N.  795/09  Reg.Dec. 
 

N.    514     Reg.Ric. 
 

ANNO  2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 514/08 proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

c o n t r o

@@@@@@@ @@@@@@@, non costituito in giudizio;

per la totale riforma, previa sospensione

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 168/08, resa inter partes, in data 4/2/2008.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Vista l’ordinanza n. 472/08 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere -

     Udito alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 l’avv. dello Stato -

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso introduttivo proposto al T.A.R. di Palermo, l’odierno appellato ha censurato il giudizio di inidoneità fisica al servizio nella Polizia di Stato, contestando la sussistenza del rilevato deficit visivo in misura superiore a quello consentito.

     Con ordinanza collegiale istruttoria, il Tribunale adito disponeva accertamenti medico-legali, eseguiti con il deposito della relazione di verificazione in data 16/5/2007.

     Alla camera di consiglio dell’1/6/2007, il T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’odierno appellato.

     Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R., considerato l’esito dei disposti accertamenti medico-legali, ha poi accolto il ricorso, avendo ritenute fondate le censure sollevate dal ricorrente in quella sede.

     Con l’appello in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha impugnato la suddetta sentenza asseritamente per “sopravvenuta carenza di interesse alla decisione” per l’odierno appellato, per “improcedibilità del ricorso” e per “ infondatezza nel merito” dello stesso.

     Con ordinanza n. 472/08, questo Consiglio di Giustizia amministrativa ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante con il suddetto appello, avendo ravvisato la sussistenza del pregiudizio grave nei confronti dell’appellato.

     Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

     Preliminarmente, vanno respinte le prime due eccezioni sollevate dall’appellante.

     Il Collegio dichiara inammissibile la censura sollevata dall’odierno ricorrente e concernente l’asserita “carenza di interesse alla decisione” per l’appellato in quanto l’inidoneità fisica nel frattempo accertata nei suoi confronti per “obesità” esula dal presente giudizio che ha per oggetto la valutazione delle censure formulate contro l’impugnata sentenza del T.A.R..

     Neppure si appalesa condivisibile la seconda eccezione mossa dall’odierno appellante in ordine all’asserita “improcedibilità del ricorso” in quanto il ricorrente in primo grado avrebbe impugnato il giudizio di inidoneità fisica relativo al deficit visivo senza notificare il ricorso ad alcuno degli idonei.

     Invero, l’odierno appellato ha presentato il ricorso al T.A.R quando erano ancora in corso le procedure di accertamento dei requisiti psico-fisici e, quindi, non erano ancora note le generalità degli idonei, cui poter eventualmente notificare il suddetto gravame.

     L’appello è, altresì, infondato nel merito.

     L’odierno appellato, infatti, sottoposto ad una serie di accertamenti e test obiettivi presso la Divisione di Oculistica del Policlinico dell’Università degli Studi di Palermo per accertare il suo visus, è risultato idoneo alla prestazione del servizio nella Polizia di Stato. In particolare, il verificatore ha specificato l’insussistenza del rilevato deficit visivo e la sussistenza di un visus corrispondente ai requisiti previsti per l’idoneità al servizio.

     Il T.A.R. adito, pertanto, ha dapprima accolto l’istanza cautelare e successivamente, citando favorevole e consolidata giurisprudenza, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ritenendo condivisibilmente che, pur ravvisandosi nei provvedimenti impugnati l’esercizio di discrezionalità tecnica, la stessa non possa aprioristicamente essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo.

     Per quel che concerne le deduzioni formulate dal tecnico dell’Amministrazione e prodotte all’udienza camerale dell’1/6/2007, il Giudice di prime cure si è puntualmente pronunciato in merito nella sentenza impugnata nella parte in cui ha testualmente statuito: “Né possono essere prese in considerazione le deduzioni svolte da sanitario della Polizia di Stato in ordine alla possibilità che il ricorrente si sia sottoposto ad intervento di correzione dei difetti visivi nel lasso di tempo intercorrente tra l’accertamento sanitario censurato e la verificazione giudiziale. Ed invero esse appaiono formulate in via ipotetica e dubitativa e non trovano riscontro negli accertamenti sanitari svolti dalla Divisione di Oculistica del Policlinico, durante i quali l’ipotesi formulata avrebbe dovuto emergere”.

     Alla stregua delle superiori considerazioni svolte, la sentenza impugnata, resistendo alle censure mosse, va confermata e, per l’effetto, l’appello è respinto.

     Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Non si dispone per le spese del presente grado di giudizio non essendosi costituito l’appellato.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

     Nulla spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:

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                            Depositata in segreteria

il  14 settembre 2009