N.  500/09  Reg.Dec. 
 

N.    1138    Reg.Ric. 
 

ANNO  2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in ottemperanza n. 1138/06 proposto da

@@@@@@@ @@@@@@@,

rappresentata e difesa dall’avv. -

c o n t r o

la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA e il DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l’esecuzione

del D.P.Reg. n. 211/06 in data 16 marzo 2006 (decisione su ricorso straordinario).

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla camera di consiglio del 16 luglio 2008 il Consigliere -

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1. La signora @@@@@@@ @@@@@@@ chiede l’ottemperanza al Decreto n. 211/2006 del Presidente della Regione siciliana, che aveva accolto il ricorso straordinario della interessata diretto all’annullamento della nota n. 21382 in data 4 luglio 2001 del Dipartimento regionale sopracitato.

     Con tale atto era respinta la richiesta di assunzione per chiamata diretta presentata dalla signora @@@@@@@ in data 28 marzo 2001.

      La ricorrente fondava tale richiesta sulla legge 12.3.1999 n. 68 e sull’art. 36 del D. lgs 3 febbraio 1993 n. 29 così come modificato dall’art. 22 co. 1 D. lgs 31.3.1998 n. 80, sostenendo di appartenere alla categoria “equiparata a vedova per servizio” in quanto coniugata con @@@@@@@ @@@@@@@ – sovrintendente della Polizia di Stato – invalido di prima categoria.

     La decisione di accoglimento richiamava ob relationem il parere delle Sezioni riunite di questo Consiglio (n. 398/02 del 2 novembre 2005).

     In esso si osservava che:

- ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. L.vo n. 29/93 ora art. 35 T.U. 1 65/2001 come richiamato dall’art. 7 comma 2°, della L.N. n. 68/99, tale beneficio spetta al coniuge superstite ed ai figli del personale delle Forze dell’Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L.N. 466/80.

- purtuttavia, la signora @@@@@@@ @@@@@@@ ha presentato una memoria datata 17 luglio 2003, introitata dall’Ufficio in pari data con prot. 12692, precisando che nelle more della definizione del ricorso, è entrata in vigore la legge 16.01.2003 n. 3 che all’art. 4 estende il beneficio della chiamata diretta nominativa al coniuge del personale delle Forze Armate e delle Forze  di Polizia, divenuto permanentemente inabile al servizio, chiedendone quindi l’applicazione.

     Si esprimeva in conclusione parere che il ricorso debba essere accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti previsti in esecuzione dalla legge superveniente nel corso della emissione del parere.

2. Resiste l’Amministrazione regionale, che eccepisce il difetto di giurisdizione (sotto il profilo della inammissibilità del ricorso in ottemperanza rispetto ad una decisione su ricorso straordinario) e che sostiene di avere comunque dato esecuzione alla medesima da ultimo con atto 7 agosto 2006, non impugnato dalla interessata.

     D I R I T T O

1. Il ricorso per l’ottemperanza di una decisione adottata dal Presidente della Regione siciliana a seguito di ricorso straordinario è ammissibile alla stregua delle considerazioni, condivise dal Collegio, svolte da questo Consiglio con le decisioni 19 ottobre 2005, n. 695 e 28 aprile 2008 n. 379.

2. Nel merito, si osserva che la decisione n. 211/2006 nella sostanza imponeva alla Amministrazione una rinnovazione procedi-mentale alla stregua della sopravvenuta legge 16.1.2003 n. 3 (art. 4).

      Tale rinnovazione è intervenuta (v. nota 7 agosto 2006, non impugnata) sia pure con esito negativo per l’interessata.

     Ritiene il Collegio quindi che vada dichiarata cessata la materia del contendere e che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Le spese del presente giudizio possono compensarsi.

P. Q. M.

      Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara improcedibile, nei sensi indicati, il ricorso in epigrafe.

      Compensa le spese della presente fase del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo dal Consiglio di giustizia ammi-nistrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 luglio 2008, con l’intervento dei signori:

-

                            Depositata in segreteria

 il  10 giugno 2009