REPUBBLICA ITALIANA N.  270/09  Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.    1375    Reg.Ric.
     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente ANNO  2003
 
 

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1375/2003, proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;

c o n t r o

-

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1567/2003 del 30 settembre 2003.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. -

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 24 settembre 2008 il Consigliere -

      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

      Con ricorso n. 2624/2000 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, notificato in data 5/9/2000 i ricorrenti all’epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia di Gorizia della Guardia di Finanza, chiedevano l’accertamento del diritto all’indennità di ordine pubblico a fare data dall’1 novembre 1999, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché in via subordinata, l’accertamento del diritto degli stessi all’indennità di missione con la medesima decorrenza e con gli accessori di legge, con la conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a tale titolo.

     Veniva dedotto il seguente motivo:

     - violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 782/1982.

      Si costituiva in giudizio per il Ministero l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e depositava in data 20/10/2000 documenti a chiarimento.

      All’udienza del 27/5/2003, l’Avvocato dei ricorrenti depositava copia della nota del Comando della Guardia di Finanza del 22/12/2001, e chiedeva che il ricorso fosse posto in decisione.

     Con sentenza n. 1567/2003 il TAR affermava che la richiesta era stata accolta in via amministrativa nelle more del presente giudizio, ma la corresponsione delle predette somme non esimeva il Collegio dall’entrare nel merito del giudizio, atteso che trattavasi della richiesta di accertamento espressamente formulata dalla difesa dei ricorrenti in via subordinata.

     Per quanto attiene quindi alla richiesta formulata in via principale ed inerente all’indennità di ordine pubblico, l’interesse dei ricorrenti è ancora attuale allo stato dei fatti , il ricorso per detta parte è fondato.

     Appella la citata decisione la parte soccombente, deducendo che il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che il servizio prestato dai ricorrenti nel periodo in contestazione fosse riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 782/1985.

     Nell’anno 1998, a seguito di rivisitazione dei servizi in atto, veniva disposto un ordinario potenziamento degli organi territoriali finalizzati al controllo del territorio, non riconducibile, pertanto, alle esigenze di ordine pubblico nei termini di cui al citato art. 37 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782.

      Gli intimati si costituivano per resistere al gravame.

      Alla udienza del 24 settembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

            L’appello è fondato.

      Sostiene l’appellante che ha errato il primo decidente nell’affer-mare nella propria decisione l’erroneo presupposto che il servizio prestato dai ricorrenti nel periodo in contestazione fosse riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 782/1985. In fatto ribadisce che nel 1992 venivano assegnati a Palermo militari con teleradio 24.5.92 nulla specificando; nell’anno 1998, veniva disposto un ordinario potenziamento degli organi territoriali finalizzato al controllo del territorio, non riconducibile, pertanto, alle esigenze di ordine pubblico nei termini di cui al citato art. 37 del D.P.R. 28.10. 1985, n. 782; il Questore della Provincia di Palermo, organo cui l’art. 37 D.P.R. 28.10.1985 demanda in via esclusiva la competenza ad emettere ordinanza di ordine e sicurezza pubblica, ha esplicitamente escluso la riconducibilità ad esigenze di ordine pubblico dell’utilizzazione del personale della Guardia di finanza.

      L’art. 37 D.P.R. 782/85 recita: Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

      L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.

     L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.

     L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.

      Il Questore ha esplicitamente escluso la riconducibilità ad esigenze di ordine pubblico dell’utilizzazione del personale della Guardia di finanza e sicuramente tale atto non è suscettibile di diversa interpretazione atteso anche il tenore del documento che afferma che costituiscono un “potenziamento dell’attività di controllo del territorio”.

      Anche l’affermazione del primo decidente che non rileva lo specifico servizio svolto quanto l’inerenza ad esigenze riconducibili all’ordine pubblico non pare condividibile di fronte al chiaro dettato normativo e ai documenti prodotti.

     La richiesta di avere corrisposta comunque l’indennità di ordine pubblico a prescindere dallo specifico servizio svolto non pare sostenibile. Ed invero, l’art. 10 del D.P.R. 147/90 garantisce una indennità economica giornaliera al personale che presta la propria attività lavorativa in condizioni di disagio o di pericolo o di rischio per perturbamenti dell’ordine pubblico, e l’art. 12 prevede l’indennità per servizio avente le caratteristiche del servizio esterno, cioè svolto fuori dagli spazi destinati al proprio ufficio o altro ufficio pubblico.

      L’indennità va correttamente riconosciuta al personale adibito ai servizi di cui sopra che, in base a normali ordini, esplichi servizio esterno al di fuori degli uffici di appartenenza e sia esposto a situazioni di obiettivo disagio e pericolo, sulla base di formali ordini di servizio, organizzato in regolari turni periodici in ambiente esterno per l’intera durata del turno obbligatorio in situazioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione all’aria aperta, non potendo spettare nell’ipotesi di servizi espletati presso altri uffici.

      Ma di ciò nulla è detto e provato e non basta a giustificare la fondatezza del ricorso l’affermazione che non rileva lo specifico servizio svolto quanto l’inerenza ad esigenze riconducibili all’ordine pubblico, di fronte al chiaro dettato normativo e ai documenti prodotti.

      L’appello va perciò accolto.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

      Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese.

P. Q. M.

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 settembre 2008, con l’intervento dei signori:

-

                            Depositata in segreteria

il   22 aprile 2009