico C6-C7 a lieve incidenza funzionale”, infermità ascritta alla tabella B, misura minima.

     Conseguentemente, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emetteva in data 27/5/2005 il D.M. n. 535/bis, con il quale veniva liquidato all’interessata l’equo indennizzo di tabella B, misura minima, per la menomazione dell’integrità fisica conseguente all’infermità sofferta.

     Successivamente, il T.A.R. adito - dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento dell’atto impugnato, con il quale in un primo momento la C.M.O. aveva negato all’interessata l’ascrivibilità ai fini dell’equo indennizzo della riconosciuta infermità per causa di servizio - accoglieva la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi e della rivalutazione sull’importo già liquidato di € 2.613,08, calcolati dalla domanda al soddisfo.

     Con il ricorso in epigrafe gli appellanti hanno chiesto il rigetto, previa sospensione, della sentenza impugnata, siccome palesemente fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.

     Con controricorso in data 24/7/2007 la sig.ra @@@@@@@ ha chiesto sia il rigetto della domanda cautelare che del ricorso in appello e, quindi, la conferma della sentenza appellata.

     Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza n. 678/07, ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

     Con la successiva ordinanza istruttoria n. 427/08 questo C.G.A. richiedeva all’Amministrazione appellante di depositare il prospetto di liquidazione dell’equo indennizzo corrisposto all’interessata, con una relazione esplicativa sulle singole poste ivi indicate.

     Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ottemperava con la nota indicata in epigrafe.

     All’udienza pubblica del 25 settembre 2008 la causa è stata posta in decisione. 

D I R I T T O

     L’appello è fondato e, pertanto viene accolto.

     La liquidazione in favore dell’appellata è stata effettuata ai sensi dell’art. 154 della L. n. 312/80, in forza del quale la misura dell’equo indennizzo di 1^ categoria è pari a 2,5 volte l’importo della classe iniziale dello stipendio della qualifica di appartenenza, maggiorato dell’80%.

     Lo stipendio utilizzato a base del calcolo è quello relativo alla qualifica di “assistente” della Polizia di Stato, nell’importo goduto dalla sig.ra @@@@@@@, non alla data del 23/12/2002, di presentazione della  domanda di equo  indennizzo, ma alla data del 27/5/2005, di emissione del provvedimento concessivo, maggiorato dell’80% e comprensivo dell’indennità pensionabile.

     Tuttavia, il D. Leg.vo n. 193/2003 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio parametrale, anche ai fini dell’equo indennizzo in forza degli artt. 3 e 5, il quale, secondo la tabella 1 allegata, alla qualifica di “assistente” corrisponde, in particolare, il parametro di 108,00.

     Il successivo D.P.R. n. 301/2004 ha rideterminato gli stipendi parametrali fissati con il suddetto D.Leg.vo, attribuendo per la qualifica di “assistente” uno stipendio annuo lordo pari a € 16.686,00, costituente la base per i conteggi in questione. Detto valore, infatti, maggiorato dell’80% è pari ad € 30.034,00.

     Il citato D.P.R. ha anche determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’indennità pensionabile spettante per la qualifica in questione fissandola in € 521,50 mensili, pari ad € 6.258,00 annui.

     La base di calcolo ottenuta, pari ad € 36.292,00, è stata moltiplicata per 2,5, ai sensi del sopra citato art. 154 della L. 314 e poi per il coefficiente 0,03 stabilito per il beneficio di cui alla tab. B dalla legge n. 662/1996.

     Trattandosi di una “misura minima”, si è poi provveduto ad applicare la decurtazione del 4% prevista dalla tabella allegata alla legge n. 1094/1970.

     Il criterio di calcolo sopradescritto costituisce un meccanismo di rivalutazione automatica del credito, che è basato sull’applicazione delle tabelle stipendiali in vigore alla data della liquidazione e che preserva il creditore da qualsiasi danno connesso alla perdita di potere d’acquisto dell’importo spettante (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 14/1985 e Corte dei Conti, Sezione di Controllo Stato, n. 1360/1983).

     La cifra liquidata, pari ad € 2.613,08, è, infatti, consistentemente più elevata di quella risultante dall’importo dell’equo indennizzo determinato sulla base del trattamento economico spettante alla data del 23/12/2002, di presentazione della domanda di equo indennizzo, maggiorato degli interessi legali - così come maturati, sulla medesima cifra, dalla data della domanda (23/12/2002) sino alla data del decreto (27/5/2005) - e  della  rivalutazione  monetaria  secondo  gli  indici ISTAT.

     Tanto considerato, si ritiene che, sull’importo corrisposto, non si debbano liquidare né interessi, né rivalutazione monetaria, atteso che la sig.ra @@@@@@@ non ha subito alcun danno derivante dalla perdita del potere d’acquisto dell’importo all’epoca spettante a titolo di equo indennizzo.

     Infine, va precisato che la legge 412/1991, art. 16, comma 6, ha sancito il “divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria” sui crediti maturati, e divenuti esigibili, dal 1° gennaio 1992 per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e che la legge 724/1994 ha poi esteso tale divieto di cumulo anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della pre-sente decisione.

     Sussistono giusti motivi perché le spese del doppio grado del giudizio siano compensate.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008, con l’intervento dei signori:

-

                            Depositata in segreteria

il  28 agosto 2009